La giurisdizione sulle controversie di ricercatori e docenti universitari
Cons. Stato, Sez. III, 31 dicembre 2015, n. 5883
Un ricercatore universitario aveva impugnato innanzi al Tar Lazio la deliberazione con cui un’Azienda ospedaliera aveva disposto l’attribuzione di funzioni assistenziali a docenti appartenenti ai vari Dipartimenti dell’Azienda stessa, escludendo il suo Dipartimento e nominativo.
In primo grado il Giudice aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricercatore proponeva sostenendo la tesi della giurisdizione esclusiva del G.A. ex artt. 3 e 63, D.Lgs 165/2001.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, rilevando che le controversie instaurate da docenti universitari ed aventi ad oggetto il rapporto con Aziende universitarie, e più precisamente lo svolgimento presso queste di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del G.A. per rientrare in quella del G.O. quale giudice del lavoro.
Nel caso di specie, la controversia riguarda il diritto all’assunzione presso la struttura ospedaliera, per cui la giurisdizione spetta al G.O., ai sensi dell’art. 63 comma 1, D.Lgs. 165/01.
Il legislatore ha infatti conferito natura amministrativa ai soli atti di macro-organizzazione, che quindi rientrano nella giurisdizione del G. A. L’atto organizzativo impugnato però è di micro organizzazione; si spiega, quindi, la giurisdizione del G.O.
Laddove pure si volesse erroneamente qualificare tale atto come di macro-organizzazione, la cognizione spetterebbe ugualmente al G.O., in quanto gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato e rientrano pertanto nella giurisdizione ordinaria (cfr. art. 3, del d.lgs. 502/1992).
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