La messa alla prova anche per le persone giuridiche

La messa alla prova anche per le persone giuridiche

Sommario: 1. Premessa – 2. L’applicazione dell’istituto nel nostro ordinamento – 3. La messa alla prova anche per le persone giuridiche – 4. Conclusioni

 

1. Premessa

Il presente contributo ha l’obiettivo di ripercorrere le opportunità e le criticità relative all’istituto della messa alla prova.

Particolare riferimento verrà fatto alla responsabilità delle società, al fine di comprenderne l’applicabilità o meno della messa alla prova in tale ambito.

Preliminarmente, sotto tale profilo, il legislatore, con l’intento di reprimere proprio il curriculum criminale delle imprese, ha introdotto una responsabilità indiretta degli enti.

Proprio al fine di perseguire tale intento, la dottrina si è posta il problema se estendere o meno la disciplina del c.d. probation – esportata, per effetto della l. 28 aprile 2014, n. 67, dalla giurisdizione minorile a quella degli adulti – anche all’ente[1].

L’istituto della messa alla prova è stato definito dalla dottrina, “a duplice natura giuridica[2], consistente nella “natura sostanziale, quale causa di estinzione del reato, e natura processuale, quale modalità di sospensione del procedimento penale[3]

2. L’applicazione dell’istituto nel nostro ordinamento

Nel nostro ordinamento, l’istituto della messa alla prova costituisce “lo strumento di attuazione di alcuni obiettivi tipici del sistema di giustizia[4] anche minorile. Tra questi si possono individuare, la rapida uscita dal circuito penale, la tempestività dell’intervento istituzionale, la diversione, la mediazione tra minore e vittima, l’esigenza di fornire al minore risposte individualizzanti[5].

In tal modo, alla stregua della letteratura penitenziaria e della dottrina, si può cercare di non giungere alle conseguenze di episodi e manifestazioni di devianza giovanile, non sicuramente, né irreversibilmente sintomatiche di antisocialità[6].

E’ lo stesso Ministero della Giustizia a darne la definizione: “la messa alla prova è una forma di probation giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell’imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale[7].

L’istituto della messa alla prova, viene istituito con la legge n. 67 del 2014 rubricata “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili[8] prevedendolo per imputati adulti, “indicando gli Uffici di esecuzione penale esterna come diretti responsabili della sua attuazione[9].

Nel settore minorile, la messa alla prova è stata invece introdotta dagli artt. 28-29 del D.P.R. n. 448/1988, salutata dalla dottrina come “alternativa efficace al carcere, caratterizzata dall’obiettivo di rieducare il minore[10].

In concreto sono previste tre forme di messa alla prova, ovvero 1) in una prestazione riparatoria di tipo risarcitorio, 2) in un affidamento ai servizi sociali mediante un progetto individuale, 3) in una prestazione di pubblica utilità, intesa quale prestazione lavorativa non retribuita non continuativa per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Stando alla dottrina sul punto, è utile evidenziare quale dev’essere il contesto sociale in cui la mesa alla prova deve svolersi, ossia l’addivenire ad “un approccio sistemico di coordinamento tra i giudici, che valutino la fattibilità del percorso sulla persona, gli avvocati, che supportano i soggetti imputati, l’UEPE ed i servizi sociali[11].

Alla stregua della dottrina è ulteriormente necessario “che vi siano delle procedure condivise che rendano effettivo il precetto normativo della novella legislativa[12].

Re melius perpensa la questio iuris, va chiarito che la messa alla prova, alla luce della normativa e con l’avallo della dottrina e della giurisprudenza, da sempre è stato considerato come istituto non applicabile per le persone giuridiche.

3. La messa alla prova anche per le persone giuridiche

A ben vedere, la questione dell’applicabilità dell’istituto de quo alle persone giuridiche era stata esclusa da alcune pronounce di merito secondo le quali  il “procedimento speciale alternativo al giudizio realizza una rinuncia statuale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita, mentre la natura sostanziale persegue scopi socialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene “infranta la sequenza cognizione-esecuzione della pena in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto[13].

La logica di tale ragionamento risiede, coma ha ben fatto notare la dottina, nell’analisi del combinato disposto degli artt. 168-bis c.p., 464-bis c.p.p., e del D.Lgs. 231/2001, nessuno delle quali “prevede espressamente che l’ente possa giovarsi dell’istituto in esame e che, quindi, l’unica strada ermeneutica per sciogliere la questione riguarda la possibilità di un’applicazione analogica dell’istituto[14].

