La giurisprudenza europea sulla natura delle federazioni sportive: il caso FIGC
Nota a Corte di Giustizia dell’Unione europea, 03/02/2021, cause riunite C-155/19 e C-156/19, Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Consorzio Ge.Se.Av. S.c.arl / De Vellis Servizi Globali Srl
Direttiva Ue, n. 24/2014, art. 2, par. 1, punto 4); D.L.gs. n. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. d); D.Lgs. n. 242/1999
Abstract: il presente contributo propone un’analisi della recente pronuncia della Corte di Giustizia europea sulla natura giuridica della FIGC, a seguito del rinvio pregiudiziale della quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1006 del gennaio 2019. Il giudice a quo ha domandato alla Corte di pronunciarsi, sulla base dei rapporti intercorrenti tra la Federazione e il CONI, sull’idoneità dei poteri di quest’ultimo a configurare il requisito dell’influenza pubblica dominante propria dell’organismo di diritto pubblico. Il giudice europeo, riportandosi alla sua consolidata giurisprudenza, offre delle linee interpretative che possano guidare quello del rinvio nella decisione.
Sommario: 1. Premesse: origine e disciplina dell’organismo di diritto pubblico – 2. Il caso FIGC: i rapporti col CONI e le perplessità sollevate dal Consiglio di Stato – 3. La pronuncia della CGUE e le linee interpretative fornite al giudice a quo – 4. Considerazioni conclusive
1. Premesse: origine e disciplina dell’organismo di diritto pubblico
L’organismo di diritto pubblico rappresenta la fedele rappresentazione della concezione di amministrazione “a geometrie variabili”. Non vi è una specifica definizione di quest’ultimo, in quanto si tratta di una “sovrastruttura” di origine europea, che trova la propria ratio in materia di appalti, come strumento di estensione delle regole di disciplina della contrattazione pubblica, nel perseguimento dell’obiettivo di un mercato comune[1]; attraverso detta figura, quindi, si introduce una nozione di amministrazione in senso non formale, bensì funzionale, fondata su parametri di tipo obiettivo. Nella disciplina interna, invero, la nozione di pubblica amministrazione fugge di per sé ad una concezione unitaria[2]. Sia la legge sul procedimento, che il codice del processo amministrativo, infatti, si riportano ad una nozione ampia della stessa, comprendente anche “soggetti privati ad essa equiparati”[3].
Alla luce di quanto affermato, tale figura è nata appositamente per consentire ai soggetti giuridici non qualificabili come amministrazioni in senso tradizionale di operare come tali e, nel caso di specie, come stazioni appaltanti[4]. La ratio, come anticipato, si rinviene nella funzione di strumentalità rispetto all’obiettivo di liberalizzazione dei mercati e della loro trasparenza. Si tratta dell’ulteriore conferma dell’approccio pro-concorrenziale che permea l’ordinamento europeo. Tale soggetto trova disciplina nella direttiva UE n. 24/2014, all’articolo 2, par. 1, n. 4) il quale dispone che è o.d.p. qualsiasi soggetto, indipendente dalla veste formale e dal nomen iuris, che presenta cumulativamente i seguenti requisiti: a) è istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale, o commerciale; b) è dotato di personalità giuridica; c) è soggetto all’influenza pubblica dominante, i cui indici rivelatori sono: I) il finanziamento pubblico maggioritario; II) il controllo pubblico della gestione; III) l’attribuzione alla mano pubblica della nomina di più della metà dei componenti degli organi di direzione, amministrazione o vigilanza degli organismi. Quest’ultimi sono tra loro alternativi, bastandone solo uno per determinare la sussistenza di un’influenza dominante; mentre i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti cumulativamente per poter qualificare un dato soggetto come o.d.p. e renderlo, quindi, soggetto alla giurisdizione del g.a., ai sensi dell’art. 133 c.p.a. La qualificazione giuridica di un soggetto come o.d.p. si riflette, invero, sulla regime giuridico ad esso applicabile.
