La liquidazione del sinistro: i diritti e i doveri degli assicurati in caso di incidente stradale
Come ben sappiamo, il dato degli incidenti stradali è in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Nel 2019 l’Istat ci comunica che sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni personali in Italia, in leggero calo rispetto al 2018.
Tali dati possono essere legati alla maggiore “educazione” dei conducenti delle auto grazie alle migliaia di campagne di sensibilizzazione che vediamo quotidianamente in televisione o, ancora meglio, grazie all’effetto deterrente causato dagli autovelox o, in generale, dalle forze dell’ordine presenti sul territorio.
Cosa fare in caso di incidente stradale?
In caso di incidente è bene conoscere i propri doveri e i propri diritti e sapere cosa fare per ottenere il risarcimento del danno subito.
La prima cosa da fare appena si subisce un incidente stradale è quella di soccorrere eventualmente le persone ferite a causa dello stesso.
Circostanza al quanto ovvia direte voi, ma non scontata, visto che ancora oggi sono numerosi in Italia i processi penali per omissione di soccorso (Art. 593 comma 2 del codice penale).
Successivamente, sarà cura di entrambe le parti fotografare i mezzi incidentati e i luoghi del sinistro anche in attesa dell’arrivo delle Autorità competenti per i dovuti rilievi.
Inoltre, dato fondamentale, anche in vista di una risoluzione non bonaria della vicenda, sarà quella di trascrivere i dati del soggetto coinvolto nell’incidente (e/o del motociclo o dell’autovettura), nonché i nominativi e i numeri di telefono dei possibili testimoni per un eventuale e futura contestazione della responsabilità nell’incidente.
Tutto quanto detto fin ora sarà cura della Polizia Municipale o di altra autorità, però in attesa del loro arrivo, che può non essere imminente, conviene sicuramente preventivamente acquisire tutti i dati possibili.
Conviene un modulo C.A.I. mono firma o doppia firma?
La prima cosa da fare in entrambi i casi è compilare il modulo C.A.I. ovvero il c.d. modulo blu di constatazione amichevole che l’impresa ti ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza.
Già da questo punto bisogna iniziare a fare attenzione a come si compila il modulo C.AI.
Ed invero, bisogna fare attenzione ad inserire la data, l’orario e il luogo in cui è accaduto il sinistro, inoltre è necessario l’inserimento dei data anagrafici di entrambi i soggetti coinvolti, se si conoscono, o quanto meno delle targhe di entrambi gli assicurati. Inoltre, bisogna fare molta attenzione alla dinamica che si inserisce, perché da una semplice “x” si può determinare la responsabilità de sinistro. Ed infine inserite i punti d’urto e la firma, così il modulo C.A.I. è completo e può essere consegnato alla propria assicurazione per l’apertura della pratica di sinistro.
A questo punto, è giusto spiegare che ci possono essere due tipologie di modulo C.AI., ovvero quello a firma singola e quello doppia firma.
Che differenza c’è? La risposta è molto semplice, quello che viene firmato solamente dall’assicurato rappresenta esclusivamente il suo punto di vista sulla dinamica del sinistro, e quindi sulla responsabilità dello stesso, che magari la controparte non condivide, pertanto sarà necessario avere un testimone che supporti tale versione dei fatti, se non sono intervenute le autorità competenti.
In caso di firma di entrambi i soggetti coinvolti, il modulo C.A.I. avrà valore di accordo stragiudiziale tra le parti e quindi la responsabilità si consoliderà in base alla dinamica indicata nel modulo di constatazione amichevole.
Procedura di risarcimento diretto. Ecco le novità sul fronte assicurativo per i sinistri stradali valide dal 1 giugno 2004
Dal primo febbraio 2007 è entrato in vigore il cosiddetto indennizzo diretto, ovvero la possibilità per i danneggiati di essere risarciti direttamente dalla propria impresa di assicurazione.
Con questa procedura ad oggi vengono gestiti circa l’82,5% dei sinistri in Italia e le regole che si seguono per la gestione e liquidazione dei sinistri è la c.d. CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), ovvero quelle stabilite tra le compagnie aderenti a questa convenzione.
Questa nuova procedura di rimborso si applica in caso d’incidenti solo tra due veicoli entrambi con targa italiana. Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità (dette lesioni lievi).
Sono esclusi dalla procedura dell’indennizzo diretto: i sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa); i sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quelli dell’istante e quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese; i sinistri avvenuti con un veicolo straniero.
In tutti i casi in cui non sia applicabile l’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto nei confronti della Compagnia di assicurazioni di controparte, utilizzando l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni. ( la procedura R.CA.).
La richiesta di risarcimento per l’indennizzo diretto deve essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del presunto responsabile, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda, come emerge dal combinato disposto degli artt. 145 c.2, 149 e 150 Cod. Ass.ni.