Ex adverso, una pronuncia successiva del G.I.P. di Modena merita altresì di essere attenzionata, poiché è stata la dottrina a puntare i riflettori e a condividerne l’idea, considerando dell’”’odierno assetto del d.lgs. n. 231 del 2001, che non impone alcun limite, basato sul titolo del reato, alla realizzazione degli adempimenti reintegrativi, riparatori e riorganizzativi previsti dagli artt. 12, 17, 49 e 78[15].

Alla luce dell’analisi svolta e, coadiuvati dai lumi dottrinali sul punto, si deve acclarare “che, ove trovasse accoglimento l’orientamento inaugurato dalla sentenza in esame, la persona giuridica imputata (o anche indagata, dal momento che l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata anche durante le indagini preliminari ex art. 464 ter c.p.p) potrà chiedere la sospensione del procedimento e la concessione della messa alla prova, che verrà eseguita secondo il programma sancito dall’UEPE[16].

4. Conclusioni

Per concludere, dunque, valutando la pregnanza e la necessità di utilizzare il più possibile l’istituto della messa alla prova, al fine di rendere la pena rieducativa e risocializzante, bisogna augurarsi che la decisione del Tribunale di Modena, faccia da trampolino di lancio per successive pronunce, aprendo, favorevolmente per l’applicabilità dell’istituto della messa alla prova anche per le presone giuridiche.

Non si può non concordare con la dottrina secondo la quale, urge “la necessità di un adeguamento della disciplina ora in vigore, alle peculiarità che contraddistinguono gli enti (se del caso, anche integrando l’attuale art. 8 D. Lgs. 231/2001), così da colmare (non solo in via ermeneutica) le attuali lacune normative[17].

Basta allargare gli orizzonti interpretativi per comprendere, “come si evince dalla pronuncia in commento”, che “nessuna significativa differenza dovrebbe a rigore intercorrere tra il programma di trattamento confezionato per la persona fisica e quello confezionato per persona giuridica[18].

 

 

 

 

 


[1] Garuti G., Trabace C., “Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation.”, Giurisprudenza Penale Web, 2010, 20, pag. 1 e ss.
[2] Galati M.L., Randazzo L., “La messa alla prova nel processo penale”, Milano Giuffrè, 2015.
[3] Battistelli V., “La probation: l’estensione della messa alla prova dei minorenni ai maggiorenni, in Diritto.it, 4 aprile 2018.
[4] Battistelli V., op.cit.
[5] Battistelli V., op.cit.
[6] Giostra G., “Il processo penale minorile”, Milano Giuffrè, 2009.
[7] www.giustizia.it
[8] L. 28 aprile 2014, n.67, in G.U., Serie Generale, 02/05/2014, n. 100.
[9] Maccarone M, “Messa alla prova per gli adulti e Affidamento in prova al servizio sociale: prospettive di riforma”, in http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/5740/964322-1195339.pdf?sequence=2.
[10] Battistelli V., op.cit.
[11] Battistelli V., op.cit.
[12] Battistelli V., op.cit.
[13] Trib. Milano, Sezione XI, Panale, Ord., 27 marzo 2017.
[14] Miglio M., “La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica alle persone giuridiche”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 9.
[15] Garuti G., Trabace C., op.cit.
[16] Miglio M., Zecchetti A., “La pronuncia (G.I.P. Modenza, sent. n. 19/10/2020) in commento, offre interessanti spunti di riflessione in merito all’ambito applicativo dell’istituto della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. nei confronti delle persone giuridiche”, in Norme&Tributi Plus Diritto, 17 dicembre 2020.
[17] Miglio M., Zecchetti A., op.cit.
[18] Scalfati A., “Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l’ente”. in Fiorella A., Gaito A., Valenzano S., (a cura di), “La responsabilità dell’ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli”, Roma, 2018, p. 441 ss.

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Avv. Emanuele Mascolo

Dal 17 gennaio 2022 Avvocato iscritto presso il COA Trani. Dall'11 dicembre 2020 Mediatore Civile e Commerciale. Nell'A.A. 2018/2019 ho frequentato il master di II Livello in Criminologia Clinica presso Unicusano - Roma. Nell'A.A. 2017/2018 ho frequentato il master di I Livello in Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo presso Unicusano - Roma. il 19.04.2012 ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Foggia. Autore di numerose pubblicazioni giuridiche nonchè relatore ad eventi e convegni giuridici.

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