La legittima difesa un anno dopo: che fine ha fatto la “licenza di uccidere”?

La legittima difesa un anno dopo: che fine ha fatto la “licenza di uccidere”?

Analisi della disciplina normativa in materia di legittima difesa alla luce delle recenti novità legislative e degli ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Sommario: 1. Introduzione.  Art. 52 c.p.: la difesa è (davvero) sempre legittima? – 2. La legittima difesa alla luce dei recenti interventi normativi – 3. L’ultimo orientamento giurisprudenziale: la Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2019 – 10 dicembre 2019, Sent. n. 49883 – 4. Osservazioni conclusive

 

1. Introduzione.  Art. 52 c.p.: la difesa è (davvero) sempre legittima?

L’elaborato si propone di analizzare in modo sistematico la complessa disciplina normativa in materia di legittima difesa attraverso uno studio comparato fra interventi legislativi e orientamenti giurisprudenziali. Il fine ultimo della trattazione sarà dunque quello di fornire al lettore un quadro il più possibile completo ed esaustivo in ordine alla scriminante della legittima difesa attraverso un approccio lessicale schematico ed ordinato con un’attenzione particolare per le sue implicazioni pratico – applicative. Nel primo paragrafo sarà presa in esame la disciplina generale sulla legittima difesa; in particolare sarà oggetto di approfondimento la natura, la funzione e i presupposti essenziali per il riconoscimento della scriminante in esame alla luce anche delle recenti novità legislative. Nel paragrafo successivo, invece, a partire dallo studio di una delle ultime e più rilevanti pronunce della Cassazione in ordine al riconoscimento della causa di giustificazione in esame, ci si propone di fare emergere i molteplici profili di criticità e le difficili applicazioni pratico-operative della (nuova) legittima difesa. Invero, occorre chiedersi se, a distanza di circa un anno dall’entrata in vigore dell’ultimo intervento legislativo, quali siano stati gli effetti e le novità introdotte, alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali. Il titolo dello scritto non è una mera provocazione, ma rappresenta una reale e fondata preoccupazione di una tendenza da parte del legislatore di concepire il diritto penale come uno strumento attraverso cui perseguire scelte di politica criminale volte per lo più ad incentivare l’autotutela da parte dei singoli cittadini, veicolando contestabili messaggi che potremmo sintetizzare, per l’appunto, con l’espressione “licenza di uccidere”. I mass media e l’allora maggioranza parlamentare, infatti, avevano accolto la riforma come un cambiamento epocale, tale da soverchiare e destituire il criterio di proporzionalità fra difesa ed offesa, attraverso l’introduzione di una sorta di presunzione assoluta che, nelle intenzioni del legislatore, aveva la funzione di prescindere da qualsivoglia accertamento in concreto. Nel corso dello scritto si avrà modo e tempo dunque per evidenziare come la trasformazione della legittima difesa in una sorta di “licenza di uccidere” sia rimasta nella penna del legislatore e abbia tutt’al più messo in evidenza le molteplici difficoltà applicative che sono state tempestivamente censurate dalla Cassazione penale.

2. La legittima difesa alla luce dei recenti interventi normativi

La legittima difesa, disciplinata ai sensi dell’art. 52 c.p., è una causa di giustificazione pertanto concerne, a seconda delle differenti teorie generali del reato che s’intendono adottare, l’elemento oggettivo del reato e, più in particolare, l’antigiuridicità del fatto. Tralasciando la definizione codicistica per la quale si rimanda alla lettura dell’art. 52 c.p., tradizionalmente la struttura della legittima difesa ruota attorno a due comportamenti alternativi: l’aggressione e la reazione[1].

a) L’aggressione deve provenire da una condotta umana che può essere commissiva od omissiva e deve avere ad oggetto un altrui diritto. In particolare l’aggressione si connota di due requisiti necessari: l’offesa deve essere ingiusta ed arrecare un pericolo attuale.

– L’ingiustizia dell’offesa, secondo l’orientamento tradizionale, si traduce nell’antigiuridicità del fatto, ovvero l’offesa deve essere contra jus.

