La natura dell’udienza preliminare
L’udienza preliminare costituisce una novità del codice di procedura penale del 1988, anche se la sua ratio, di genesi giurisprudenziale, è risalente nel tempo[1]. Invero, già la Corte Costituzionale aveva affermato la necessità di un controllo sulla consistenza dell’accusa, da realizzare mediante un momento dialettico nel quale le parti potessero confrontarsi davanti ad un giudice terzo[2].
Il primo passo in questa direzione è stato compiuto con la legge-delega 3 aprile 1974, n.108, nell’ambito della quale l’istituto in esame veniva disciplinato quale fase autonoma rispetto alle indagini del pubblico ministero, deputata a controllare la scelta del rito e a filtrare la domanda di giudizio immediato formulata dall’accusa[3]. Già nella legge delega si aveva la previsione di una vera e propria udienza destinata al controllo delle richieste avanzate; e se pur la formula “udienza preliminare” ancora non appariva, il legislatore delegante indicava la necessità che, al termine delle indagini, vi fosse un momento destinato all’incontro delle parti[4]. Così, aveva previsto che il giudice era tenuto a sentire «immediatamente e contestualmente» le parti prima di decidere, sulla base degli elementi da queste adotti, se rinviare a giudizio, disporre l’archiviazione o procedere al compimento degli atti di istruzione, funzionali alla verifica della possibilità di un immediato proscioglimento ovvero della necessità del dibattimento[5].
In attuazione della legge delega del 1974, veniva predisposto, nel 1978, il progetto preliminare, che valorizzava le scelte di fondo della legge delega, costruendo una vera e propria udienza con la partecipazione delle parti. L’udienza preliminare veniva, così, a distinguersi nettamente dalla fase delle indagini preliminari e dalla fase degli atti di istruzione. Il progetto preliminare introduceva un corpus normativo (artt. 400-412) caratterizzato dalla previsione di un momento di vera e propria interlocuzione in forma di udienza camerale tra le parti (accusa e difesa), finalizzata all’assunzione di elementi utili ai fini della deliberazione, che consisteva, alternativamente, nella pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, del decreto di giudizio immediato ovvero nel compimento di atti di istruzione[6]. Il progetto preliminare del 1978 manteneva, però, evidenti incongruenze. La principale dipendeva dal fatto che il progetto, vincolato dalle scelte delle legge-delega, non sembrava voler rinunciare all’istruttoria e “non permetteva di delineare, attraverso le varie fasi, una sequenza di atti procedurali coerentemente ispirati alla logica accusatoria”[7]. Il giudice dell’udienza preliminare era vincolato al materiale probatorio pregresso presentato dalle parti, senza che vi fosse alcuna possibilità di escutere prove nell’udienza stessa, essendo solo previsto che le parti fossero sentite; dall’altro lato, lo stesso giudice godeva di ampi poteri di iniziativa e di decisione, non essendo vincolato alle richieste delle parti. Ciò che caratterizzava davvero l’istituto dell’udienza preliminare era solo la discovery degli atti di indagine in favore della difesa (art.400 prog. prel. c.p.p. 1978). Il mantenimento di una fase distinta ad atti istruttori e la mancata previsione di qualsiasi altro rito alternativo, ritenuti invece necessari per il corretto funzionamento di un sistema accusatorio, fecero fallire il progetto[8].
Nel 1979, la Commissione ministeriale presieduta da Gian Domenico Pisapia si era dedicata con particolare impegno al tema dell’udienza preliminare, nella consapevolezza che ad essa dovesse essere affidato un ruolo centrale: di garanzia del diritto di difesa dell’imputato e, al tempo stesso, di economia processuale; un’udienza cioè, di “filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero” e “di decongestione del sistema”[9].
In questa prospettiva, il d.d.l. approvato il 18 luglio del 1984, sul quale verrà costruita la legge delega del 1987, aveva soppresso la figura del giudice istruttore e aveva accolto un’impostazione di tipo accusatorio, che riservava al P.M. la responsabilità delle indagini. In armonia con la legge delega del 1987, il codice di procedura penale del 1988 aveva assegnato in via definitiva all’udienza preliminare il ruolo di fase processuale che, ponendo un inedito diaframma tra la fase di ricerca della prova e quella del giudizio, era volta a deliberare la correttezza dell’imputazione, anche in funzione di garanzia dell’esercizio del diritto alla prova e di incentivo alla definizione anticipata del procedimento, ove le parti facciano richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) o di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.)[10]. Evenienze, queste ultime, che, da un lato, arricchiscono la dimensione funzionale di tale fase e, dall’altro non incidono in alcun modo sulla sua originaria e fisiologica configurazione quale momento di “filtro”[11].
