La funzione rieducativa della pena e l’art. 27 della Costituzione

La funzione rieducativa della pena e l’art. 27 della Costituzione

Abstract. «Il presente studio, si prefigge di documentare, in maniera scientifica, la processabilità di natura penale della responsabilità personale del reo, nella commissione di un actio delicti, ciò, in sensibile rapporto di giurisprudenziale correlazione con quanto disposto dall’art. 27 Cost. .

I valevoli termini di giuridica effettività di una tale responsabilità, saranno da declinarsi attraverso la mediazione di una graduata efficacia di giuridicità, evidenziante, inter alia, la valevole presenza di una certezza di diritto, che la funzione normativo-disciplinare configurante il corpus iuris dell’art. 27 Cost. (e, in particolare del suo co. 3), ordina in maniera concorrente alle fattezze applicative, di principio, argomentanti l’imputabilità in facto e in actio activa del reus.

Un percorso narrativo, di natura teoretico-normativo, favorirà la realizzazione di una trasmissione espositiva, internamente, a una dimensione processuale di concretezza applicativa, qualificante, l’ampiezza rieducativa di quest’ultimo, mediante l’esplorazione ragionata degli artt. 17 (Divieto dell’abuso di diritto) e 18 (Limite all’applicazione delle restrizioni dei diritti) della CEDU.».

Sommario: 1. L’inviolabilità dello «Stato di diritto» nell’inviolabilità della «dignità» dell’individuo, e delle relative «libertà», come necessaria premessa all’inquadramento «normativo» e giurisprudenziale dell’art. 27 della Costituzione – 2. L’art. 3 della Convenzione Europea per la tutela e la promozione dei diritti dell’uomo e la salvaguardia delle sue libertà fondamentali e la funzione rieducativa della pena ai sensi del co. 3 dell’art. 27 della Costituzione italiana – 2.1. La «funzione rieducativa della pena» nel personalismo giuridico dell’art. 27 Cost., negli artt. 17 e 18 della CEDU, e nel manufatto testimoniale degli artt. 17, 18 e 19 del c.p.  – 3. Il giudizio incidentale di legittimità della «Consulta» in materia di processo penale e congruità della pena nella sentenza n. 313/1990, e conclusioni

 

GIURISPRUDENZA: 27 Cost. co. 3; art. 3 CEDU; art. 14 CEDU, art. 17 CEDU ; art. 18 CEDU ; art. 17 c.p. ; art. 18 c.p. ; art. 19 c.p. ; preambolo TUE ; preambolo TFUE ; art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE ; art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 2 Cost.; art. 13 Cost.; art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; art. 54 «Carta dei diritti fondamentali dell’UE»; Corte Costituzionale, sentenza n. 168/1994; Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2013; Corte Costituzionale, sentenza n. 317/2009; Corte Costituzionale, sentenza n. 313/1990.

 

1. L’inviolabilità dello «Stato di diritto» nell’inviolabilità della «dignità» dell’individuo, e delle relative «libertà», come necessaria premessa all’inquadramento «normativo» e giurisprudenziale dell’art. 27 della Costituzione

Lo «Stato di diritto», è positiva effettività del «Verbo» di un popolo, la cui  pienezza espressiva, e, profondità «etica», sono principio di esistenza misurato attraverso leggi, regolamenti, disposizioni, e/o, sanzioni, ovvero, attraverso dei processi di legislazione e di diritto, i quali possano rivelarsi maggiormente rispondenti alla facoltà di ricomporre contrapposizioni e disequilibri di carattere sociale, per lo più caratterizzanti l’antropologia culturale, e, di responsabilità, di ciascun individuo (o, ciascun popolo), nel relazionarsi, e, confrontarsi, con se stesso, e, col suo prossimo.

L’inviolabilità di uno «Stato di diritto» è tempo, e, spazio, di «abilitazione» della coscienza di popoli, e, di persone, in ordine a una umana «tutela» di esistenza, da crearsi e attestarsi, in tema di riconosciuta personale, o, singolare, «dignità», e «identità» distinguente ciascuno soggetto.

La corposità sostanziale, e materiale, di una tale «giuridica» e «sociale» inviolabilità, subentra, endemicamente, a un potenziale riconoscimento di una «inoppugnabilità», che si fa sintesi, e concetto, di «riconoscimento» di incomprimibili, quanto, essenziali, «libertà».