I requisiti de quibus possono essere così sintetizzati: quello teleologico si concentra sulla natura dell’attività svolta; quello personalistico, sul possedimento di capacità giuridica, e quello dell’influenza pubblica dominante sulla pregnanza dei poteri dell’autorità pubblica sul soggetto agente. Tale disciplina è stata recepita anche nella disciplina interna del d.lgs. n. 50/2016, all’articolo 3, comma 1, lett. d); la norma de qua non è altro che un pedissequo recepimento della definizione elaborata dal legislatore europeo. Preme specificare che l’elenco dei soggetti qualificati come tali di cui all’allegato IV, a cui lo stesso codice dei contratti rimanda, è da ritenersi come meramente esemplificativo, in quanto l’attribuzione della qualifica dev’essere valutata secondo un esame in concreto delle specificità proprie di ciascun ente[5]. Alla luce di tali difficoltà, appare evidente come la problematica afferente alla collocazione o meno delle federazioni sportive nazionali nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, questione già al centro di un ampio dibattito, ormai risalente e, si riteneva, giunto ad un consolidato approdo ermeneutico, necessiti di ulteriori approfondimenti.
2. Il caso FIGC: i rapporti col CONI e le perplessità sollevate dal Consiglio di Stato
Come affermato, il riconoscimento di un soggetto come o.d.p. si presenta nella prassi arduo e, non a caso, nella giurisprudenza interna sono stati sollevati non pochi dubbi interpretativi. Se il requisito della personalità giuridica non pone alcun dubbio interpretativo – tautologico, invero, esplicitarlo – il requisito teleologico e quello dell’influenza pubblica dominante continuano ad alimentare il dibattito. Si tratta, per lo più, di casi afferenti agli enti fieristici, alle fondazioni liriche e teatrali, nonché alle federazioni sportive. Per quanto concerne quest’ultime, un ulteriore elemento di dubbio, peraltro sollevato dalla Corte dei conti, risiede nell’inclusione di gran parte di queste nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche[6].
Una vicenda paradigmatica, invero, è quella che ha investito la Federazione italiana gioco calcio (d’ora in poi FIGC). La controversia circa la natura di questa origina dal ricorso dinanzi al Tar Lazio proposto da un operatore economico avverso il provvedimento con cui la Federazione aveva affidato in via diretta (tramite la procedura negoziata plurima) ad un consorzio alcuni servizi di facchinaggio da svolgere al seguito delle squadre nazionali e presso il magazzino federale di Roma. In particolare, il ricorrente ha contestato le modalità di svolgimento della procedura di gara sotto il profilo della violazione delle regole di pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici. Il giudice di prime cure, rifiutando l’eccezione per difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti in favore del giudice ordinario, ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di aggiudicazione. La FIGC si era costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, in conseguenza della sua natura di associazione di diritto privato, ma il g.a. l’ha riconosciuta come organismo di diritto pubblico, tenuta, pertanto, in qualità di ente aggiudicatore, a rispettare le regole di evidenza pubblica nell’espletamento della selezione per l’affidamento del servizio di facchinaggio[7].
Secondo il Tar, infatti, benché la convenuta abbia una veste privata, la sua attività legata allo sport e alla cultura dello stesso non ha carattere commerciale o industriale, valendo come attività di interesse generale. Nelle Federazioni sportive, insomma, è indubbio che la connotazione privatistica della forma associativa conviva con la stessa valenza pubblicistica delle attività esercitate per legge[8]. Lo stesso art. 20 dello Statuto del CONI recita che: “Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato” mentre, al comma 2, prevede che siano costituite “da società, da associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli Statuti, anche dai singoli tesserati“. Il collegio, operando una ricostruzione della disciplina sull’ordinamento sportivo, ha altresì riconosciuto la sussistenza del controllo dominante del CONI sulla federazione, sulla base delle disposizioni che gli attribuiscono specifici poteri di controllo e vigilanza. Il collegio ha infatti dichiarato: “Dal quadro complessivo così delineato emerge che, pur essendo espressamente riconosciuta dalla legge e dallo Statuto del CONI l’autonomia delle Federazioni, il controllo esercitato dal Comitato Olimpico si concretizza nella titolarità di poteri salienti nella vita e nell’attività delle stesse (e, quindi, della F.I.G.C.), a cominciare dal riconoscimento, ancorato all’analisi dei requisiti sopra elencati, per continuare con l’approvazione dello statuto e del bilancio di tali enti, fino alla verifica complessiva in ordine allo svolgimento dell’attività di promozione sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. Il complesso di tali poteri , dunque, deve ritenersi integrante il contenuto della nozione comunitaria di controllo, recepita dal legislatore nazionale nel disciplinare la figura dell’organismo di diritto pubblico. Infatti, se è pur vero, sul piano formale, che il finanziamento pubblico nel caso di specie non è maggioritario, nondimeno i diffusi poteri di ingerenza, desumibili dagli elementi dianzi indicati, fanno ritenere che l’attività della Federazione sia sottoposta al controllo del sovraordinato ente pubblico CONI.“. La pronuncia, peraltro, si pone in linea di continuità con quanto sostenuto dall’ANAC nella delibera n. 372 del 23 marzo 2016, in cui la stessa ha ritenuto le federazioni sportive qualificabili come organismi di diritto pubblico, poiché, a suo giudizio, rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla legge[9].