Si era voluto, così, prevedere un tipo di dibattimento in cui il contraddittorio tra le parti si svolgesse per la formazione della prova della res iudicanda e non, come accadeva sotto la vigenza del codice Rocco, sulle prove già formate in precedenza durante l’istruzione del giudice istruttore. Solo così si sarebbero potuti rispettare i principi dell’oralità, immediatezza, pubblicità, concentrazione e contraddittorio sottesi alla legge-delega del 1987[12].
Funzione essenziale dell’udienza preliminare era quella di esercitare un filtro di garanzia contro le “imputazione azzardate” formulate dal Pubblico ministero, garantire l’attuazione del diritto alla conoscenza sulle indagine espletate e consentire la possibilità di optare per un rito alternativo. Essa serviva per esercitare un primo serio controllo di matrice giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale, controllo avente ad oggetto la fondatezza giuridica dell’accusa e preordinato, essenzialmente, in funzione di garanzia dell’imputato.
Parte della dottrina riteneva che l’introduzione dell’udienza preliminare costituiva il risultato di una precisa scelta politica legislativa, non essendo imposta nella Carta fondamentale.
Altra corrente di pensiero rinveniva il fondamento costituzionale dell’udienza preliminare negli artt. 24 comma 2 e 27 comma 2 Cost.: l’udienza preliminare, infatti, precludendo l’instaurazione del dibattimento quando non vi fossero elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, costituirebbe la prima sede per un’effettiva tutela del diritto di difesa in sede processuale, rendendo così attuale la tutela della presunzione di innocenza[13], che viene garantita con la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, in quanto la deliberazione circa l’insussistenza e la contraddittorietà degli elementi raccolti concerne la sostenibilità dell’accusa in giudizio e non la responsabilità dell’imputato.
Con la legge-delega del 1987, n. 81, il legislatore aveva conferito all’udienza preliminare un ruolo autonomo, introducendo un modello forte di contraddittorio in seno all’udienza stessa. Era stata, così, avvertita la necessità di dar vita ad un momento processuale che consentiva alle parti di conoscere il substrato probatorio su cui si articolava il contraddittorio. Quanto espresso aveva indotto il legislatore delegato ad imporre il deposito degli atti d’indagine preliminare contestualmente a quello della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 c.p.p. Una conoscenza parziale del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari, infatti, avrebbe impedito all’udienza di adempiere ai suoi molteplici scopi e il diritto di difesa dell’imputato sarebbe risultato compromesso[14].
L’originaria fisionomia dell’udienza preliminare era stata concepita in funzione di filtro per evitare dibattimenti inutili, ma nella prima versione del nuovo codice di rito questa funzione non poteva essere svolta, essendo previsto che la sentenza di non luogo a procedere doveva essere pronunciata quando risultava “evidente” la non colpevolezza dell’imputato. La situazione cambiò con l’approvazione della L.8 aprile 1993, n.105, il cui articolo 1 eliminò l’aggettivo “evidente” all’interno dell’art. 425 c.p.p., introducendo, così, una diversa regola di giudizio, che rendeva efficace la funzione di filtro dell’udienza[15].
Al fine di evitare una retrocessione all’impianto codicistico di matrice inquisitoria, il legislatore del 1988 aveva scelto di non assegnare al giudice dell’udienza preliminare un potere probatorio esercitabile anche d’ufficio, escludendo, quindi, che l’organo giurisdizionale potesse ingerirsi nell’attività di indagine.
Con la legge n.105 del 1993, il controllo del giudice dell’udienza preliminare era divenuto maggiormente penetrante, potendo egli verificare la sostenibilità dell’ipotesi accusatoria attraverso il vaglio delle potenzialità probatorie degli elementi raccolti durante le indagini. L’udienza preliminare continuava, tuttavia, ad avviso della Consulta[16], a risultare poco efficace nei casi di ritenuta incompletezza delle indagini. Il segnale lanciato dalla Corte costituzionale fu colto dal legislatore diversi anni dopo, con la legge 16 dicembre 1999, n.479[17].
La legge de qua ha segnato una significativa svolta nella disciplina dell’udienza preliminare. Le modifiche introdotte con la legge c.d. “Carotti” hanno teso ad una valorizzazione di tale fase processuale, ampliando i poteri del giudice al punto tale da determinare una reviviscenza di prerogative proprie dell’abrogata figura del giudice istruttore[18], rafforzando, al tempo stesso, il principio del contraddittorio nella formazione della prova e attribuendo all’udienza preliminare una funzione privilegiata per la definizione anticipata del processo attraverso i riti alternativi[19].