L’art. 27 Cost., è trasparente, quanto, lineare cognizione di una tesi siffatta, in qualità di «limite» (o «vincolo»), da porsi, segnatamente al dispiegarsi di una concreta quanto tangibile giuridica «effettività» di uno Stato di diritto, contrassegnante una filiazione normativa di regolamentazione, o, di sanzionamento.

Sussiste, invero, in argomento, una stringente, e, formale, abilitazione di tale diktat costituzionale (distinguente il corpus iuris regolamentare dell’art. 27) a una responsabilità, da concepirsi, intrinsecamente, a un margine di vicinanza, da maturarsi nei confronti di un sostanziale contributo allo sviluppo di un autorevole senso di «umanità», nella designazione di uno status di colpevolezza, o, nella mera rappresentazione oggettiva in capo al medesimo, di un disciplinare di «sanzione».

Tali, essenziali, profili di definizione, si presentano giuridicamente «paradigmatici», in quanto centralmente chiamati a «riempire», «circoscrivere», «caratterizzare», e, «testimoniare, l’«obiettiva» rieducazione a livello ordinamentale-penale del reo, al perduto «trasparente» senso dell’«umano» e dell’«agire».

2. L’art. 3 della Convenzione Europea per la tutela e la promozione dei diritti dell’uomo e la salvaguardia delle sue libertà fondamentali e la funzione rieducativa della pena ai sensi del co. 3 dell’art. 27 della Costituzione italiana

L’art. 27 Cost. italiana, come già reso evidente nel precedente paragrafo, finalizza, inter alia, la sua peculiare interna «dinamicità» di ordine sostanziale, nella c.d. «funzione rieducativa» del condannato, nei termini di un oggettivo assoggettamento, a una pena, che si concretizzi nella personale riabilitazione dell’animae vulneribus del reo (o condannato), sensibilmente comprovata dal co. 3, di tale medesimo articolo, ai sensi del quale:

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.».

Un tale afflato terminologico, rinviene i suoi principali capisaldi di ordine legale, legislativo e normativo nei seguenti elementi: la pena; il senso di umanità; la rieducazione del condannato.

La dottrina francese di epoca pregressa[1], definiva la «pena», come la caratterizzazione di una volontà del «faire subir», ovvero, nell’afflizione stessa di una condanna, sostenendone, peraltro, un’ambivalenza di concetto, addebitabile, significativamente, a ciò che può essere riconosciuto quale questionabile «dolore», o, «sofferenza», e, ciò, che è, invece, legittimamente imputabile, al residuale «patimento», o «punizione».

Il «senso di umanità», è antropologicamente legato al senso dell’umano, o meglio, alla reale percezione di quest’ultimo attraverso il sé dell’altro, dove ci si ritrova in colui che ci è prossimo, anche nella diversità sociale, culturale, religiosa, politica, etnica, o, più propriamente «etica».

La «rieducazione del condannato», si accompagna, più propriamente, a una «significanza» di ordine «deduttivo», essenzialmente addebitabile al necessario processo di reintegro di una primigenia condizione di storicità dell’agire, del comprendere e dello scegliere, smarrito negli individuali percorsi esistenziali.

Una tensione, dunque, quella discernente l’art. 27 Cost., tendente a favorire a livello di sistema sartorialmente costituzionale, ovvero, di sistema ordinamentale-istituzionale, la ricerca di una perduta «sapienza», che ha reso l’individuo manchevole nell’istruzione di sé, nel come «arare», come «seminare», o, nel come «sapere» attendere i  «buoni frutti».[2]

L’art. 3 della Convenzione Europea per la tutela e la promozione dei diritti dell’uomo e la salvaguardia delle sue libertà fondamentali, dona luogo, stimabilmente (attraverso l’accezione del suo corpus iuris di concezione) alla seguente «intuizione»[3], nei termini propriamente sofistici del suo apparato d’immanenza normativa, ovvero:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.».

Il giuridico tenore descrittivo aderente a tale articolo, specifica, arricchisce e costituisce, ulteriormente, la tensione di carattere applicativo-normativo distinguente l’art. 27 Cost., e, in particolare, del suo co. 3, ovvero, del saliente cuore giuridico- dispositivo dell’intera disposizione costituzionale, ivi rappresentata.

