La lavoratrice madre non può essere licenziata
Interessante si presenta il caso deciso dalla Cassazione, sezione lavoro, con una sentenza depositata l’11 gennaio scorso (n. 475), con la quale gli Ermellini hanno cassato, con rinvio al giudice di secondo grado, la decisione in virtù della quale veniva denunziata l’omessa motivazione della circostanza che la ricorrente al momento del licenziamento si trovasse nel periodo di puerperio, tra l’altro debitamente dedotto e provato con idonea documentazione.
Il principio esposto dalla Cassazione risulta chiaro; la donna dal momento della gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71.
Di conseguenza, il rapporto di lavoro deve ritenersi giuridicamente esistente ed il datore inadempiente va condannato al risarcimento del danno consistente nella corresponsione della mancata retribuzione dal giorno del licenziamento sino alla reintegra.
La Corte di Appello aveva erroneamente applicato l’articolo 8 della legge 604/66 che contempla un’autonoma fattispecie di giusta causa applicabile anche alla lavoratrice madre, consistente nella colpa grave.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 gennaio 2016 – 11 gennaio 2017, n. 475
Presidente Napoletano – Relatore Leo
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 1/2/2013, accogliendo l’appello proposto da S.I.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla medesima S. il 14/1/2006 e, per l’effetto, ordinava alla società R. S.p.A. di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.
Per la cassazione della sentenza la S. propone ricorso articolato in due motivi.
La R. resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, cui resiste la S. che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54, commi 1 e 5 del D.lg.vo 26/3/2001, n. 151 e 8 della legge n. 604/66, avendo la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione che la S. si trovasse, al momento del licenziamento, in regime di
puerperio, dato che la figlia, da essa partorita il 22/6/2005, il 14/1/2006, data del licenziamento, non aveva ancora compiuto un anno di età.
2. Con il secondo motivo viene denunziata, in relazione all’ars. 360, n. 3, la violazione dell’ars. 54 del d. lg.vo 26/3/2001, n. 151 e dell’art. 1223 c.c. e si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia violato l’art. 1223 c.c., non avendo accolto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni da liquidare nella misura della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice non ha percepito dal 14/1/2006, data del licenziamento, a quella della effettiva riammissione in servizio.
3. I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, data l’evidente connessione, sono fondati.
La Corte di merito, infatti, ha del tutto obliterato la motivazione in ordine alla circostanza che, per i motivi esposti in narrativa, la S., al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante la lavoratrice avesse dedotto e documentato la detta circostanza. Al riguardo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi dell’art. 2 della legge 1204/71; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/9 1) che la violazione dell’art. 2 della legge n. 1204/71 (ora d.lg.vo n. 151 /01) è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio. La Corte di merito ha erroneamente applicato l’art. 8 della i. n. 604/66, poiché la disciplina legislativa di cui al D.lg.vo n. 151/01 non effettua alcun richiamo alle leggi n. 604/66 e 300/70; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi dell’art. 54 del D.lg.vo n. 151/01 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo, prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice.
Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio (tra lemolte, Cass. n. 2244/06). La sentenza di secondo grave ha, invece, erroneamente ritenuto applicabile, ai fini del risarcimento, anziché l’art. 1223 c.c. l’art. 8 della legge n. 604/66.
4. Con il ricorso incidentale la società lamenta l’errata applicazione della normativa sul licenziamento di cui all’ars. 7 L. 330/70 e 54 del D.lg.vo n. 151/01. Tale ricorso non può essere accolto per i motivi esplicitati nelle argomentazioni sub 3.
5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385, terzo comma, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, relativamente al ricorso accolto e per la decisione sulle spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13.
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Giuseppe Di Micco
Formazione
Giuseppe Di Micco (1986), Avvocato e Ph.D. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) con votazione 110 e lode discutendo una tesi in diritto canonico. Durante la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha continuato a coltivare l’interesse per il settore del diritto canonico ed ecclesiastico partecipando alle attività culturali ed ai convegni organizzati dalla sezione di Diritto Ecclesiastico e Canonico del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.
Nell’ottobre del 2012 è stato vincitore al concorso pubblico per l’ammissione alle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Statale di Milano, in particolare per il dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in Diritto Ecclesiastico e Canonico, 28° ciclo. Il 29 gennaio 2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando l’esame finale con la discussione di una tesi dal titolo "Matrimonio e consumazione nei diritti religiosi".
Nel novembre 2017 ha partecipato al corso di formazione teorico e pratico tenutosi presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana dal Titolo “Il nuovo processo matrimoniale e la procedura super rato” superando le relative esercitazioni con la votazione ed ottenendo il diploma con votazione “Summa cum laude”.
Nel 2019, ha frequentato il Corso per la formazione dei Postulatori presso lo Studium della Congregazione delle Cause dei Santi, superando l’esame finale con la votazione 9.5/10 Magna cum Laude probatus
Attività professionale ed extra
Svolge la professione forense collaborando con studi legali in materia di diritto civile (in particolare in tema di risarcimento danni, riscossione esattoriale, recupero crediti, diritto del lavoro, diritto bancario, diritto di famiglia e delle successioni).Ha collaborato con la cattedra di diritto ecclesiastico, diritto canonico e diritti confessionali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II”.E’ stato tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per la materia di diritto del lavoro (AA.2018/2019).
Collabora, inoltre, per il comitato di redazione della rivista on line Salvis Juribus con commenti a sentenze in materia sia di diritto civile che di diritto ecclesiastico.
E’ membro dell’Ordine della Fraternità Francescana Secolare di Afragola (OFS).
E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Beatitudini” ODV con sede presso la Pontificia Basilica Minore di S. Antonio da Padova in Afragola (NA)
Attività scientifiche
Nel maggio del 2016 ha preso parte ad un Campus di Studio presso STILO (RC), organizzato dall’Università Magna Grecia di Catanzaro dal titolo “L’Islam. Dal pregiudizio ai diritti”, prendendo attivamente parte al gruppo di lavoro costituitosi in seno allo stesso, sulla libertà religiosa e integrazione nell’ambito della scuola italiana.E’ stato organizzatore e moderatore del convegno dal titolo “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, organizzato il 4 maggio 2018 presso la Pontificia Basilica S. Antonio da Padova Afragola (NA), accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, con il patrocinio dell’Associazione forense di Afragola e dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani.
E’ stato curatore del volume relativo agli atti del Convegno “La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali”, pubblicati presso la Key editore nel dicembre 2018.
E’ stato coautore del volume “Il Trust. Origine, analisi e aspetti comparativi” (a cura di Francesco Cecaro), pubblicato presso Turisa editrice, Collana Studia Selecta, 2018.
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