Avverso la stessa hanno proposto appello la FIGC e il consorzio aggiudicatario. La prima, in particolare, ha contestato di essere soggetta all’influenza dominante del CONI, evidenziando che in realtà il rapporto sarebbe rovesciato, in virtù della partecipazione agli organi di vertice di quest’ultimo (consiglio e giunta nazionali) secondo le norme della legge di riordino del Comitato Olimpico del 1999[10]. Il giudice del gravame dubita della sussistenza del requisito teleologico, sia in virtù della veste formale della FIGC, sia della capacità della stessa di autofinanziare le sue attività. Tale perplessità trova ulteriore riscontro nella partecipazione delle federazioni sportive agli organi deliberativi del CONI, che ha condotto il giudice remittente a ipotizzare che vi sia, tutt’al più, un’influenza contraria delle singole federazioni sull’ente[11].
Per quanto attiene alla natura ed alle funzioni delle federazioni sportive, e dunque alla sussistenza del requisito teleologico, l’art. 15, commi 1 e 2, della norma non parrebbe mettere in dubbio la valenza pubblicistica dell’attività delle federazioni sportive e ciò in quanto: “1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CONI[…] 2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.“. Il secondo capoverso, preme evidenziare, presenta una formulazione simile a quanto sancito dall’art. 1-bis della legge 241/1990, laddove recita che nei rapporti di natura non autoritativa sia applica la disciplina privatistica per quanto compatibile. Si trarrebbe, dunque, di un elemento “eloquente” a favore della soddisfazione del requisito de quo.
Con riguardo all’influenza pubblica dominante, l’organo remittente ha evidenziato la presenza di alcuni profili di rilevante incertezza inerenti a: 1) la “compenetrazione organica” determinata dalla partecipazione della FIGC nell’organo deliberativo e di quello di indirizzo e gestione del Comitato olimpico, Consiglio e Giunta nazionali, di cui agli artt. 4 – 8 d.lgs. n. 242 del 1999”; 2) la vigilanza del CONI sul “corretto funzionamento” della Federazione, non è limitata ad un solo controllo di corretta gestione delle risorse pubbliche in sede di approvazione del bilancio annuale, potendosi manifestare nella sua massima intensità con il commissariamento dell’ente federale.
Il Consiglio di Stato, alla luce di quanto evidenziato, ha rimesso la questione al vaglio del giudice europeo attraverso un rinvio pregiudiziale interpretativo, sottoponendo i seguenti quesiti: se ricorra il requisito teleologico con riguardo ad un’attività non a valenza pubblicistica quale quella oggetto di causa; se la Federazione italiana giuoco calcio possa considerarsi soggetta all’influenza pubblica dominante del Comitato olimpico nazionale, avendolo contestato per le sovraesposte ragioni. In dottrina c’è chi ha evidenziato che l’ordinanza di remissione – pur formalmente domandando quesiti interpretativi relativi alla qualificazione della Federazione italiana giuoco calcio come organismo di diritto pubblico – “sottenda una richiesta del Consiglio di Stato di (audace) revirement da parte del Giudice europeo in merito, in primis, all’elemento teleologico dell’organismo di diritto pubblico, oltre che, in secondo luogo, in relazione al requisito della “influenza pubblica dominante“[12].
