La mobilità interna di urgenza necessita sempre della apposizione di un termine finale

La mobilità interna di urgenza necessita sempre della apposizione di un termine finale

Tribunale Lanciano, Sez. Lavoro, sent. 25 ottobre 2021

Il Tribunale ha condannato la ASL Lanciano-Vasto-Chieti, su ricorso promosso da alcuni dirigenti medici anestesisti assegnati alle UU.OO.CC. di anestesia e rianimazione dei PP.OO. di Lanciano e Ortona per i quali veniva disposto il coinvolgimento di tutti i dirigenti medici anestesisti in servizio presso la A.S.L., nella copertura dei turni della UOC di anestesia e rianimazione del P.O. di Vasto, stante la carenza di specialisti ad hoc, addetti a tale sede.

Ai fini della disamina della presente fattispecie risulta preliminare la corretta qualificazione giuridica dei provvedimenti adottati con lettere del 26.09.2019 e del 07.10.2019, posto che nella ricostruzione proposta dai ricorrenti essi sarebbero da inquadrare nell’istituto della mobilità interna d’urgenza ai sensi dell’art. 16 del CCNL del personale dirigenziale sanitario del 10.02.2004, mentre in quella proposta dalla ASL resistente sarebbero da inquadrare nell’istituto della trasferta ai sensi dell’art. 32 del CCNL.

Prescinde dall’incarico attribuito la mobilità interna di urgenza che avviene, nell’ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l’istituto della sostituzione di cui all’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000. La mobilità d’urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese all’anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità d’urgenza – ove possibile – è effettuata a rotazione fra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l’incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l’indennità di trasferta prevista dall’art. 32 per la durata dell’assegnazione provvisoria“.

La clausola contrattuale è riprodotta dall’art. 11 del Regolamento per la definizione delle procedure di mobilità della A.S.L., sottoscritto dalle OO.SS. in data 28 aprile e 18 ottobre dell’anno 2011, che prevede che la mobilità d’urgenza è disposta con atto motivato (ordine di servizio) del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, per il tempo strettamente necessario al perdurare della situazione di emergenza.

L’art. 32 del CCNL del personale dirigenziale sanitario del 10.02.2004 disciplina, invece, l’istituto della trasferta spettante “ai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 chilometri dalla ordinaria sede di servizio“.

Tratto comune degli istituti giuridici invocati dalle parti è la sussistenza di una modifica solo temporanea della sede di lavoro, elemento cui, dunque, non può essere attribuita una rilevanza dirimente della fattispecie concreta, come invece pretenderebbe l’azienda sanitaria resistente.

Il Tribunale ha, infatti, evidenziato che: <<…La mobilità interna d’urgenza prevede a garanzia della posizione dei dirigenti medici, una serie di condizioni per la sua legittima applicazione, quali l’esistenza di un atto motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, la ricorrenza del presupposto di eventi contingenti e non prevedibili ed il limite temporale di operatività dell’istituto che non può superare il mese nell’anno solare. Nella specie, il provvedimento del Direttore Generale che dispone la mobilità d’urgenza non è stato preceduto dal parere del Direttore Sanitario, come richiesto dall’art. 11 del Regolamento aziendale a maggior garanzia dei dirigenti medici, e non reca alcun termine finale, ma solo quello iniziale del 30.09.2019. Inoltre, il provvedimento in questione fa riferimento ad una situazione di grave carenza di personale medico, che appare strutturale, per cui non risultano esplicitati neppure gli eventi contingenti e non prevedibili che giustificherebbero la mobilità d’urgenza…>>.


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