Lo stesso articolo, inoltre, sottolinea, capilarmente, che il riconoscimento e la tutela della «dignità», e del «diritto all’esistenza»[4] da attribuirsi a ciascun essere umano, non può subire violazione illegittima e ingiustificata da parte di alcuna esecrabile forma di «lesione», o «lesività» dei medesimi; una implicita, quanto al contempo stesso esplicita e sensibile riverberazione del diktat regolamentare generante lo stesso co. 3 dell’art. 27 Cost. .

Inoltre, innervandosi in tale radice di concezione meramente costituzionale, si fa suo complemento (o strumento) di specificazione di natura estensiva, o analogico perno di principale riferimento costitutivo, internamente a un rigorismo interpretativo di natura «sostanziale», che in tale sede acquisisce il prius, il consequens, o, lo iudicatam, rappresentabili nei seguenti paradigmatici «elementi», ovvero: la pena (co. 3 dell’art. 27 Cost. e art. 3 CEDU); la tortura (art. 3 CEDU); i trattamenti contrari al senso di umanità (co. 3 art. 27 Cost.); i trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); la rieducazione del condannato (co. 3 dell’art. 27 Cost.).

La dottrina vigente, indirizza una tale riflessione, configurandola, altresì, in ordine a quanto di competenza degli artt. 2[5] e 13[6] della Costituzione.

Segnatamente a questi ultimi, studi in materia di condizioni di detenzione in cui versano i rei, o, gli actores delicti, testimoniano la congiuntura dialettica del co. 3 dell’art. 27 Cost. e del citato art. 3 della CEDU, internamente a un’esposizione incidentale degli artt. 2 e 13 della Costituzione.

Con stringente inerenza all’art. 2 Cost., emerge il fondamento ideologico-giuridico del medesimo, nel farsi riconoscimento e garante, quest’ultimo, dei diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali.

Tale art. 2, si fa valenza istituzionale di un orientamento giuridico-politico, il quale, in maniera pretoria, volge il suo primario sguardo sull’importante incipit strumentale originante dallo stesso rilievo di tale supposta «inviolabilità», ovvero, lo sviluppo della «personalità» dell’essere umano, il quale si propone nel merito del «rispetto» e del «riconoscimento» della stessa intrinseca nativa «dignità» di ciascun individuo.

L’art. 13 Cost., poi, nei limiti dei suoi co. 4 e co. 5, sigilla la sua «certezza di diritto», significativamente, nel considerare il sanzionamento di qualunque forma di violenza di natura fisica o morale, cui gli individui si vedano sottoposti in caso di restrizioni all’esercizio della loro personale libertà[7]; e, nondimeno, che, solo per legge, possano   essere stabiliti   i c.d. limiti massimi della carcerazione preventiva[8].

Relativamente, a quest’ultimo inciso, rappresentante l’espressione giuridica del co. 5 dell’art. 13 Cost., è necessario, sottolineare che, la carcerazione preventiva, è mezzo giudiziale di preservazione della comunità sociale, da potenziali azioni criminose cui il reo può volgersi con reiterata volontà, a discapito della sicurezza pubblica dell’intera cittadinanza. Un mero strumento giudiziale di tutela, quindi, che attraverso la legge, interviene a sanare una lesione accertata in ragione di un danno doloso o colposo arrecato alla giustizia e alla stessa sicurezza di uno Stato di diritto.

I limiti decretati per legge all’impiego di tale rilevante strumento giudiziario, evidenziano che il concepimento e l’azione medesima della legge, non devono oltrepassare la mera rilevanza oggettiva del fatto, dell’azione e dell’intenzione del reo, in argomento di lesione, di illegittimità o di illiceità in materia normativo-regolamentare.

Ciò di fatto determinerebbe una violazione dei limiti edittali di una pena, o la manifestazione di un trattamento degradante (o, di un relativo disconoscimento) nei riguardi della assimilazione legislativa della «dignità» dell’individuo.

