La guida per la tutela dei turisti e dei consumatori in Europa: il regolamento CE 861/2007
Sommario: 1. Di che cosa stiamo parlando quando citiamo il Regolamento CE 861/2007? – 2. A chi è rivolto il procedimento? Quali sono i principi su i quali si fonda la sua natura? – 3. Qual è l’ambito di applicazione del procedimento europeo? – 4. Le limitazioni all’applicazione del procedimento europeo – 5. La competenza in materia di European Small Claims Procedure.
1. Di che cosa stiamo parlando quando citiamo il Regolamento CE 861/2007?
Poniamoci questa domanda, cosa succederebbe se una compagnia aerea italiana smarrisse il bagaglio del valore di 1.200,00 Euro di un passeggero finlandese? Oppure il famoso negozio on-line tedesco non spedisse il prodotto high tech ordinato e già pagato per un totale di 900,00 Euro dal consumatore italiano, oppure ancora sempre lo stesso consumatore italiano prenotasse un lussuoso albergo su un’isola greca per scoprire in fine che l’albergo assomiglia più ad una bettola da 4 soldi, in tutti questi casi il cliente o il consumatore subisce un danno che ha palesemente natura pecuniaria, questi possono pertanto presentare degli espliciti reclami nei confronti di chi gli ha cagionato un danno ingiusto.
L’atto giuridico vincolante non solo per gli stati ma anche per i singoli individui è il Reg. CE n. 861/07 che introduce Il procedimento europeo per la risoluzione delle controversie di modesta entità sorte nei limiti del territorio dell’Unione Europea.
Detto anche European small Claims Procedure ( ESCP ) si tratta di uno strumento approvato l’11 luglio del 2007 ed entrato in vigore il 1 agosto del 2007, ma successivamente trova applicazione in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea (con eccezione della Danimarca) il 1° gennaio 2009, un meccanismo ideato per migliorare e semplificare l’accesso alla giustizia da parte dei consumatori, consentire loro di far valere i propri diritti nelle cause transfrontaliere oltre frontiera e di ottenere nel proprio Stato di origine una sentenza direttamente applicabile in tutta l’UE.
Si tratta di un procedimento creato ad hoc che possiamo definire a cognizione piena ed esauriente, alternativo rispetto ai procedimenti cd. ordinari relativi ai singoli stati membri dell’Unione, che consente l’ottenimento da parte dell’attore di una pronuncia di mero accertamento ovvero di condanna.
I caratteri principali del regolamento prevedono un procedimento alternativo e facoltativo rispetto a quelli nazionali e nel dettare una regolamentazione uniforme che si applica per tutti gli aspetti espressamente disciplinati, mentre per i restanti viene effettuato un rinvio alle norme processuali dello Stato di svolgimento del giudizio.
Per quanto riguarda il primo profilo, il procedimento semplificato costituisce un’alternativa a quelli previsti negli stati membri per tali controversie, nel senso che le parti sono libere di ricorrere all’uno o agli altri, con scelta che spetta all’attore al momento dell’instaurazione del giudizio. Relativamente al secondo profilo, il regolamento contiene una disciplina processuale uniforme destinata a trovare applicazione in tutti gli Stati membri, sempre che si scelga di ricorrere al procedimento armonizzato, alternativo.
2. A chi è rivolto il procedimento ? Quali sono i principi su i quali si fonda la sua natura?
Il procedimento europeo è accessibile non solo alle persone fisiche o a gruppi di consumatori, per i quali può rivelarsi particolarmente appropriato, ma anche alle piccole imprese nella conduzione dei loro affari oltre frontiera. I principi su i quali poggia la procedura sono semplicità, proporzionalità e rapidità, rispettoso del principio del contraddittorio e della trasparenza, nonché la riduzione dei costi processuali, che è un fattore notevolmente importante e spetta all’organo giurisdizionale garantire che le spese attribuite non siano sproporzionate rispetto al valore della causa.
3. Qual è l’ambito di applicazione del procedimento europeo?
Il Regolamento CE n. 861 è stato oggetto di modifica nel 2015 da parte del regolamento del 16 dicembre del 2015 n. 2421, entrato in vigore il 13 gennaio 2016 e applicabile dal 14 luglio 2017. L’esito dello studio compiuto si esprime favorevolmente rispetto al raggiungimento dell’obiettivo di facilitare la composizione della controversia di modesta entità, ritenendo che il procedimento europeo ne abbia ridotto il costo e la durata.
Le principali modifiche che sono state introdotte al Reg. n. 861, consistono nell’aumento del valore delle controversie che possono costituire oggetto del procedimento da Euro 2.000,00 a Euro 5.000,00, al fine di consentire un maggiore impiego da parte delle piccole e medie imprese. Le ulteriori innovazioni sono dirette a potenziare la semplificazione del procedimento e la riduzione dei costi, ad esempio attraverso un più largo impiego di modalità di comunicazione a distanza; è cosi introdotta la comunicazione o notificazione in via elettronica in luogo di quella per posta, prevista come forma principale dal testo originario
L’esistenza di un limite massimo non è inusuale in questo tipo di procedimenti, come si può constatare in molti Stati membri, ma la gamma di importi varia notevolmente da un paese all’altro, e come accade nel Regno unito, varia anche all’interno di uno stesso Stato. Un punto importante è la base su cui deve essere determinato, ai fini del regolamento, il valore della controversia come specificato ex Art.2, Par. 1 del regolamento: “ Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale, nei casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non ecceda 5.000,00 Euro alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa o la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri”.
Inoltre, in un’ottica di diminuzione dei costi legati a cause di modico valore, l’art. 10 del regolamento prevede che le parti possano stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato o di altro professionista del settore legale, che in questo tipo di procedimento non è considerata obbligatoria. Anche per tale ragione il Regolamento prescrive che gli Stati membri assicurino alle parti un’assistenza pratica ai fini della compilazione dei moduli per tutta la durata del procedimento (art. 11).
