La funzione del capitale sociale nell’ordinamento giuridico

La funzione del capitale sociale nell’ordinamento giuridico

Sommario: 1. Premessa – 2. La funzione di garanzia – 3. La funzione produttiva – 4. La funzione preventiva – 5. La funzione organizzativa – 6. La funzione informativa – 7. La funzione meritocratica

 

A cura dell’Avv. Sara Spanò e dott.ssa Mariada Megna

1. Premessa

La definizione giuridica di capitale sociale equivale al valore complessivo delle somme di tutti gli apporti conferiti dai soci a titolo di rischio e a determinare il nucleo essenziale del patrimonio economico dell’ente [1].

Prima di delineare le funzioni che il capitale può svolgere, occorre sottolineare che la nozione di “capitale” può essere intesa in modo polivalente, oltre ai significati propri attribuiti dal III e IV libro del codice civile.

Il capitale sociale, infatti, può essere inteso come: rapporto sociale, liquidità funzionale ad operazioni di investimento e finanziamento, risultato positivo della somma algebrica tra attività e passività patrimoniali, come grandezza pecuniaria prescelta dall’atto costitutivo di una società e, quindi, come clausola dell’atto costitutivo, come sommatoria delle attività patrimoniali di rischio “versate ed esistenti” secondo la contabilità ordinaria [2]

Per quanto attiene, poi, le funzioni che svolge il capitale sociale, queste possono essere suddivise in tre macrocategorie che a loro volta si suddividono in sei sottocategorie: funzione di garanzia, funzione produttiva, funzione patrimoniale, funzione organizzativa, funzione informativa, funzione meritocratica [3].

Le tre macrocategorie rappresentano le tre principali funzioni svolte dal capitale sociale: 1) la tutela dei creditori – l’ordinamento societario garantisce la sussistenza di un valore patrimoniale almeno pari al capitale; 2) la tutela dei soci, i cui diritti patrimoniali sono correlati alla titolarità di quote di capitale; 3) il parametro per determinare i diritti dei soci, la natura e l’entità dei diritti patrimoniali ed amministrativi che dipendono dalla natura e dal numero delle quote di capitale sottoscritte [4].

2. La funzione di garanzia

L’autorevole dottrina, fin dagli anni 50, riconosce al capitale sociale funzione di garanzia [5]. Tale approccio riconosceva nel capitale sociale uno strumento di garanzia per i creditori sociali, specialmente nel contesto delle s.p.a. e s.r.l.

La tesi si orientava intorno al concetto di capitale reale quale complesso di beni suscettibili di esecuzione, la cui dimensione vincolistica – consistente nel loro assoggettamento a capitale al momento dei conferimenti – aveva dato luogo al “bene capitale” [6].

Tale tesi fu soggetta a numerose critiche, infatti, la ricerca di una garanzia diretta si scontrava, da un lato, con l’art 2424 c.c., il quale pone l’attenzione sul contenuto dello stato patrimoniale, e dove tutt’ora risultano ricompresi beni non idonei alla garanzia dei creditori, poiché non suscettibili di esecuzione forzata, e, dall’altro lato, con l’art. 2423 co. 2 c.c. che va a specificare i principi di redazione di bilancio, richiedendo di redigere il bilancio “con chiarezza e si deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio. Gli amministratori, dunque, oltre ad essere chiari devono agire con precisione.

Dalle menzionate disposizioni emerge la volontà del legislatore di tutelare la situazione patrimoniale dei creditori con la presentazione di una situazione patrimoniale definita in termini chiari, veritieri e corretti e non per tramite della qualità dei beni capitali [7].

3. La funzione produttiva

La funzione produttiva viene definita come la funzione primaria del capitale sociale, scaturente dalla precedente menzionata funzione di garanzia.

La funzione produttiva emerge dalla definizione di società, ex art. 2247 c.c., ossia quel contratto stipulato tra più persone per la messa in comune di mezzi diretti a svolgere un’impresa economica al fine di dividerne gli utili.

Dall’articolo emerge lo scopo primario della società: lo svolgimento di un’attività per il perseguimento di un obiettivo comune.

Lo scopo corrisponde alla funzione produttiva, infatti, «l’istituto, nel suo essere reale, raccoglierebbe l’insieme dei mezzi destinati definitivamente all’esercizio dell’impresa, nel suo dover essere nominalistico».

Di converso, assicurerebbe il ruolo produttivo degli stessi mezzi con un apposito sistema di regole [8]. La funzione produttiva trova riscontro nella dottrina aziendalistica [9] che, prescindendo dal rapporto tra conferibilità ed espropriabilità, si sofferma sul legame sussistente tra la garanzia del credito e la capacità dell’impresa di produrre reddito [10].