Sempre secondo tali medesimi studi (e, criteri di analisi), è d’uopo, evidenziare in tale contestuale sede, l’accertamento che, giuridicamente, in argomento, ne fa propriamente, il testo scritto dell’art. 4[9] della «Carta dei diritti fondamentali dell’UE»[10], laddove i relativi fondamenti satisfattivi di cogenza e di effettività normativa, si esprimono nel seguente modo:

«Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o a trattamenti inumani o degradanti.».

Una ulteriore proposizione, quest’ultima, rappresentante simmetricamente (o, «identicamente») il corpus iuris di concezione dello stesso art. 3 della CEDU.

Ciò implica, come notorio, e in materia di espressa nomofilachia delle leggi curata dalla Corte Costituzionale italiana (da imputarsi specificatamente ai predetti artt. 3 della CEDU, 27 Cost., co. 3, e, 4 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea»), che vi sussista in tale sinossi argomentativa, idealmente, quanto attraverso i termini puramente dispositivi posti dalla stessa Corte, una dimensione valoriale di «principio», distinguente, inter alia, una c.d. «equivalenza di tutele», di «integrazione di tutele», o, di «massima espansione delle stesse».[11]

Una rassegna giurisprudenziale-normativa di tale insigne Corte, rappresenta un tale sinallagma concettuale e di «principio», internamente alle limitazioni di cogenza e inderogabilità predisposte dalle sue sentenze rispettivamente del 27-28 aprile 1994 n. 168, del 22 novembre 2013 n. 279, e del 3 novembre 2009 n. 317.[12]

2.1. La «funzione rieducativa della pena» nel personalismo giuridico dell’art. 27 Cost., negli artt. 17 e 18 della CEDU, e nel manufatto testimoniale degli artt. 17, 18 e 19 del c.p. 

La «funzione rieducativa della pena», argomentata dal co. 3 dell’art. 27 Cost., in sé connota, una prerogativa di «significanza» teoretica, quanto di natura applicativa, pregnantemente legata al c.d. principio personalistico della responsabilità penale del reo (ovvero, dell’imputato), ciò, ai sensi del co. 1 del medesimo disposto costituzionale.

Degno di nota in argomento, in qualità di giuridico manufatto testimoniale determinante il senso di concretezza di tale citato «principio», il suffragante  riferimento alla endemica ratio caratterizzante l’anima regolamentare dell’art. 17 c.p.; ciò, nell’ambito di una sua sostanzialità ordinativa, quanto, disciplinare, evidenziante, una serie di pene, concepite, percepite,  e, categorizzate, nel rendere attuabile, un estimativo principio di proporzionalità, di speciale «simmetria» giuridica, relazionabile all’actionem de delicto, ovvero: l’ergastolo; la reclusione; la multa.

E, in materia di «contravvenzione»: l’arresto; e, l’ammenda.

Supplementi essenziali di «completezza», concordemente con quanto di pertinenza della ratio interna, sottesa alla sostanzialità «esecutiva» e «espressiva» di tale articolo, gli artt. 18 e 19 dello stesso codice, identificativi, questi ultimi, rispettivamente, la «Denominazione e classificazione delle pene principali», e, altresì, le specificità tipologiche delle c.d. pene accessorie.

Ciascuno di questi articoli, ovvero il 17, il 18 e il 19 del codice penale, si sostanzia nella ordinativa «funzionalità» dell’anticipato principio personalistico della responsabilità del reo (o, dell’imputato), ravvisando sia per i reati «delittuosi», sia per quelli confacenti alla mera «contravvenzione», una referenzialità al «singolo» del giudizio di «lesività», «offensività», o, «violazione», individuante l’«oggettività» personale nel compimento del reato, da connotarsi giudizialmente, e, in riferimento alla pena pecuniaria o detentiva appurabile, e, computabile.

L’art. 17 c.p.[13], nell’esplicitare le pene sanzionanti azioni delittuose o mere contravvenzioni al codice penale vigente, contestualizza, evidentemente la misura della gravità dell’azione perseguita, e lo stesso grado dell’intenzionalità personale nel rincorrere un’azione omissiva o commissiva, dolosa o colposa da parte del reo.