Parte della dottrina ritiene che le novità introdotte nel contesto dell’udienza preliminare non ne abbiano alterato la struttura, al punto tale da imporre al giudice dell’udienza preliminare la formulazione di un giudizio secondo le regole decisorie stabilite per il dibattimento, cioè in termini di innocenza o colpevolezza. Una valutazione compiuta in base a questi criteri provocherebbe, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, un pregiudizio capace di condizionare il giudice del dibattimento, come accadeva sotto la vigenza del codice Rocco. Secondo questo orientamento, il giudice è tenuto ad effettuare un giudizio di tipo prognostico, che coincide con quello dell’art. 125 disp. att. c.p.p., valutando se, nella prospettiva di un dibattimento, il quadro probatorio potrebbe presumibilmente ricevere o meno significativi mutamenti[20].
L’effettiva novità della riforma risiede, inoltre, nella previsione del potere-dovere del giudice di ordinare l’integrazione delle indagini che risultino incomplete (art. 421 bis c.p.p.) o di assumere, anche d’ufficio, le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 bis c.p.p.).
La legge n. 479/99 ha, così, inteso dare attuazione al principio di completezza delle indagini, funzionalmente collegato al principio di obbligatorietà dell’azione penale, che viene ribadito all’interno dell’art. 425 c.p.p. Inoltre è opportuno ricordare che la legge n. 479\1999 ha sostanzialmente trasferito la disciplina in precedenza dettata dagli artt. 485 ss. c.p.p. nelle attuali disposizioni degli artt. 420-bis ss. c.p.p. che prevedono, anche per l’udienza preliminare, la dichiarazione di contumacia dell’imputato in assenza di legittime cause di mancata comparazione o di nullità degli avvisi, disponendo poi l’applicabilità per il dibattimento, in quanto compatibili, dei citati artt. 420-bis, ter, quater, quinquies c.p.p.
La riforma del 1999 non ha distolto, tuttavia, l’udienza preliminare dalle sue funzioni originarie. Infatti, la funzione di controllo sulla correttezza dell’accusa resta ancora oggi funzione precipua dell’udienza preliminare, che è divenuta, peraltro, sede elettiva di definizione del merito attraverso lo svolgimento dei riti alternativi (applicazione di pena concordata e giudizio abbreviato), il cui accesso è consentito fino alla formulazione delle richieste finali.
Parte della dottrina sostiene, però, che l’ampliamento dei poteri istruttori e decisori del giudice abbia modificato la natura della decisione conclusiva dell’udienza preliminare, assimilandola ad una decisione di merito. La nuova disciplina introdotta dalle legge Carotti avrebbe, così, ridisegnato la fisionomia dell’istituto, ormai non più strutturato in prospettiva di verifica di natura meramente processuale sulla meritevolezza dibattimentale dell’ipotesi di accusa, bensì ricostruito in funzione di giudizio preliminare di merito sulla fondatezza dell’imputazione[21].
Altra corrente di pensiero ha ritenuto che la natura di una decisione non dipende dall’estensione dei poteri istruttori o cognitivi del giudice, bensì dall’oggetto e dalle regole di giudizio. Se l’udienza preliminare si configurasse come un vero e proprio giudizio di merito, oltre a perdere l’originaria funzione di garanzia che le è propria, si trasformerebbe, attraverso l’emissione del decreto che dispone il giudizio, in una predeliberazione di responsabilità penale, atta ad ipotecare pesantemente la successiva fase dibattimentale[22]. In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “ anche dopo le modifiche apportate all’art. 425 c.p.p. dall’art. 23 legge 16 dicembre 1999, n.479, l’udienza ha conservato la sua natura processuale”[23].
Sulla natura dell’udienza preliminare è più volta intervenuta anche la Corte Costituzionale, che, dopo aver in passato ribadito la natura processuale della decisione adottata all’esito dell’udienza, ha più di recente sottolineato che “l’udienza preliminare nella vigente disciplina ha perduto la sua iniziale connotazione quale momento processuale orientato al controllo dell’azione penale promossa dal pubblico ministero, in vista dell’apertura della fase del giudizio; l’alternatività decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell’udienza preliminare riposa su una valutazione del merito dell’accusa non più distinguibile da quella propria di altri momenti del processo, momenti già ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche pregiudicabili, ai fini della sussistenza della incompatibilità”[24].
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che, pur avendo le modifiche legislative connotato l’udienza preliminare di aspetti maggiormente attinenti al merito dell’azione penale, è altrettanto vero che identico è rimasto lo scopo cui l’udienza preliminare è preordinata: evitare i dibattimenti inutili e non accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato.
L’udienza preliminare si pone come una necessaria fase di filtro tra le indagini preliminari e l’istruttoria dibattimentale atta ad effettuare un primo fondamentale controllo sugli elementi di prova raccolti nei confronti dell’imputato: controllo che mira a verificare la sostenibilità dell’accusa in giudizio e non la prova della colpevolezza dell’imputato[25].
[1] V. Maffeo, L’udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, Napoli, 2008, p. 19.