E sempre in tale ottica va vista la disposizione che obbliga il giudice ad informare le parti in merito alle modalità procedimentali di svolgimento della causa (art. 12, par. 2).
La riduzione delle spese di lite è assicurata anche mediante il contenimento delle spese di traduzione: solo gli atti ( moduli ) debbono infatti essere redatti nella lingua dell’organo giurisdizionale adito, mentre alla traduzione dei documenti si darà corso soltanto se ciò si riveli indispensabile ai fini dell’emanazione della sentenza o in caso di lingua diversa da quella ufficiale dello Stato in cui risiede il giudice adito o comunque in una lingua che non è in grado di comprendere.
4. Le limitazioni all’applicazione del procedimento europeo.
L’ambito di applicazione del Reg. n. 861/2007 è individuato con riferimento alle controversie il cui valore non ecceda gli Euro 5.000,00, sono escluse pertanto dal suo ambito di applicazione le categorie di liti indicate nell’art. 2, par. 2 tra le quali, oltre a quelle tradizionalmente riservate alla sovranità nazionale degli Stati membri, sono previste anche le controversie in materia di diritto del lavoro, di affitto di immobili (salvo che abbiano ad oggetto somme di denaro) e quelle attinenti alla violazione della vita privata e dei diritti di personalità.
Nel regolamento talune materie sono espressamente escluse dal campo d’applicazione materiale del procedimento, che altrimenti potrebbe ritenersi esteso a tutte le questioni rientranti nella “materia civile e commerciale”.
Rientra pertanto principalmente nel campo d’applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità la materia considerata di natura civile e commerciale.
Sono quindi, dall’ambito di applicazione del procedimento, escluse la materia fiscale, doganale e amministrativa, così come la responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri. Ove una controversia avesse ad oggetto una delle materie escluse, di norma l’organo giurisdizionale che riceve la domanda ne disporrà il rigetto d’ufficio per incompetenza per materia rispetto al procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
Il regolamento specifica inoltre altre materie che, pur rientrando nella nozione di “materia civile e commerciale”, sono escluse dal campo d’applicazione del procedimento. Tali esclusioni, più ampie e non del tutto simili a quelle riprese nei regolamenti del titolo esecutivo europeo e dell’ingiunzione sono espressamente: a) stato o capacità giuridica delle persone fisiche; b) regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari; c) fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; d) sicurezza sociale; e) arbitrato; f) diritto del lavoro; g) affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro; h) violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.
5. La competenza in materia di European Small Claims Procedure.
Nonostante il regolamento CE 861/2007 non rilevi con esattezza di chi sia la competenza a dirimere una controversia di natura transfrontaliera, si effettua un esplicito rinvio al Reg. CE 44/2001 “Bruxelles I” che detta le regole di selezione del giudice competente per la risoluzione di cause transfrontaliere e le procedure di riconoscimento ed esecuzione in un altro Stato membro.
In Italia, la competenza spetta per valore al giudice di pace. Vi sono, inoltre, cause comprese nell’ambito di applicazione del Reg. 861/2007 attribuite alla competenza per materia del tribunale di primo grado. Si tratta delle controversie concernenti il pagamento di somme di denaro in materia di locazioni d’immobili e di affitto di azienda, così come delle domande in materia di diritto della navigazione, in particolare per i danni dipendenti da urto di navi o cagionati da navi o vascelli nell’esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta.
La giurisprudenza italiana affida alla competenza per materia del tribunale anche le domande in materia societaria, bancaria e d’intermediazione mobiliare.
Infine, la Corte d’appello è competente per materia in unico grado per le domande di risarcimento dei danni per intese restrittive della concorrenza e abuso di posizione dominante.
È infatti fondamentale sapere in quale luogo avviare l’azione. La regola generale vuole che a trattare il caso sia il giudice dello Stato membro in cui risiede il convenuto o nel quale ha sede la società citata in giudizio, ma con alcune eccezioni. Tuttavia, se a promuovere l’azione è un consumatore, a questo è lasciata la scelta di adire il giudice del proprio Stato ovvero quello dello Stato in cui è domiciliata l’altra parte del contratto. In generale i consumatori intraprendono il procedimento nello Stato membro in cui vivono, questo per motivi sia relativi ai costi, spese, che per motivi linguistici.
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Vincenzo De Rosa
Vincenzo De Rosa nasce a Napoli il 4 Giugno 1992, studia presso la ex Seconda Università degli studi di Napoli attuale Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli ,sita in Santa Maria Capua Vetere (CE).
Si Laurea presso la facoltà di giurisprudenza ottenendo in data 13 luglio 2018 la Laurea magistrale in Giurisprudenza con votazione 93/110.
Grazie alle esperienze di studio vissute all'estero come l'ERASMUS+, per un totale di 10 mesi, ha collezionato certificazioni e attestati che riguardano la padronanza della lingua spagnola nonché una spiccata attitudine a lavorare in gruppo e in situazioni di forte stress emotivo.
Ad oggi collabora come Praticante Avvocato, iscritto all'albo speciale dei Praticanti Avvocati dall'11/09/2018 nell'esercizio della pratica forense, nello studio Legale Sellitti sito in Napoli specializzato in Diritto commerciale, Diritto fallimentare, diritto societario e diritto civile
( matrimoni, successioni, espropriazioni, pignoramenti, custodia giudiziale ).
Dal novembre C.A collabora con la rivista giuridica Salvis Juribus come redattore di articoli ed elaborati a stampo giudico.
Dal novembre del corrente anno collabora come giornalista freelance presso la testata giornalistica on line Blasting News.
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