In tal senso, il capitale sociale offre un ombrello protettivo ai creditori sociali.

Tuttavia, oggi, la funzione produttiva del capitale sociale è ritenuta inconsistente [11].

4. La funzione preventiva

Il capitale sociale svolgerebbe anche una funzione di prevenzione dell’insolvenza, in riferimento alla disciplina della riduzione del capitale per perdite.

Tale tesi si basa sul parallelismo che intercorre tra perdita di capitale e liquidazione ordinaria che si contrappone al rapporto esistente tra insolvenza e liquidazione concorsuale. Tuttavia, la stessa è stata fortemente criticata dalla dottrina che smentisce categoricamente la simmetria tra insolvenza e perdita di capitale, in quanto la prima deve essere inquadrata come crisi esterna alla società che non è più in grado di farsi carico delle pretese creditorie; mentre la seconda avrebbe solo effetti interni tra i soci [12].

5. La funzione organizzativa

Il capitale sociale assume, poi, un ulteriore ruolo fondamentale nella determinazione della misura della partecipazione dei singoli soci all’attività e all’organizzazione dell’ente nel suo complesso. Tale funzione assume il nome di “funzione organizzativa”.
In ogni società, infatti, il capitale viene ripartito in azioni o quote e i diritti dei soci, salvo rare eccezioni, vengono suddivisi in proporzione a tali quote o azioni [13], assumendo così funzione di organizzazione della società in generale e di regolazione dei rapporti reciproci tra i soci.

La ripartizione del capitale, poi, è determinante anche per altri aspetti organizzativi cruciali concernenti lo svolgimento della vita sociale [14].

Da tali affermazioni discende la struttura giuridica del capitale, dalla quale si autoregolano e si automatizzano i processi decisionali, gestionali e proprietari che scandiscono l’operatività della società [15].

6. La funzione informativa

La funzione informativa del capitale sociale è introdotta dall’art. 2250 c.c., il quale prevede che negli atti e nella corrispondenza deve essere sempre riportato l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e quello effettivamente versato [16]. Da qui, quindi, discende la simmetria tra i valori patrimoniali è la cifra del capitale nominale, nella misura in cui le perdite di capitale superino la soglia pari a 1/3 del capitale [17].

Dalla funzione informativa, per come definita, discende un meccanismo di pubblicità che fornisce quel dato di mercato dal quale trarre l’attendibilità – o meno – della gestione sociale [18].

In altre parole, nell’ottica del legislatore, il capitale sociale costituisce il faro per la determinazione delle dimensioni e della capacità economica di un’impresa [19].

7. La funzione meritocratica

In conclusione, non possiamo non fare riferimento, seppur brevemente, alla funzione meritocratica del capitale sociale.

Il capitale sociale, infatti, talvolta è funzionale all’accesso a determinate attività riservate a specifici bandi o progetti: per tali motivi si parla di “funzione meritocratica” (o di meritevolezza) per cui il capitale fissato in misura inferiore ad un determinato ammontare preclude – tout court – lo svolgimento di quella professione [20].

 

 

 

 

 


Fonti
  1. F. Montagna, le 5 funzioni del capitale sociale, in diritto commerciale e societario, 2021.
  2. P. Spada, Un numero che detta regole, in Rivista del Notariato, fasc.3, 2014, dejure.it.
  3. F. Montagna, op. cit.
  4. F. Bava, op. cit.
  5. E. Simonetto, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Cedam, Padova, 1959.
  6. N. Bernardi, op. cit.
  7. G.B. Portale, op. cit.
  8. N. Bernardi, Capitale sociale e tutela dei creditori, in osservatorio – oci. Org.
  9. Per approfondimenti, G.B. Portale, Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata, in Rivista delle società, 1991.
  10. N. Bernardi, op. cit.
  11. F. Montagna, op. cit.
  12. G. Ferri jr, Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. Not., 2008, 4.
  13. F. Montagna, op. cit.
  14. F. Montagna, op. cit.
  15. F. Montagna, op. cit.
  16. F. Montagna, op. cit.
  17. N. Bernardi, op. cit.
  18. G. Niccolini, Il capitale sociale minimo, Milano, Giuffrè, 1981.
  19. F. Montagna, op. cit.
  20. F. Montagna, op. cit.

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Avv. Sara Spanò

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l'Università "La Sapienza" di Roma . Avvocato del Foro di Catanzaro Master di II livello in HR & Management d'Azienda, conseguita presso l'UMG di Catanzaro.

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