– L’attualità del pericolo, invece, è di difficile definizione in quanto attorno a detto requisito si registra un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Poiché sarà oggetto di approfondimento nella seconda parte dello scritto, di seguito sarà sufficiente considerare tale presupposto come una minaccia di una lesione incombente avverso la quale non si può far altro che difendersi al fine di mettere al riparo il bene posto in pericolo.

b) La reazione può essere definita come quel comportamento che pone in essere colui che subisce l’ingiusta offesa. La reazione è giustificata soltanto in presenza di due presupposti: l’offesa deve essere necessaria e proporzionata all’offesa.

– La necessità della reazione si declina più correttamente con il termine di “inevitabilità”, nel senso che la persona che subisce un’offesa ingiusta per difendere un proprio o un altrui diritto da un pericolo attuale e concreto non può fare altro che reagire con un’intensità non altrimenti sostituibile con un’altra meno dannosa nei confronti dell’aggressore.

– La proporzionalità della reazione è senza dubbio l’elemento di maggiore interesse ed è stata la principale leva che ha permesso al legislatore di apportare le recenti modifiche normative all’art. 52 c.p. La reazione è scriminata solamente nell’ipotesi in cui vi sia, in concreto, un’effettiva proporzionalità fra l’offesa e la difesa, ovvero se il bene messo in pericolo da un’ingiusta offesa sia di pari rango rispetto a quello leso.

La complessità del requisito della proporzionalità, entrando in gioco un delicato bilanciamento fra beni costituzionalmente tutelati, ha stimolato parte della dottrina e il legislatore stesso ad introdurre meccanismi di “aggiramento” orientati per lo più ad introdurre una presunzione della proporzionalità per determinate situazioni nelle quali l’accertamento di detto presupposto risulterebbe alquanto complesso. Proprio a partire dalla necessità di agevolare (ma di fatto escludere) il giudicante nell’accertamento della proporzionalità fra offesa e difesa e di tutelare l’aggredito – imputato che reagisce ad un’offesa ingiusta, il legislatore, con la L. 13 febbraio 2006, n. 59, ha aggiunto due commi all’art. 52 c.p. al fine di regolamentare l’esercizio del diritto di autotutela nel privato domicilio. Nei casi previsti dall’art. 614 c.p., infatti, il requisito della proporzione è presunto qualora ricorrano i seguenti presupposti:

– l’aggredito è legittimamente presente all’interno della privata dimora ovvero in altro luogo presso il quale eserciti un’attività commerciale, professionale, imprenditoriale;

– quest’ultimo sia in possesso di un’arma legittimamente detenuta ovvero di altro mezzo idoneo a difendersi;

– la reazione è posta in essere al fine di difendere la propria o altrui incolumità (sussistenza del c.d. animus defendendi). Il presupposto riflette quello già presente della necessità di difendersi, anche se in dottrina è stato più correttamente osservato che il requisito sembra più inquadrabile nel concetto di proporzionalità, dal momento che il legislatore, con il riferimento all’“incolumità” sembra surrettiziamente introdurre un grado di proporzionalità dell’offesa che possa spingersi sino all’incolumità stessa dell’aggressore, ovvero alla sua stessa vita;

– quando non vi è desistenza da parte dell’aggressore. Anche la formulazione di questo inciso normativo è alquanto brachilogica dal momento che è molto complicato per il giudice valutare, nell’immediatezza del fatto, se vi sia stata o meno desistenza da parte dell’aggressore. Sembra, tutt’al più, che il legislatore abbia in qualche modo voluto bilanciare la modifica legislativa introducendo un correttivo alla presunzione della proporzionalità;

– infine, come ultimo requisito affinché la reazione possa essere scriminata, il legislatore prescrive ad abundantiam che sussista il pericolo di aggressione. In altri termini riprendere il requisito dell’attualità del pericolo.