[2] Corte cost., sentenze nn. 32 del 2 aprile 1964, 11 del febbraio 1965.
[3] D. Certosino, Riflessioni su natura e funzioni dell’udienza preliminare a vent’anni in vigore del “nuovo” codice, in Giust. pen., 2010, III, p. 248.
[4] G.D. Pisapia, Primi lineamenti del nuovo processo penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1975, p. 715.
[5] G. Spangher, Trattato di procedura penale. Indagini preliminare e udienza preliminare (a cura di Giulio Garuti), Milano, 2009, p. 846
[6] Ivi, p.847. Gli atti di istruzione erano identificati tanto nelle prove non rinviabili al dibattimento, quanto negli accertamenti necessari per la precisazione dell’imputazione, quanto, infine, nelle prove richieste dall’imputato, che possano condurre al suo proscioglimento immediato.
[7] Cfr., G. Conso – V. Grevi – Neppi Modona, Introduzione al progetto preliminare del 1978, in Il nuovo codice penale dalle leggi delega ai decreti delegati, I, Padova, 1989, p. 91.
Secondo G. Illuminati, La presunzione di innocenza dell’imputato, Bologna, 1979, p. 171, «sebbene si fossero accentuate le caratteristiche accusatorie del processo, restituendo al pubblico ministero il ruolo di autentica parte e rivalutando il dibattimento come momento essenziale di acquisizione delle prove, non si era giunti all’eliminazione dell’istruttoria e a degradarla ad attività di parte».
[8] V. Maffeo, L’udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, cit., p. 36.
[9] Cfr., V. Maffeo, L’udienza preliminare. Tra diritto giurisprudenziale e prospettive di riforma, cit.
Nella Relazione al progetto preliminare si sottolineava, per l’udienza preliminare il ruolo di “filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero e si metteva in evidenza la “funzione di decongestione del sistema”.
[10] Cfr., G. Riccio, Procedimenti speciali, in Aa. Vv., Profili del nuovo codice di procedura penale, a cura di G. Conso – V. Grevi, Padova, 1996.
[11] D. Siracusano, Vecchi schemi e nuovi modelli per l’attuazione di un processo di parti, in Introduzione allo studio del nuovo processo penale, Milano, 1989. Dal processo con istruzione si è passati, dunque al processo con atti di istruzione predisposto dalla delega del 1974 e al progetto preliminare del 1978; si giunge, infine, con la delega del 1987 e il successivo articolato codicistico del 1988, al processo senza atti di istruzione.
[12] D. Certosino, Riflessioni su natura e funzioni dell’udienza preliminare a vent’anni in vigore del “nuovo” codice, cit., p. 249.
[13] G. Garuti, La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare, Padova, 1996, p. 141.
[14] D. Certosino, Riflessioni su natura e funzioni dell’udienza preliminare a vent’anni in vigore del “nuovo” codice, cit., p. 250.
[15] V. Garofoli, Udienza preliminare e regole minime per evitare inutili dibattimenti, in Dir. pen. e proc., 2005, p. 534.
[16] Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in Giur. cost., 1991, p. 586 ss.
[17] Aa. Vv., Giudice unico e garanzie difensive, a cura di Amodio e Galantini, Milano, 2000.
[18] G. Pansini, Con i poteri istruttori attribuiti al Gup il codice retrocede allo schema inquisitorio, Diritto e giustizia, 2000, n. 2, p. 60.
[19] A. Barazzetta, Gli snodi processuali: la nuova udienza preliminare e i riti speciali, in Ind. pen., 2000, p. 502
[20] R. Bricchetti, Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare, Milano, 2000, p. 143; G. Garuti, La nuova fisionomia dell’udienza preliminare, in Peroni (a cura di), Il processo penale dopo la riforma del giudice unico, Padova, 2000, p. 404.
[21] E. Amodio, Lineamenti della riforma, in AA. VV., Giudice unico e garanzie difensive, Milano, 2000, p. 24. E’ stato altresì evidenziato come già dalla modifica introdotta dalla legge n.105 del 1993 si ravvisava l’intenzione di rendere l’udienza preliminare una fase giurisdizionale di valutazione piena del merito della regiudicanda.
[22] A. Casati, l’udienza preliminare come giudizio di merito, Cass. pen., 2003, p. 3372.
[23] Cass. pen., sez. IV, 19 aprile 2007, Giganti, in CED Cass. n. 236800.
[24] Corte cost., 12 luglio 2002, n.335, Giur. cost., 2002, p. 2567 ss., con nota di Di Chiara G., Sistema di incompatibilità e natura dell’udienza preliminare: appunti sul più recente espandersi dell’area del “giudizio” pregiudicabile.
[25] V. Garofoli, L’udienza preliminare e il contenimento dei tempi processuali, Milano, 2008, p. 20.
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