3. La pronuncia della CGUE e le linee interpretative fornite al giudice a quo
La CGUE investita della questione opera un’approfondita ricostruzione della disciplina dell’ordinamento sportivo interno (ritenuta, invero, peculiare)[13], confrontandola con quanto sancito dalla disciplina eurounitaria. Per quanto attiene alla prima questione (punti da 33 a 48), la Corte non dubita della sussistenza del requisito teleologico, in quanto nell’ordinamento Italiano l’attività di interesse generale costituita dallo sport viene realizzata da ciascuna delle federazioni sportive nazionali, nell’ambito di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti, come disciplinato dal summenzionato art. 15, in armonia con quanto previsto anche dall’art. 23 dello statuto CONI; lo sport, inoltre, è da valutare alla stregua del collegamento col diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost[14]. Ai punti 38 e 39 della pronuncia il collegio afferma: “38. risulta dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio che, in Italia, l’attività di interesse generale costituita dallo sport viene realizzata da ciascuna delle federazioni sportive nazionali nell’ambito di compiti a carattere pubblico espressamente attribuiti a queste federazioni dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 242 e tassativamente elencati all’articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI. 39. A questo proposito, consta che vari dei compiti elencati all’articolo 23, comma 1, dello Statuto del CONI, quali il controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi, la prevenzione e la repressione del doping, oppure la preparazione olimpica e di alto livello, sono privi di carattere industriale o commerciale, aspetto questo la cui verifica è però riservata al giudice del rinvio. Date tali circostanze, qualora assicuri effettivamente la realizzazione di compiti siffatti, una federazione sportiva nazionale soddisfa il requisito enunciato all’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettera a), della direttiva 2014/24.“. Accogliendo quanto rilevato dall’Avvocato generale, il collegio specifica che con riguardo a tale requisito a nulla rileva il fatto che la federazione sia dotata di capacità di autofinanziamento, poiché di per sé ininfluente sull’attribuzione di compiti a carattere pubblico. La corte, quindi, riportandosi anche alle sua consolidata giurisprudenza sul punto[15] conferma che il requisito teleologico può essere perseguito indipendentemente dalla veste formale (privatistica) del soggetto, sulla quale, peraltro, non si riverbera la natura pubblicistica dell’ente con cui si rapporta nelle attività di interesse generale[16].
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito, la Corte si concentra sui criteri del controllo di gestione e del finanziamento pubblico maggioritario, mantenendo un approccio ermeneutico di natura sostanziale. Per quanto attiene al primo, il giudice europeo è stato chiamato a verificare se il CONI eserciti un controllo tout court sulla federazione calcistica, oppure un mera funzione di indirizzo e coordinamento delle attività sportive, con controllo, di conseguenza, irrilevante ai fini della gestione interna della ricorrente. In effetti, evidenzia la corte, l’intervento dell’ente si limiterebbe a stabilire dei principi fondamentali atti ad armonizzare la normativa generale volta al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge; il previo riconoscimento della FIGC ai fini sportivi non può di per sé solo permettere a questo di esercitare un controllo attivo sulla stessa, al punto di consentirgli di influire sulle decisioni di quest’ultima in materia di appalti pubblici. Il requisito dell’influenza pubblica dominante, infatti, si fonda “sulla constatazione di un controllo attivo sulla gestione dell’organismo in questione idoneo a creare una dipendenza di quest’ultimo nei confronti dei poteri pubblici, equivalente a quella che esiste allorché è soddisfatto uno degli altri due criteri alternativi, ciò che può consentire ai poteri pubblici di influire sulle decisioni del suddetto organismo in materia di appalti pubblici.“[17].