L’art. 18 c.p., invece, nella sua precipua determinazione e classificazione delle principali pene, sottolineando che l’ergastolo, la reclusione e l’arresto sono identificabili in qualità di pene detentive o restrittive della libertà personale del condannato, e, in qualità di pene pecuniarie, la multa e l’ammenda, sostiene, in maniera evidente, la tenace sostanza attuativa del citato «principio di proporzionalità» congiunto finemente a quello  personalistico della responsabilità delittuosa; ciò, ordinatamente a una giudiziale misura di esecutiva «tutela», internamente a una valoriale promozione al riconoscimento, e, al risarcimento, di una «alterità» umana illecitamente violata.

L’art. 19 c.p., integra tale «esecutività» di ordine giudiziale, nell’ambito di un ordine di definizione delle c.d. pene accessorie da imputarsi ai «delitti», o, alle «contravvenzioni», ovvero, ascrivibili in maniera condivisa ai «delitti» e alle «contravvenzioni» medesime.

Tra le pene «accessorie» individuate per i «delitti», è possibile citare in tale sede riflessiva l’interdizione dai pubblici uffici, e l’interdizione legale; per quanto di inerenza, alle «contravvenzioni», la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; e, per quanto di competenza della comune ascrivibilità in tema di «delitti» e di «contravvenzioni», inter alia, la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Il citato personalismo della responsabilità penale del reo, reso ai sensi del co. 1 dell’art. 27 Cost., si presenta in tali «assiologici» termini «normativamente» estimativo dell’enunciato «principio di proporzionalità», facendone perciò stesso conseguire, nondimeno, un’indubbia «rispondenza» di giuridica coesione tra gli stessi, quanto una fluente oggettiva relazione di tipo «circolare», di pregevole «effettività», resistente internamente agli stessi artt. 17, 18 e 19 del codice penale, la quale si rende immediatamente relazionabile all’actionem de delicto accreditabile a un potenziale agente «doloso» o «colposo».

Da quanto finora analizzato, emerge, con chiara evidenza, un’intrinseca sussistenza di stima e di legale correlazione emergente tra il co. 1 dell’art. 27 Cost. e il relativo suo co. 3. Una correlazione appellante elementi di suggestiva «inviolabilità» o «inalienabilità» richiamante il valore endemico del recondito senso dell’umano.

Nel Preambolo del «TUE», si rinviene che l’«inviolabilità» e l’«inalienabilità» della persona siano valori «universali» di diritto, di libertà, di democrazia, di eguaglianza. In percezione di ciò, è plausibile affermare che attraverso di essi, sia da promuoversi, il progresso economico, sociale, civile e culturale dei popoli[14], quanto la stessa sussidiarietà ordinamentale di uno Stato di diritto, internamente a uno spettro economico-politico-giuridico-sociale di una Europa sempre più integrata, nelle sue specifiche, di costante miglioramento, delle condizioni di vita dei suoi popoli, nazioni e individui, finalizzanti una comune progettualità di ordine «sovranazionale-regionale».[15]

Esse, profilano, in maniera concertata, l’esaustività di natura «procedurale» e «ordinamentale», conclamante, il «personalismo» e la «proporzionalità» che presiedono il «principio di rieducazione del condannato» rispondente al carattere «normativo-regolamentare», contraddistinguente, in maniera stringente, il co. 3 dell’art. 27 Cost. .

L’art. 1 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea»[16], riconduce l’«inviolabilità» e l’«inalienabilità» a «valori» di riconoscimento della «dignità umana», resa evidente, quest’ultima, necessariamente «rispettabile», e, debitamente «tutelabile».

La «dignità dell’uomo», va così, da sé, correlandosi, prontamente, al «rispetto» di un «diritto» all’integrità «fisica» e «psichica» della persona,[17] e, al «rispetto», o, «promozione», e, «tutela», del principio di «legalità» e di «proporzionalità» dei reati e delle pene, internamente a un discorso di coerente natura propriamente «applicativa», risalente al più volte citato co. 3 dell’art. 27 Cost. .

Contestualmente, l’art. 49 della citata «Carta», perviene, propriamente, a una concertata e «integrata» abilitazione di tali su citati «principi» di «legalità» e di «proporzionalità», con qualificata inerenza ai reati e alle pene, e, in maniera concorde al testo costituzionale caratterizzante il co. 3 dell’art. 27.