I tempi del risarcimento variano in base al tipo di modulo C.AI. che viene consegnato alla propria assicurazione, ovvero in caso di mono firma (modulo c.a.i. firmato solo dall’assicurato) i tempi del risarcimento possono arrivare fino a 60 giorni; invece in caso di doppia firma (modulo c.a.i. firmato da entrambi i soggetti coinvolti) essendoci accordo tra le parti, i tempi si dimezzano e si avrà un risarcimento entro 30 giorni; in caso invece di lesioni i termini sono di 90 giorni.
A questo punto è doveroso identificare le diverse situazioni che si possono creare quando ci troviamo in una constatazione amichevole a firma singola. Ed invero, questa tipologia di denuncia del sinistro può essere presentata principalmente per tre motivi: non c’è accordo sulla dinamica tra le due parti coinvolte; l’assicurato nega l’evento; l’assicurato nega l’urto con il veicolo di controparte.
Analizzando il primo punto, l’assicurato quando presenterà la denuncia presso la propria compagnia avrai degli oneri, ovvero dovrà produrre questa documentazione per la buona riuscita del processo di indennizzo diretto: la denuncia, la dichiarazione di eventuali testimoni che hanno assistito all’incidente (nella procedura card possono essere anche parenti, ma non può testimoniare il proprietario del veicolo anche se non guida), eventuali video che riprendono l’indicente e il verbale delle autorità intervenute.
Tutti questi elementi saranno utili al liquidatore per farvi avere ragione nel processo di risarcimento diretto.
In questo caso, ed in tutti i casi di denuncia firma singola con i soli danni ai veicoli, il processo CARD avrà una durata massima di 60 giorni dalla presentazione della denuncia.
Gli altri due casi, negazione evento e negazione urto, sono molto simili a livello procedurale. Infatti in questo caso l’assicurato dovrà produrre una denuncia dove nega che il suo veicolo abbia subito un incidente o che non si trovava nel luogo indicato dalla controparte.
Come prove per avvalorare quanto riportato in denuncia saranno sarà necessario sempre avere un testimone a supporto.
Cosa fare se sei insoddisfatto di come la tua assicurazione ha gestito il sinistro
Se sei insoddisfatto del comportamento di un’impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è inviare un reclamo all’ufficio reclami dell’impresa, che deve risponderti entro 45 giorni. Se non ricevi risposta entro tale termine oppure non sei soddisfatto della risposta puoi rivolgerti all’IVASS.
L’IVASS è l’istituto per la vigilanza sulle imprese di assicurazioni e le sue funzioni sono dirette a garantire l’adeguata protezione degli assicurati garantendo trasparenza e correttezza nei confronti degli stessi.
Ulteriori rimedi in caso di mancata liquidazione del danno da parte della tua assicurazione
Prima di notificare un atto di citazione, l’attore, ovvero chi vuole vantare per primo il proprio diritto, deve esperire un ulteriore tentativo di conciliazione tramite la negoziazione assistita, notificandola tramite un legale alla compagnia assicurativa, che in tema di risarcimento del danno da circolazione di veicoli, assume carattere obbligatorio.
Ed invero, in questo caso, l’art. 3 del D.l. n. 132/2014 dispone che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda.
Quanto detto significa che se l’attore non tenta di trovare un accordo prima di istaurare il giudizio, il giudice, d’ufficio, o il convenuto, a pena di decadenza, possono rilevare l’improcedibilità dello stesso entro e non oltre la prima udienza.
Se nonostante negoziazione assistita non si è trovato un accordo bonario, è quasi scontato che l’avvocato invierà un atto di citazione.
L’atto di citazione viene notificato dall’attore, ovvero colui che ha dato inizio all’azione di risarcimento, al convenuto, cioè chi sta subendo l’azione, che solitamente è chi ha commesso il danno, nonché alle compagnie assicurative di entrambi i soggetti coinvolti.
Ricevuto tale atto, la compagnia assicurativa potrà decidere se costituirti in giudizio oppure se trovare in extremis una definizione bonaria con il legale che ti rappresenta.
In caso negativo, la compagnia assicurativa nominerà un proprio legale di fiducia e, preso atto della citazione, redigerà una comparsa di costituzione e di risposa entro i tempi stabiliti dal codice di procedura civile (45 gg in caso di processo avanti il Giudice di Pace, 90 gg se è presso il Tribunale civile), inserendo nell’atto difensivo tutti i dati utili che hai raccolto, nonché articolando i mezzi di prova per dimostrare la “irresponsabilità” nei fatti a te contestati.
In base al valore della causa, la stessa potrà trovarsi davanti al Giudice di Pace (valore fino a 5.000 € per le cause relative a beni mobili, o comunque non superiore a 20.000€ per cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli), o davanti al Tribunale civile se il valore è superiore.
Avv. Gaetano Conigliaro
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