Nel prosieguo della pronuncia lo stesso rileva che se da una parte l’associazione sportiva detiene un autonomo potere di gestione, dall’altra, invece, l’ente pubblico esercita il controllo sui bilanci consuntivi e sull’equilibrio dei bilanci di previsione. Tale controllo, tuttavia, come evidenzia lo stesso collegio in diversi passaggi, non indicherebbe l’esistenza di un potere attivo sulla gestione di tali federazioni[18]. Un mero controllo ex post non può integrare il requisito del controllo dominante del CONI[19]. Quest’ultimo, infatti, esercita un potere sanzionatorio sulla cattiva gestione dei bilanci consuntivi ed anche un potere di commissariamento delle federazioni sportive nazionali in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, di impossibilità di funzionamento di tali federazioni o di problemi di regolarità delle competizioni sportive. Si tratta, tuttavia, di un potere di cui non si conosce la reale portata coercitiva e sanzionatoria. Come infatti evidenziato al punto 54 “non risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che il CONI abbia il compito di regolamentare i dettagli della pratica sportiva nel quotidiano o di ingerirsi nella gestione concreta delle federazioni sportive nazionali e nei rapporti che esse intrattengono“, in quanto quest’ultime beneficiano di autonomia tecnica e organizzativa nell’ambito dell’ordinamento sportivo. In un contesto così delineato non sembra potersi confermare un ruolo del CONI gerarchicamente superiore, capace di controllare e dirigere la gestione delle singole federazioni. Il Collegio ritiene comunque che sia compito del giudice remittente verificare se tali poteri rappresentano un mero controllo di regolarità, oppure una più pregnante verifica della politica di gestione delle federazioni sportive nazionali, e se, indipendentemente dal carattere eccezionale del commissariamento, l’esercizio di tale potere non implichi un controllo permanente sulla gestione di tali federazioni[20]. Per quanto concerne, in ultimo, la partecipazione dei rappresentati delle federazioni ai principali organi collegiali deliberativi del CONI, la Corte afferma che essa potrebbe controbilanciare i poteri dell’autorità pubblica ai fini dell’influenza dominante, solo ove si provi la capacità di influenza della federazione considerata singolarmente sull’esercizio di controllo dello stesso. Si tratta, comunque, di un profilo marginale rispetto ai summenzionati aspetti, che già muoverebbero per l’esclusione della qualificazione della stessa come organismo di diritto pubblico[21].
Per quanto attiene al requisito del “finanziamento maggioritario”, con questo bisogna intendersi qualsiasi rapporto di finanziamento (sia esso una sovvenzione, un incentivo, o comunque una contribuzione economica), concesso da un’amministrazione pubblica per promuovere l’esercizio di attività altrimenti non remunerative. Tale tipologia di finanziamento, invero, è rinvenibile in ogni specie di prestazione economica, idonea a creare o rafforzare uno specifico legame di subordinazione o di dipendenza, che confermi la non autosufficienza economica dell’ente beneficiario, o comunque l’essenzialità del soccorso pubblico di fronte a evidenti perdite di gestione. Secondo la giurisprudenza comunitaria, i finanziamenti che integrano il requisito dell’influenza pubblica dominante sono anche quelli che non provengono direttamente dalla pubblica amministrazione, ma sono da quest’ultima imposti ai soggetti terzi[22]. Un secondo aspetto è il rilievo quantitativo da attribuire all’espressione “in modo maggioritario”. Anche da questo punto di vista la giurisprudenza europea ritiene che ad essa debba essere attribuito il significato di “più della metà”, con ciò intendendo un criterio quantitativo che tenga in considerazione tutte le entrate percepite dall’ente[23]. Alla luce di quanto affermato e, a fortiori, da quanto evidenziato dalla pronuncia in esame, l’autofinanziamento maggioritario della federazione e il contributo minoritario dell’autorità pubblica sembrano comunque muovere per l’esclusione di tale indice sintomatico.
La Corte, in conclusione, nel rimettere la questione al giudice a quo dichiara che il criterio dell’influenza pubblica dominate può essere soddisfatto dal CONI, solo ove il giudice remittente riesca a dimostrare in concreto, sulla base dell’analisi complessiva dei poteri di questo sulla federazione calcio, la sussistenza di un controllo di gestione attivo, penetrante e continuativo che, di fatto, sia tale da consentire all’autorità di influire sulle decisioni della federazione stessa. Nelle maglie della pronuncia sembrerebbe doversi escludere prima facie la natura di organismo di diritto pubblico da parte di quest’ultima, alla luce della “pallida” sussistenza degli indici sintomatici analizzati.
