La figura dell’addetto ai servizi di controllo: come è cambiata il mestiere del buttafuori dopo il d.m. 6 ottobre 2009
La figura del buttafuori è ben nota a tutti: locali notturni ed eventi spesso sono dotati di personale addetto alla sicurezza.
Però, intorno alla figura del cosiddetto buttafuori, c’è spesso anche molta ignoranza.
Non basta infatti un intenso allenamento in palestra per poter svolgere una simile attività.
In primis, ciò che si ignora è che esiste una normativa ad hoc che regolamenta la figura.
Nel 2009, infatti, è stato emanato il Decreto Ministeriale che disciplina la figura degli addetti al controllo.
Ovviamente, ciò si è reso necessario dall’esubero di attività in nero e prestate con molta superficialità.
La scelta è stata quella di ampliare però la portata della normativa, denominando una nuova figura – quella dell’addetto al controllo – che racchiude non solo la figura del buttafuori ma, genericamente, tutti coloro che esercitano, in pubblici esercizi, un’attività di prevenzione e supervisione (ad esempio, la maschera).
L’addetto al controllo, per esercitare correttamente, dovrà essere iscritto all’apposito elenco presso le Prefetture competenti, previo rilascio di autorizzazione.
Quest’ultima si ottiene dopo aver frequentato un corso formativo e aver superato l’esame conclusivo.
Può fare istanza di partecipazione al corso chi, tra le altre condizioni, detenga un buono stato di salute fisica, non abbia mai riportato condanne per delitti non colposi e non sia stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Una volta iscritto all’apposito elenco, l’addetto al controllo potrà esercitare la propria attività di controllo dei luoghi e delle persone.
Non potrà, ovviamente, esercitare forza fisica e /o metodi di coercizione.
Il Prefetto, ogni due anni, dovrà provvedere all’aggiornamento degli elenchi, verificando che permangano, per gli iscritti, i requisiti di ammissione.
Gli interessati dovranno, almeno due mesi prima della scadenza del biennio, depositare in Prefettura la documentazione comprovante la permanenza dei requisiti.
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Avv. Camilla Fasciolo
Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.
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