Sensibilmente a ciò prescritto, viene peraltro statuito, formalmente, attraverso il co. 3 di tale medesimo articolo, che:

«Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato».

Il co. 1, ne suggella, tale negoziata prassi di procedura, attraverso una decretata «normattività» propriamente regolamentare, statuente che:

«Nessuno può essere condannato per un’azione o per un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.».

Ma tale giuridico organigramma di «inviolabilità» e di «inalienabilità», si appresta a innestarsi interiormente a un percorso di «diritto», sostanzialmente orientato all’acquisizione della «promozione» di una sostenuta «negazione» eccepibile nei riguardi di una potenziale «violazione» del «principio del divieto dell’abuso del diritto», o, di un preminente limite all’applicazione delle «restrizioni» ai diritti, così come, ad esempio, rispettivamente promossi dagli artt. 17 e 18 della CEDU.

In ordine al corpus iuris, caratterizzante propriamente l’art. 17 CEDU, la sostanzialità di natura «oggettiva» pronunciante la sua «interna» disponibilità ordinativa, fa leva, essenzialmente, a un distinguente non impugnabile divieto «di esercizio» di un’attività istituzionale, giuridica, giurisprudenziale, o, di mera «azione» (da compiersi ad opera di uno Stato, di gruppi o di un individuo) atta a infrangere, ledere, o, limitare, la connaturata «inalienabilità» dei «diritti», e, delle «libertà», «riconosciute», «promosse» e «tutelate», internamente alla stessa Convenzione EDU, nelle «modalità» e «prescrizioni» poste da quest’ultima.

Il prius ordinativo estimativo, invece, dell’art. 18 della CEDU, si fa conferma di un teorizzato segmento concettuale di condizioni limitative all’esercizio dei «diritti» e delle «libertà» individuali, sussistente in argomento di «Convenzione», e, non esclusivamente, che non può, in alcun modo, divenire strumento ulteriore di «limitazioni», o, «restrizioni», degli stessi.

In argomento, nulla osta a sensibilizzare alla non pregiudizievole evocazione di una c.d. possibile cross-fertilization da debitamente sancirsi tra quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della CEDU corrispondentemente agli artt. 54, e 52-53 della «Carta dei diritti fondamentali dell’UE».

In ordine all’art. 54 della «Carta dei diritti fondamentali dell’UE», e miratamente alla menzione dei principi di equivalenza delle tutele, integrazione di tutele, o, di massima espansione delle medesime (cui al precedente paragrafo), curate nelle pronunce della Corte Costituzionale italiana, una auspicabile cross-fertilization si rende descrittiva del c.d. «Divieto dell’abuso di diritto» cui all’art. 17 della CEDU e nei medesimi termini lessicologici da quest’ultimo ivi rappresentati.

In tema invece, di concezione e applicazione dell’art. 18 della CEDU, ovvero, di «Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti», si inseriscono, de plano, gli artt. 52[18] e 53[19] della stessa «Carta».

In particolare, l’art. 52 riverbera significativamente una teoretica configurazione di natura interpretativo-applicativa di cross-fertilization, endemicamente alla portata regolamentare dei suoi stringenti dettami normativo-regolamentari.

 Nel co. 1, si irrobustisce la pedagogia di principio insita nell’apposizione di una proporzionalità da instaurarsi, o abilitarsi, nei confronti di previste limitazioni nel restringimento di quei «diritti» e di quelle «libertà», giurisprudenzialmente riconosciute, tutelate, e protette, laddove tale limitazioni si rivelino rispondenti, a «finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.».

Il co. 3, si fa evidenza di una ulteriore cross-fertilization la cui interiore significazione, e la cui legittima portata in termini di promozione di una tutela di «diritti» e di corrispondenti «libertà», ipso facto, e de iure condito, è duttile e conforme presenza di forme di «garanzia» di medesimi «diritti» e medesime «libertà», concepite dalla Convezione EDU, rivelandone all’occorrenza, altresì, una più estesa protezione ai sensi di tale Carta.

