La legge sul fine vita, il c.d. biotestamento

La legge sul fine vita, il c.d. biotestamento

Il Biotestamento è il frutto di tante battaglie sostenute da molti uomini che si sono ritrovati a vedere soffrire i propri familiari senza poter fare nulla in merito, se non la possibilità di appellare i vari giudici per ricevere una sentenza che permettesse loro di aiutare i propri cari; infatti, tale legge non ha fatto altro che adeguarsi alle tante pronunce giurisprudenziali che, concedendo la sospensione delle cure, hanno cercato di ovviare alla grave lacuna legislativa.

La legge sul fine vita ha come obiettivo quello di tutelare una serie di diritti, in coerenza con la nostra Costituzione, quali la vita, la salute e soprattutto la dignità e l’autodeterminazione della persona. Viene lasciata piena libertà alla persona interessata, capace di intendere e di volere, di decidere, attraverso un consenso informato, di iniziare o proseguire o addirittura interrompere un trattamento sanitario, salvo tipici casi espressamente previsti dalla legge. Il consenso informato è un atto, generalmente, scritto in cui il paziente, precedentemente informato dal medico sul trattamento da eseguire e sui rischi ad esso connessi, manifesta la propria volontà in merito alla sottoposizione dello stesso. Il paziente ha in qualsiasi momento il diritto di revocare o modificare la decisione presa inizialmente con il consenso informato.

Deve, inoltre, essere tutelato, ad ogni persona, il diritto di essere informato sulle proprie condizioni di salute in modo esaustivo, comprensibile e costante, sui trattamenti sanitari da seguire e sulla possibilità di rifiutarli, in modo parziale o totale; di venire a conoscenza delle suddette informazioni, o indicare una persona, che può essere un familiare o semplicemente un amico, che possa riceverle e decidere al suo posto.

Una delle novità più importanti è il rifiuto della nutrizione e dell’idratazione artificiale, non più considerate come sostentamento essenziale del paziente impossibile da interrompere, ma come cure mediche, parte integrante del trattamento sanitario, e come tale oggetto di rifiuto. Di fronte a tale decisione, il medico ha l’obbligo di rispettare la volontà del paziente senza incorrere in responsabilità civile o penale, annotando il tutto sulla cartella clinica e in caso di obiezione di coscienza, la struttura deve mettere a disposizione del paziente altri operatori.

E’ vero che è stato imposto un divieto di accanimento terapeutico, che vieta al medico di adottare trattamenti inutili e sproporzionati, ma ciò non esenta il medico dall’obbligo di attivarsi per cercare di alleviare le sofferenze del paziente attraverso delle cure palliative; anche in caso di rifiuto o revoca del consenso al trattamento sanitario, la terapia del dolore deve essere sempre garantita, in quanto non rientra nel trattamento sanitario.

Qualora la persona interessata sia un minore o un incapace, il consenso informato al trattamento sanitario, che dovrà avere come unico scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore o incapace nel rispetto della sua dignità, sarà accettato o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore o dell’incapace, il quale deve essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà. La persona inabilitata può esprimerlo personalmente, salvo non sia stato nominato un amministratore di sostegno che abbia l’assistenza e la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in tal caso, è quest’ultimo che ha il potere, in comunione con l’inabilitato o esclusivamente, di esprimere il consenso o rifiutarlo, tenendo conto della volontà del beneficiario.

Se, in assenza di disposizioni anticipate di trattamento, si verifica un contrasto tra il rappresentante legale della persona minore o interdetta o l’amministratore di sostegno, che rifiutino le cure proposte dal medico, e quest’ultimo che ritenga che le cure siano necessarie, si prospetterà un intervento necessario del giudice tutelare a cui sarà lasciata la decisione in merito.

Una novità introdotta sono le DAT, nello specifico le disposizioni anticipate di trattamento, tramite le quali ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può esprimere la propria volontà in merito al rifiuto o consenso di trattamenti sanitari, in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi; nonché la possibilità di nominare una persona di fiducia, che la rappresenti, prenda le decisioni al suo posto e mantenga i rapporti con il medico e le strutture sanitarie, nei momenti in cui non sarà più in grado di farlo personalmente. Le DAT devono essere redatte in forma scritta oppure videoregistrate e vincolano il medico al rispetto delle stesse; possono essere rinnovate, modificate e revocare in qualsiasi momento. Elemento molto importante, è che le DAT possono essere disattese dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora non corrispondano assolutamente alla condizione clinica attuale del paziente o sussistano terapie, non esistenti al momento della sottoscrizione delle DAT, idonee a comportare un miglioramento delle condizioni di vita del paziente. In caso di conflitto tra medico e fiduciario la decisione spetta al giudice tutelare.

In caso di patologie croniche e invalidanti con una inevitabile prognosi infausta, viene data la possibilità al paziente di procedere ad una pianificazione delle cure insieme al medico, proprio per anticipare le sue decisioni che interverranno nei momenti in cui non sarà più in grado di poter esprimere il suo consenso o in caso di una condizione di incapacità; viene inoltre riconosciuta sempre la possibilità di indicare un fiduciario e aggiornare la pianificazione delle cure con l’evolversi della malattia.


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Maria Caterina Cossari

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro. Conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato, presso la Corte d'Appello di Catanzaro.

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