4. Considerazioni conclusive
La sentenza analizzata ha sicuramente il pregio di operare un’analisi approfondita di ogni singola specificità della Federazione calcio all’interno dell’ordinamento sportivo, nonché alcune rilevanti precisazioni in punto ai requisiti di qualificazione dell’o.d.p., onde offrire al giudice remittente distinte soluzioni interpretative, sia che si propenda per la qualificazione della stessa come organismo di diritto pubblico, sia che ciò venga escluso. Per quanto la pronuncia in esame sembri fornire una chiara risposta, il giudice europeo ribadisce fino alla chiusura la necessità di adottare un approccio pragmatico e onnicomprensivo ogni qual volta ci si trovi dinnanzi a tale figura. La flessibilità dell’organismo di diritto pubblico, infatti, non può che richiedere un vaglio in concreto, caso per caso. Tale sindacato è ora compito del giudice interno, di cui non ci resta che attendere la risposta.
Note bibliografiche:
[1] Cfr. M. FRATINI, Manuale sistematico di diritto amministrativo, Accademia del Diritto Editore, 2020-2021, parte III, cap. II, p. 187 e ss.; sul punto si veda anche L.R. PERFETTI – A. DE CHIARA, Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio di impresa. Variazioni su Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione V, 22 maggio 2003, C-18/01, in Diritto Amministrativo, n. 1/2004, p. 138 in cui si afferma che la funzione dell’organismo di diritto pubblico (la cui nozione dev’essere estensivamente intesa) “dev’essere sempre ricercata in relazione alla protezione della concorrenza intracomunitaria cui presiede la disciplina degli appalti”.
[2] Cfr. S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di Diritto Amministrativo, Milano, 2012, p. 3 e ss.; per quanto attiene al carattere non commerciale né industriale, si veda anche G. La Rosa, L’Organismo di diritto pubblico. La non industrialità nella giurisprudenza, in Le istituzioni del Federalismo, n. 2/2007, pp. 293-318.
[3] art. 1-ter l. 241/1990: “I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.”; art. 7, co. 2, c.p.a.: “Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.“.
[4] Cfr. F. PATRONI GRIFFI, il quale evidenzia che “l’approccio comunitario alla categorie giuridiche è culturalmente pragmatico, sicché la disciplina normativa tende a essere di tipo funzionale piuttosto che strutturale“,Relazione tenuta all’ Incontro per la presentazione dell’opera “Il nuovo diritto degli appalti pubblici”, a cura di R. Garofoli e M.A. Sandulli, Giuffré 2005 – Roma 24 novembre 2005, p. 1.
[5] Cfr. T.A.R. Roma (Lazio), sez. I quater, 20/05/2020, n. 5336.
[6] Cfr. ex multis, le sentenze della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 23/2015/RIS; 34/2015/RIS; 45/2015/RIS.
[7] Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 13/04/2018, n. 4100: “La natura privatistica delle associazioni sportive convive con la valenza pubblicistica dell’attività dalle stesse svolte, pertanto le Federazioni sportive, compresa la FederazioneItaliana Gioco Calcio, sono organisti di diritto pubblico sottoposte alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.“.
[8] Sul punto cfr. A. AVERARDI, Tra Stato e società: le federazioni sportive nel perimetro mobile delle amministrazioni pubbliche, in Rivista di Diritto sportivo, n. 1/2016, pp. 39-55.
[9] ANAC, 23/03/2016, delibera n. 372 laddove sul requisito dell’influenza pubblica dominate afferma: “La Giunta Nazionale del CONI, infatti, approva i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente anche determinando specifici vincoli di destinazione. La Giunta Nazionale approva, ai fini sportivi, gli statuti delle Federazioni sportive nazionali, valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CONI (art. 22, comma 5, dello Statuto CONI); vigila, inoltre, sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali e in caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo, o nel caso non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale del CONI la nomina di un commissario (art. 23, comma 3, dello Statuto CONI). Si ritiene, pertanto, che il suddetto requisito della dominanza pubblica possa considerarsi integrato anche solo in ragione dei significativi poteri di controllo riconosciuti al CONI.“.
[10] Cfr. S. BASTIANON, L’incerta natura delle federazioni sportive nazionali: associazioni di diritto privato o organismi di diritto pubblico? Alla Corte di Giustizia l’ardua sentenza, in Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, n. 1/2019, pp. 149-157.