Un costrutto, poi, di interna stringente costituzionalità di tali diritti fondamentali, si rende eco delle tradizioni di pregressa origine dei paesi membri dell’Unione Europea, i cui meccanismi di interpretazione sostanziale devono necessariamente ancorarsi a tali risalenti giuridiche memorie.[20]

3. Il giudizio incidentale di legittimità della «Consulta» in materia di processo penale e congruità della pena nella sentenza n. 313/1990, e conclusioni

La Corte Costituzionale si è pronunciata il 26 giugno – 3 luglio 1990[21], con la sentenza n. 313[22] in materia di: 1)giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 2)processo penale; 3)applicazione della pena su richiesta delle parti; 4)possibilità che la pena risulti non proporzionata al reale disvalore sociale del fatto; 5)contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena; 6)illegittimità costituzionale in parte qua. (c.p.p. 1988, art. 444, secondo comma e Cost., art. 27, terzo comma); 7)prospettata lesione del principio di soggezione soltanto alla legge; 8)pretesa disponibilità da parte dell’imputato di diritti inviolabili (libertà personale e difesa); 9)privazione del potere del giudice di valutare la congruità della pena.

In sentenza, e nei fatti, veniva sollevata una questione di illegittimità costituzionale con inerenza a quanto di riferimento agli artt. 248 del d.lgs. del 26 luglio 1989 n. 271,[23] e 444, co. 2, del codice di procedura penale 1988, e con riferimento, altresì, all’art. 101, co. 2, della Carta Costituzionale italiana.

Il reato formalizzava in materia di sentenza, l’ottemperava ai requisiti sostanziali cui all’art. 71 della legge n. 685/1975, ovvero, in oggetto di «attività illecite» specificatamente riferibili, inter alia, alla produzione, distribuzione, vendita, acquisizione, transito, o illecita detenzione[24] di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’illegittimità costituzionale decretata in pronuncia di sentenza n. 313/1990, si rende specifica in materia prevalente: di art. 444 co. 2 c.p.p. del 1988, sensibilmente alla mancanza di discrezionale valutazione da parte del giudice, in materia di congruità della pena, valutata unicamente dalle parti; unitamente a un giudizio di legittimità, il quale intervenga nella concreta ottemperanza, da parte del magistrato adito, dell’osservanza del c.d. principio di proporzionalità (o di «proporzione»), da fare valere tra «quantitas della pena e gravità dell’offesa, e […] il concreto valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità», ai sensi di quanto stabilito dal testo costituzionale del co. 3 dell’art. 27; di manifesta infondatezza di esclusione del magistrato de quo, nei termini della partecipazione del medesimo alle indagini in tema di responsabilità del reo; dei dettami vincolanti posti in essere dall’art. 546 del c.p.p. in materia di procedibilità processuale da parte del giudice de quo; – dell’«l’idea che l’imputato “disponga” della sua “indisponibile” libertà personale per autolimitarla» in aperta violazione degli artt. 13 e 24 della Cost.

In analisi di diritto penale sostanziale, la precipua misura di attendibilità giudiziale confacente a una similare sentenza, si appella, altresì, alla dimensione disciplinare di una addizionale congruità di giuridica cogenza e di fattuale esperibilità, interna alla visione normativa di natura teoretico-pratica, ordinata a una coerente previsione prescrittiva di estinzione del reato, oggetto di una sanzionabilità di ordine detentivo quanto di natura prettamente pecuniaria.

Il sistema penale di uno Stato di diritto, come noto, incarna con rilevante evidenza, la «matrice contrattualistica» distinguente il diritto penale di imputabile derivazione illuministica,[25] la cui prevalente caratterizzazione strutturale, rispecchia, sensatamente, un congetturato «bilanciamento», dovutamente esigibile, contrappesante una corretta interlocuzione tra l’esercizio di «diritto» di un potere sanzionatorio da parte dell’ente istituzionale statuale, e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui.[26]

Gli studiosi in materia, ne profilano una c.d. ossatura di natura «concettuale» e «strutturale», di rango costituzionale, contraddistinguente, in tal guisa, sia l’azione penale di uno Stato di diritto, quanto l’effettività e cogenza afferenti, insitamente, alla disciplina penale tout court.[27]

Un’obiettività di cogenza e di effettività giuridicamente rilevante, e significativamente aderente all’anima evocativa dell’art. 27 della Cost. (con particolare consistenza del suo co. 3). Ciò rivela sapientemente finalizzante la funzione rieducativa della pena, come caratteristicamente dipendente dall’an e il quantum stabilenti la stimabile neutralizzazione dell’actio delicta quanto  il recupero stesso del detenuto,[28] internamente a una propria stima valoriale del corpus iuris criminalis, che sottenda alla ratio profilante l’intero sistema giudiziale-ordinamentale.