Proprio questi ultimi due presupposti finivano tuttavia con il vanificare la valenza pratica dell’intervento normativo, in quanto tacitamente re-introducevano i requisiti dell’inevitabilità della reazione e dell’attualità del pericolo che ridimensionavano i rischi di un’applicazione eccessivamente estensiva della legittima difesa c.d. allargata[2]. Sulla base delle inefficienze e delle difficoltà applicative del precedente riforma, il legislatore con la L. 26 aprile 2019, n. 36 (entrata in vigore il 18 maggio 2019) ha ulteriormente modificato la disciplina della legittima difesa, intervenendo in ordine agli articoli 52 e 55 c.p. Quanto all’art. 52 c.p. è stato aggiunto un quarto comma che, disciplinando l’ipotesi di intrusione nei luoghi di cui ai precedenti commi (privato domicilio, esercizio commerciale, professionale, imprenditoriale), stabilisce che la reazione finalizzata al necessario “respingimento” sia sempre e comunque proporzionata all’aggressione. Parallelamente l’attenzione del legislatore si è concentrata nel disciplinare la situazione psicologica di chi si trovi a dover fronteggiare un’aggressione all’interno di un luogo di privata dimora. È stata introdotta infatti una nuova causa di non punibilità ai sensi del secondo comma dell’art. 55 c.p. nel caso di circostanze di tempo e di luogo che comportano una minorata difesa oppure ostacolano la difesa stessa (è stato richiamato espressamente l’art. 61 n. 5 c.p.) ovvero arrecano un grave turbamento psichico[3].

3. L’ultimo orientamento giurisprudenziale: la Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 2019 – 10 dicembre 2019, Sent. n. 49883

Ad un anno esatto di distanza dall’entrata in vigore della nuova legittima difesa, ci si interroga in ordine all’effettiva incidenza delle novità normative alla luce delle recenti applicazioni giurisprudenziali. In particolare, con la Sentenza n. 49883 del 10 ottobre 2019 (depositata il 10 dicembre 2019) la Cassazione Penale ha fornito interessanti indicazioni pratico-operative in tema di  legittima difesa e di eccesso colposo alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 26 aprile 2019, n. 36.

La fattispecie. Il caso al vaglio della Cassazione concerneva l’uccisione, con un colpo di arma da fuoco, di un soggetto che in piena notte aveva cercato, tramite la finestra sul balcone lasciata aperta per il caldo, di introdursi nella camera da letto in cui dormivano i tre figli dell’imputato che, dopo essersi svegliato per aver sentito dei rumori sospetti, accortosi che un malintenzionato stava tentando di entrare in casa propria e dopo aver imbracciato un fucile legalmente detenuto, usciva sul balcone e faceva fuoco all’indirizzo dell’uomo che, medio tempore, accortosi di essere stato notato, si era allontanato dal balcone, fermandosi tuttavia nel cortile dell’abitazione, ove veniva raggiunto mortalmente dal proiettile. L’imputato, dopo essere stato condannato per omicidio doloso in primo grado, in appello il delitto lui ascritto veniva riqualificato in omicidio colposo per eccesso di reazione in legittima difesa; i difensori proponevano ricorso in cassazione asserendo la violazione degli articoli 52, 59 c.p. e 55 co. 2 c.p. In via del tutto preliminare occorre osservare come, nella vicenda in esame, non venga in rilievo la nuova previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 52 c.p. dal momento che, alla luce della ricostruzione fattuale, l’aggressore non aveva tentato d’introdursi in casa dell’imputato con violenza o minaccia di uso di armi od altri mezzi di coazione.

La legittima difesa reale ex art. 52 c.p. La Suprema Corte escludeva la sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa ai sensi dell’art. 52 c.p. sulla base di tre principali motivi.

a) In ordine alla proporzionalità fra l’offesa e la difesa, la Cassazione muoveva da una preliminare distinzione ontologica fra beni giuridici messi in pericolo a seconda che essi siano personali ovvero patrimoniali. Nel caso in esame, era ravvisabile solamente il pericolo di un’aggressione ad un bene patrimoniale dal momento che l’aggressore, quando era stato giunto dal colpo di pistola, era disarmato e a debita distanza dall’imputato e dai suoi familiari, dunque non avrebbe potuto in alcun modo attentare alla loro vita. Ed infatti la Cassazione affermava che: “nel caso di specie trovandosi l’aggressore in situazione e posizione di “attesa” per verificare se davvero era stato scoperto e, quindi, per decidere se allontanarsi definitivamente dal luogo, ovvero insistere nella furtiva intrusione, la situazione di pericolo non era attuale al punto da giustificare l’uso preventivo della micidiale arma impiegata per far fuoco contro la persona”.