[11] Cfr. S. PAPA, il quale afferma: “Sono proprio gli aspetti connaturati alla sua evidente dimensione sociale, in grado di coinvolgere interessi sia di matrice pubblicistica che di natura tipicamente privatistica di gestione che, quali espressione di autonomia riconosciuta dall’ordinamento statale e comunitario, devono essere approfonditi e salvaguardati, naturalmente nel rispetto dei principi e delle norme fondamentali da quest’ultimi indicati.“, Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in Rivista online Federalismi, fasc. 10/2021, p. 222.
[12] Cfr. A. MITROTTI, L’organismo di diritto pubblico: dalla genesi al recente caso della FIGC, in Amministrazione e Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, www.contabilita-pubblica.it, 30/06/2020, p. 27.
[13] Cfr. S. PAPA, il quale conferma che “la problematica connessa all’identificazione di una linea di confine fra le attività espressione della personalità giuridica di diritto privato propria delle federazioni sportive e le attività riconducibili a potestà pubblicistiche di contestuale loro titolarità, si è da sempre confrontata con la ben più complessa questione afferente alla codificazione della natura stessa dell’ordinamento sportivo“, in Federalismi rivista online, fasc. 10/2021, p. 215.
[14] Sul rapporto tra sport e salute si vedano P. RAIMONDO, La tutela della salute nelle attività sportive, in Sanità pubblica, n. 10/2002, pp. 1183-1214; P. D’ONOFRIO, Il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo nell’attuale contesto costituzionale, in Federalismi.it, n. 12/2019, p. 2 ss.
[15] Cfr. sentenze del 12 settembre 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543, punto 20, nonché del 5 ottobre 2017, LitSpecMet, C-567/15, EU:C:2017:736, punto 30.
[16] sul punto L. TRIVELLATO specifica che la natura pubblicità del C.O.N.I. non si riverbera sulle singole federazioni sportive, la cui genesi rimarrebbe ancorata alla natura di associazioni private, sorte autonomamente per praticare un’attività insita nella sfera individuale di ogni soggetto, al fine di conseguirne l’espletamento meglio organizzato, Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive, in Dir e soc., 1991, p. 144.
[17] Cfr. CGUE, 03/02/2021, C-155-156/2019, § 50; per la giurisprudenza interna si veda T.A.R. Lombarida, sez. II – Milano, 03/02/2020, n. 240: “Il requisito dell’influenza pubblica dominante, proprio degli organismi di diritto pubblico, richiede che si riscontri un legame di subordinazione o dipendenza finanziaria del soggetto all’entità pubblica, relativo all’attività complessivamente svolta e ad un periodo temporale significativo. Tale requisito non è soddisfatto nell’ipotesi in cui un’associazione di diritto privato racchiuda una pluralità di soggetti pubblici tenuti al versamento di quote associative e vi sia una polverizzazione del contributo finanziario che rende non predicative un sostanziale ed effettivo cotrollo da parte di alcuno dei soggetti coinvolti nell’associazione“.
[18] Cfr. CGUE, 03/02/2021, C-155-156/2019, § 66.
[19] Cfr. ex multis Corte di Giustizia U.E, 12 settembre 2013, IVD, C-526/11, EU:C:2013:543.
[20] Cfr. CGUE, 03/02/2021, C-155-156/2019, § 67-69.
[21] Cfr. CGUE, 03/02/2021, C-155-156/2019, § 74.
[22] Cfr. CGUE, 13/12/2007, C-337/06, Bayerischer Rundfunk e altri c. GEWA – Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH.
[23] Cfr. CGUE, 03/10/2000, C-380/98, University of Cambridge C. H.M. Treasury.
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Vittoria Padovani
Dottoranda in diritto amministrativo presso l'Università degli studi di Verona;
Si è laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna nel luglio 2018 con una tesi in diritto amministrativo sulla responsabilità per danno erariale del rup nel settore degli appalti; si è successivamente specializzata, nel luglio 2020, in Studi amministrativi presso la SP.I.S.A. di Bologna, con una tesi in diritto regionale avente ad oggetto "L’autonomia differenziata in materia sanitaria tra solidarietà ed esigenze di bilancio. Il caso della Regione Veneto".
È cultrice della materia presso la cattedra di Diritto degli Enti locali del medesimo ateneo, ove svolge, altresì, il ruolo di tutor didattico per il settore scientifico disciplinare IUS/10.
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