La figura dell’agente sportivo: requisiti contenuti nel nuovo regolamento CONI
Chi è l’agente sportivo? L’agente sportivo (o procuratore) è quel soggetto che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini della costituzione, della modificazione o della estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione sportiva professionistica ovvero del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.
Si tratta, dunque, di quel soggetto che su procura dell’atleta professionista agevola la stipulazione del contratto – e di tutte le correlate vicende estintive o modificative – con una società sportiva.
Tale figura, principalmente per effetto della capillare diffusione degli eventi sportivi – attraverso una molteplicità di mezzi di comunicazione (tv, internet, radio, etc) – che ha comportato il coinvolgimento di interessi economici sempre più cospicui[1], nel corso degli ultimi anni ha assunto maggiore rilevanza al punto da venire presa in considerazione dal nostro legislatore che con DPCM 23 marzo 2018 ha istituito presso il CONI il Registro nazionale degli Agenti sportivia cui, previo superamento di un doppio esame di cui si dirà infra, è obbligatoriamente tenuto ad iscriversi l’abilitato intenzionato a svolgere tale professione.
Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. In attuazione di quanto sopra, il CONIcon apposito regolamento(“Regolamento agenti sportivi”) approvato in data 10 luglio 2018 con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1596, recentemente sostituito dal nuovo regolamento deliberato il 14 maggio 2020, ha provveduto a disciplinare la figura dell’agente sportivo.
Come anticipato, a tale registro è possibile iscriversi solamente a seguito di un’abilitazione, consistente nel necessario superamento di una prova “generale” (scritto e orale) presso il CONI in Roma ove vengono valutate le competenze inerenti gli istituti fondamentali di diritto privato, amministrativo e dello sport. Al positivo superamento di questo, entro 2 anni, occorrerà abilitarsi presso la federazione nazionale sportiva professionistica (ad esempio: FIGC, FCI, etc) nel cui ambito s’intende operare, le quali in maniera autonoma disciplinano le modalità e forme di quest’esame “speciale”.
Requisito preliminare per partecipare a queste prove è l’aver frequentato un corso di formazione con una durata minima di 80 ore di insegnamento accreditato CONI ovvero l’aver affiancato per un periodo di almeno 6 mesi un agente sportivo che eserciti l’attività effettivamente e regolarmente (ex art. 13, comma 1, lett. J) del Regolamento “l’esercizio effettivo e regolare dell’attività dell’agente sportivo è comprovato dal conferimento di almeno 5 incarichi all’anno per 3 anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica”).
Ad ogni modo, essendo detto Regolamento entrato in vigore nel 2018, il legislatore ha specificamente previsto un esonero dall’esameper coloro in possesso del titolo abilitativo di vecchio ordinamento (ovvero coloro che regolarmente esercitavano la professione agente sportivo prima dell’istituzione del Registro) nonché per coloro in possesso di un titolo abilitativo equipollente[2]prevedendo, inoltre, una specifica sezione dedicata agli agenti stabiliti rappresentate quei soggetti abilitati ad operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia[3].
Requisiti per l’iscrizione al Registro. Oltre all’abilitazione, per la regolare iscrizione al Registro nazionale i soggetti devono possedere una serie di requisiti soggettivi– elencati nell’art. 4 – quali, ad esempio, il possedere il godimento dei diritti civili e, pertanto, non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a procedura di liquidazione giudiziale; l’essere in possesso di almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente nonché non aver riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportivo o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p. ovvero sanzioni disciplinari per illecito sportivo.
Ogni anno vi sono poi da versare un’imposta di bollo pari ad euro 250,00, diritti di segreteria per un importo di euro 500,00 nonché l’aver stipulato una polizza di rischio professionale con una Compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea.
Con la domanda di iscrizione l’agente sportivo si impegna a rispettare le norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, delle federazioni sportive nazionali professionistiche e delle federazioni sportive internazionali nell’ambito delle quali presta la propria attività professionale (anche laddove la propria attività sia organizzata in forma societaria ai sensi dell’art. 19).
Inoltre, con l’iscrizione l’agente sportivo si impegna a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione CONI agenti sportivi, nonché a rispettare i provvedimenti disciplinari da essa adottati; si impegna, altresì, a sottoscrivere il Codice di condotta professionale della federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito intende operare.
[1]Gaetanino Rajani, Procuratore (o agente) sportivo in Diritto privato dello sport a cura di Ettore Battelli, Giappichelli editore, 2019, pag. 43.
[2]Art. 11, commi 5 e 6, Regolamento CONI “Il titolo abilitativo di vecchio ordinamento è equivalente al titolo abilitativo nazionale e consente l’iscrizione al Registro federale e al Registro nazionale alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti. Il titolo abilitativo unionale equipollente consente l’iscrizione degli agenti sportivi stabiliti nella sezione speciale del Registro federale”.
[3]Art. 11, comma 7, Regolamento Agenti CONI “Decorsi 3 anni dall’iscrizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), gli agenti sportivi stabiliti che siano in regola con gli obblighi di aggiornamento e ai quali siano stati conferiti in Italia almeno 5 incarichi all’anno per 3 anni consecutivi nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale professionistica possono domandare l’iscrizione al Registro nazionale senza essere sottoposti all’esame di abilitazione”.
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Alessandro Carli
Laurea in giurisprudenza, Master universitario di II livello in Diritto delle assicurazioni.
Praticante avvocato presso lo Studio legale Giacomelli