b) Quanto alla sussistenza dell’attualità del pericolo, la Suprema Corte, in via preliminare, qualificava la fattispecie non come una vera e propria “intrusione”, dal momento che l’aggressore non solo non era mai entrato all’interno della privata dimora ma, dopo i primi spari da parte del proprietario, aveva cercato di nascondersi nel giardino di pertinenza dell’abitazione quando era stato raggiunto da un colpo di pistola che ne cagionava la morte. Tuttavia, si potrebbe comunque obiettare adducendo che il malintenzionato era comunque all’interno della privata dimora, dunque alla luce di una mera lettura fattuale si sarebbe potuta applicare astrattamente l’esimente della legittima difesa. In realtà la Cassazione spostava l’attenzione più che sull’accertamento dei luoghi, sulle modalità di estrinsecazione della condotta dell’aggressore. La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che: “il pericolo di aggressione debba essere valutato sulla base di una ragionevole prognosi sulla condotta del malintenzionato che si trovi nel domicilio o nelle sue pertinenze”. Invero, l’aggressore dopo aver sentito il primo sparo da parte dell’imputato, aveva posto in essere un’embrionale azione finalizzata alla desistenza, in quanto si era allontanato dalla finestra e si era nascosto nel giardino al fine di vagliare gli eventuali sviluppi dell’azione. La Suprema Corte, infatti, sottolineava come non fosse richiesta una desistenza totale o definitiva, essendo sufficiente anche desistenza parziale; ed infatti: “non può dirsi scriminato l’impiego offensivo di un’arma contro la persona quando questa, pur trovandosi ancora illecitamente all’interno del domicilio, delle appartenenze o dei luoghi equiparati, non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità del pericolo di offesa alla persona o ai beni che esiga una preventiva reazione difensiva, dovendosi questa ritenere ingiustificata (prima ancora che suscettibile di valutazione in termini di proporzione) qualora difetti il carattere della necessità della difesa”. Al momento dello sparo da parte dell’imputato il pericolo di aggressione e/o intrusione era scemato grandemente rispetto alla precedente condotta posta in essere dall’aggressore (consistita nell’arrampicarsi per accedere all’interno dell’abitazione dalla finestra) configurandosi dunque una forma di desistenza quantomeno parziale, tale da non integrare il presupposto dell’attualità del pericolo.

c) La Suprema Corte ha infine escluso la sussistenza del presupposto dell’inevitabilità dell’uso delle armi dal momento che l’aggressione posta in essere dal malintenzionato, al momento della sua uccisione, non solo non era in essere, ma non costituiva un pericolo ad un bene giuridico di pari rango rispetto alla vita dello stesso aggressore. Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 52 c.p. non può infatti prescindersi dalla verifica del requisito della necessità rispetto al bene giuridico tutelato. Nel caso di specie, l’aggressore  non stava attentando alla vita dell’imputato il quale, reagendo con un colpo di pistola ad altezza uomo, ha fatto un uso di un mezzo non proporzionato e dunque la sua condotta non è stata ritenuta scriminata. Inoltre la Cassazione richiama gli obblighi internazionali assunti dall’Italia in forza del principio affermato dall’art. 117, primo comma, Cost. che vincolano ad un’interpretazione conforme all’art. 2 CEDU che suggella la protezione del diritto alla vita ed il divieto di volontariamente provocare la morte di alcuno[4].

La legittima difesa putativa ex art. 59 c.p. La Suprema Corte riteneva che i giudici del merito avessero correttamente negato l’applicazione nei confronti dell’imputato della scriminante della legittima difesa putativa ai sensi dell’art. 59 c.p. All’esito di un giudizio ex ante calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete della fattispecie, il giudicante scindeva in due differenti momenti l’azione dell’aggressore: una prima condotta che si potrebbe definire “attiva” avrebbe astrattamente potuto indurre in errore l’imputato tuttavia, in questo preciso frangente di tempo, quest’ultimo non avrebbe posto in essere alcuna reazione nei confronti dell’aggressore; e una seconda condotta che potremmo dirsi “passiva”, dal momento che l’aggressore, dopo avere desistito a fare irruzione all’interno dell’abitazione, si era allontanato ad una distanza considerevole dall’imputato. L’uccisione dell’aggressore si era verificata proprio in questa seconda fase ove il pericolo era scemato e dunque la lucidità e la capacità di valutazione da parte dell’imputato avrebbe dovuto essere maggiore. La Cassazione evidenziava che: “la Corte territoriale, ha correttamente ritenuto che tale pericolo – sia pur scemato rispetto alla prima fase di condotta – fosse sussistente, ma ha correttamente giudicato che non richiedesse la necessità di utilizzare l’arma per colpire un uomo disarmato che si trovava oramai ad una certa distanza dall’abitazione, essendosene volontariamente allontanato e mantenendo l’atteggiamento attendista di chi non aveva ancora abbandonato l’idea di commettere il reato, sì che l’anzidetto impiego dell’arma ha colposamente ecceduto i limiti imposti dalla necessità della reazione”.