 

 

 

 

 


[1] Archivio di Filosofia, Il Mito della Pena, Vol. 2 e 3, 1967 passi di riflessione scritti da P. RICOEUR, pagg. 24 e 66.
[2] Siracide, 6, 18-19.
[3] Contestualmente, allo sviluppo in oggetto di analisi al presente studio, il morfema «intuizione», viene direttamente concepito in misura risalente alla «teoria filosofica dell’intuizione», legata, quest’ultima, in misura stringente, alla vocativa tradizione propriamente appartenente alla c.d. «teoria della Verità». Si consulti a tal proposito, E. LÉVINAS, Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Paris, 2001.
[4] È d’uopo, il riferimento, ad esempio, all’Art. 2, Diritto alla Vita, presente nel Titolo I, «Diritti e Libertà», della «Convenzione Europea per la tutela e la promozione dei diritti dell’uomo e la salvaguardia delle sue libertà fondamentali». Significativo il par. 1 del co. 1 di tale articolo, il quale afferma che:
«Il diritto alla Vita di ogni persona è protetto dalla legge.».
[5] Presente nei «Principi fondamentali» del testo Costituzionale, pubblicato nella G.U. del 27 dicembre del 1947, n. 298.
[6] Presente nella «Parte I», «Diritti e Doveri dei cittadini», «Titolo I», «Rapporti civili» del testo Costituzionale.
[7] Co. 4 dell’art. 13 Cost. .
[8] Co. 5 dell’art. 13 Cost. .
[9] Ovvero, «Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani  o degradanti».
[10] Siglata a Nizza, il 7 dicembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE C 326/393 IT del 26.10.2012.
[11] R.G. CONTI, G. di ROSA, P. GORI, C. R. PISCITELLO, Art. 3 CEDU e condizioni umane di detenzione, Vicalvi (FR), 2017.
[12] R.G. CONTI, G. di ROSA, P. GORI, C. R. PISCITELLO, Art. 3 CEDU e condizioni umane di detenzione, Vicalvi (FR), 2017, pag. 18-19.
[13] «Pene principali: specie», presente nel: Libro I, «Dei Reati in generale»; Titolo II, «Delle Pene»; Capo I, «Delle specie di pene, in generale».
[14] Preambolo al TUE.
[15] Preambolo al TFUE.
[16] La metrica giuridico-costruttiva di tale ufficiale «documento», interviene quale strumento «sanante» la sostenibilità civico-culturale di una «società» prettamente europea, in costruzione, la quale reclama una «tutela» ampia, e, maggiormente «approfondita», quanto «riconosciuta», dei propri «diritti», o, delle proprie «libertà».
Viene a crearsi così, conseguenzialmente, un «destino» comune di «futuro», di «pace» e di comuni «valori», come riportato autorevolmente nell’incipit al preambolo dello stesso documento.
Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea, sigillano, siglandolo, tale giuridico e inviolabile «patto», il 7 dicembre 2000, a Nizza (Francia).
[17] Art. 3 (Diritto all’integrità della persona) co. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
[18] «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi».
[19] «Livello di protezione».
[20] Co. 4 dell’art. 52 della «Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea».
[21] Con pubblicazione in GU 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 27 del 4.7.1990.
[22] Sentenza segnalata ne «Il Foro italiano.it», 1990, I, 2386 con nota di G. Fiandaca.
[23] «Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
[24] Fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 («Altre attività illecite») e 80 («Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope»), così come espressamente indicato in tema di sentenza.
[25] C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Quinta Edizione, Milanofiori Assago (MI), 2016.
[26] C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Quinta Edizione, Milanofiori Assago (MI), 2016, pag. 16.
[27] C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Quinta Edizione, Milanofiori Assago (MI), 2016, pag. 15.
[28] C. FIORE, S. FIORE, Diritto penale, Parte generale, Quinta Edizione, Milanofiori Assago (MI), 2016.

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