L’eccesso colposo ex art. 55 c.p. Infine la Suprema Corte escludeva l’applicazione della nuova causa di non punibilità ai sensi dell’art. 55 co. 2 c.p. non ravvisando la sussistenza della minorata difesa e del grave turbamento psichico.

a) In ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’ art. 61 n. 5 c.p. (“l’aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”), la Suprema Corte ha ritenuto che: “non possa ritenersi sufficiente la mera constatazione che l’azione criminosa contro cui ci si difende sia stata posta in essere di notte ed in luoghi isolati, dovendo il giudice accertare se dette condizioni abbiano effettivamente influito sulla possibilità di difesa”. È necessaria dunque una valutazione complessiva e calata nelle peculiarità del caso concreto che non possa prescindere dall’accertare se il complesso delle circostanze ex art. 61 n. 5 c.p. incidano in maniera preponderante sulle modalità della reazione. La Cassazione stabiliva che: “occorre, in ogni caso, effettuare una complessiva valutazione, volta ad appurare se, in concreto, si sia realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata che possa aver oggettivamente influito sull’errata valutazione della necessità di reagire all’aggressione nel modo in cui lo si è fatto”. Nel caso in esame, l’imputato era certamente in uno stato psichico alterato, tuttavia le modalità di estrinsecazione della sua condotta non si sono uniformate alle regole di condotta dell’agente modello di riferimento. In altri termini, all’esito di una valutazione prognostica i giudici di merito hanno correttamente valutato che nella medesima fattispecie, con lo stesso grado di pericolo, si sarebbe dovuto adottare un differente comportamento, certamente non coincidente con l’uccisione dell’aggressore dal momento che non era in atto alcun pericolo all’incolumità dell’imputato e dei suoi familiari[5].

b) Quanto all’accertamento di uno stato di grave turbamento, la Suprema Corte affermava dovesse essere valutato alla luce di parametri oggettivi; ed infatti: “questa inesigibilità, che certamente si fonda sulla non facile ricostruzione di un elemento psicologico interno come il grave turbamento – che la legge vuole prodotto dalla situazione di pericolo in atto – del soggetto agente al momento del fatto va valutata alla luce di parametri oggettivi”. Occorre, in altri termini, valutare se il grave turbamento psichico abbia reso inesigibile il rispetto della regola cautelare che l’agente modello avrebbe adottato. I giudici, nel caso in esame, non avevano ancora potuto esperire tale accertamento nel merito e dunque la Suprema Corte reputava di dover accogliere il motivo di doglianza della difesa sulla base della seguente motivazione: “trattandosi di complessa valutazione di fatto, deve essere ex novo necessariamente condotta dal giudice di merito alla luce della sopravvenuta disposizione normativa; non è infatti sufficiente il generico riferimento fatto dalla sentenza impugnata alla situazione di significativo turbamento”.

La Cassazione, pertanto, annullava la sentenza impugnata limitatamente al giudizio sulla causa di non punibilità di cui all’art. 55, secondo comma, c.p., come introdotto dalla L. n. 36 del 2019, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise d’appello.

4. Osservazioni conclusive

Ad un anno dall’entrata in vigore della legge che ha introdotto la “nuova” legittima difesa è dunque possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi. La riforma, accolta dai mass media e dall’allora maggioranza parlamentare con grande entusiasmo al grido di  “la difesa è sempre legittima”, in termini pratico-operativi non ha certamente apportato i risultati agognati. Ciò, peraltro, era ampiamente prevedibile per una serie di ragioni. In primo luogo, si evidenzia un netto e profondo discrimen fra la ratio dell’art. 52 c.p. e lo slogan politico che ha accolto ed accompagnato la modifica normativa: compito del legislatore dovrebbe essere quello di educare i consociati ad una cultura civica nel rispetto del vivere sociale ove la difesa del cittadino è prerogativa dello Stato. In questi ultimi anni, invece, si è assistito ad un preoccupante e progressivo ribaltamento dei termini del ragionamento per cui sembra onere e compito del singolo cittadino proteggere la propria o altrui persona e persino il proprio domicilio: la vita dell’aggressore insomma sembrerebbe valere meno di una res. In secondo luogo, il tentativo di distogliere il giudice dall’accertamento in concreto dei presupposti per il riconoscimento della scriminante in esame, introducendo surrettiziamente delle presunzione assolute, come per esempio per il requisito della proporzionalità, è rimasto di fatto sulla carta; ciò è dipeso principalmente da una lacunosa ed imprecisa tecnica di redazione della norma che ha vanificato l’obiettivo stesso della riforma, introducendo dei correttivi che di fatto hanno attribuito al giudice una ancora maggiore discrezionalità nell’accertamento in concreto della sussistenza della legittima difesa. Tanto rumore per nulla si dirà, ed in un certo senso ciò contempla fondamenti di verità. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, ha reagito all’indebita ingerenza del potere legislativo nel accertamento in ordine alla sussistenza delle cause di giustificazione, da una parte, con un’applicazione restrittiva e rigorosa del criterio della proporzionalità fra offesa e difesa e, dall’altra, con una interpretazione estensiva del presupposto dell’attualità del pericolo. Uno scontro di poteri che non giova a nessuno. Ai posteri (rectius: alla Cassazione) l’ardua sentenza.

 

 

 

 


[1] G. Fiandaca e E.Musco, Diritto Penale – parte generale, Zanichelli Editore, VII Edizione, pag. 304.
[2] F. Viganò, Sulla nuova legittima difesa, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè, 2006.
[3] Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 28782 del 28 maggio 2019: “la disposizione introdotta dalla novella che, all’evidenza, restringe l’ambito del penalmente rilevante ravvisando una – del tutto nuova – causa di non punibilità che accede all’istituto dell’eccesso colposo in legittima difesa è certamente applicabile ai fatti pregressi, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p., quale legge più favorevole”.
[4] L’art. 2, par. 2, lett. a) CEDU considera come non data in violazione di detto articolo la morte di una persona “determinata da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per difendere ogni persona da una violenza illegittima”. Sul punto, la giurisprudenza della Corte EDU ha più volte precisato che il ricorso alla forza tale da poter condurre a provocare, anche involontariamente, la morte di un uomo è da ritenersi giustificato – alla luce dell’art. 2, par. 2, lett. a), CEDU – soltanto se, appunto, “assolutamente necessario” per assicurare la difesa delle persone da una violenza illegale (cfr., anche per ulteriori riferimenti, Corte EDU, Sez. 2, 14 giugno 2011, Trévalec c. Belg[i]o; Corte EDU, Sez. 4, 25 agosto 2009, Giuliani e Gaggio c. Italia).
[5] Si riporta integralmente un passo cruciale della sentenza di in esame: “la disposizione, in buona sostanza, recepisce – ed espressamente attua con riguardo alla situazione in esame, riempiendola di contenuti oggettivi perché ancorati ai criteri individuati dall’art. 61, n. 5), c.p. ed estendendola anche a connotazioni di tempo e di luogo – quell’orientamento giurisprudenziale, nel tempo divenuto dominante, che richiede un giudizio sul profilo di colpa compiuto avendo riguardo anche alla concreta capacità dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali, in relazione alle quali va individuata la specifica classe di agente modello di riferimento”.

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Luca Bertoldi

Appassionato di politica e di diritti, nel 2018 mi sono laureato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento; a partire da gennaio 2019 ho svolto la pratica forense presso un noto studio legale di Verona e, attualmente, con grande passione e impegno, sono un tirocinante ex art. 73 Dl 69/2013 presso la Sez. penale-dibattimento del Tribunale di Verona.

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