La natura giuridica del contratto per persona da nominare

La natura giuridica del contratto per persona da nominare

Ai sensi dell’art. 1401 c.c., nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso.

Attraverso il contratto per persona da nominare, dunque, il legislatore consente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità dei diritti e dei doveri derivanti dal negozio.

Il fondamento dell’istituto deve essere individuato nell’esigenza di favorire la circolazione dei beni e quindi la produzione della ricchezza, consentendo allo stipulante (colui il quale si riserva la facoltà di nomina) di evitare un duplice trasferimento del diritto, con conseguente pagamento dei  relativi tributi.

Funzionale ad incentivare la circolazione dei beni, inoltre, è la possibilità per l’acquirente del diritto (terzo nominato) di non apparire quale contraente nelle aste pubbliche.

A differenza del contratto a favore di terzo, quello per persona da nominare non deroga al principio di relatività degli effetti del contratto, in quanto il soggetto nominato assume, per effetto dell’accettazione o comunque di una precedente procura, la posizione di parte del negozio.

Il contratto per persona da nominare è considerato in dottrina un negozio eventualmente preparatorio; l’avverbio “eventualmente’’ deriva dal fatto che, in mancanza di accettazione da parte del terzo nominato o comunque in caso di invalidità della nomina, il contratto produce effetto nei confronti dei contraenti originari.

Come previsto dall’art. 1405 c.c., infatti, se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine stabilito dalla legge o dalle parti, il contratto produce i suoi effetti tra gli originari contraenti.

La dichiarazione, in ogni caso, non ha effetto se non è accompagnata dall’accettazione della persona nominata o se non esiste una procura anteriore al contratto (art. 1402, comma 2, c.c.).

Secondo la dottrina dominante, il contratto per persona da nominare costituisce diretta espressione del fenomeno della rappresentanza, a prescindere dalla sussistenza o meno di una procura ad esso anteriore; in entrambi i casi, in particolare, si assiste al fatto di un soggetto che agisce nell’interesse di un altro.

Nell’ipotesi in cui sussista una procura, la differenza rispetto al fenomeno della rappresentanza sarebbe da individuare nel momento nel quale viene posta in essere la contemplatio dominii, la quale, nel contratto per persona da nominare, è successiva alla conclusione del negozio, e non invece precedente come avviene nella rappresentanza.

Secondo l’orientamento prevalente, d’altra parte, anche l’ipotesi in cui lo stipulante agisca in assenza di uno specifico incarico da parte del terzo nominato è riconducibile alla rappresentanza e, nello specifico, al fenomeno del falso procuratore. In questo senso, l’accettazione da parte del terzo nominato è interpretata come una ratifica.

Di contrario avviso è invece altra dottrina, secondo la quale la qualificazione del contratto per persona da nominare in termini di rappresentanza potrebbe ritenersi corretta solo ove lo stesso sia preceduto da una procura, mentre risulta difficilmente condivisibile nell’eventualità in cui esso non costituisca espressione di uno specifico incarico conferito dal nominato.

A tal proposito si osserva, infatti, che il contratto concluso dal falso procuratore è, in mancanza di ratifica da parte del soggetto rappresentato, totalmente inefficace, mentre quello per persona da nominare conserva i propri effetti nei confronti dei contraenti originari.

Secondo tale concezione, dunque, nel caso in cui il contratto per persona da nominare non sia preceduto da una procura, è più corretto interpretare l’istituto in termini di cessione del contratto, in quanto lo stipulante cede al terzo nominato l’intera posizione contrattuale, comprensiva di diritti e doveri.

Per contro, tuttavia, si osserva che nella cessione del contratto si ha trasferimento di un negozio già completo, mentre nel negozio per persona da nominare si assiste alla cessione di un contratto in fase di formazione, il quale prima dell’accettazione è suscettibile di produrre effetti soltanto provvisori. D’altronde, mentre la nomina assegna al nominato la qualifica di parte contrattuale con effetto retroattivo, nella cessione del contratto il trasferimento acquista efficacia solo dal momento della conclusione del relativo accordo.

Sulla base di tali considerazioni, altra dottrina ritiene più corretta la qualificazione del contratto per persona da nominare come un istituto che si pone nel mezzo tra la rappresentanza e la cessione del contratto, presentando caratteristiche comuni ad entrambe le fattispecie.

Secondo tale dottrina, la conferma di quanto detto risiederebbe nella posizione che l’istituto assume all’interno del codice, collocandosi appunto nel mezzo tra la rappresentanza e la cessione del contratto.

Alcuni autori, invece, interpretano il contratto per persona da nominare come un caso di surrogazione legale ex art. 1203 c.c., ossia di sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarità di un determinato rapporto giuridico.

Anche tale opinione risulta tuttavia difficilmente condivisibile: in primo luogo, si osserva, la surrogazione di cui alla norma menzionata trova il proprio fondamento nella legge, mentre nel contratto per persona da nominare la sostituzione avviene per volontà delle parti contraenti; d’altra parte, la surrogazione realizza la sostituzione del creditore, mentre nel contratto per persona da nominare la sostituzione attiene anche al lato passivo del rapporto, ossia alla persona del debitore. Mentre la surrogazione ha efficacia ex nunc, inoltre, la nomina o l’accettazione del chiamato hanno invece efficacia retroattiva, ossia dal momento in cui è stato stipulato il contratto; ne deriva, pertanto, che nel contratto per persona da nominare non si assiste ad alcuna sostituzione nella titolarità del medesimo rapporto obbligatorio, come invece avviene nella surrogazione.

Altra dottrina riconduce l’istituto in parola al fenomeno delle obbligazioni alternative: il promittente, infatti, si impegna ad eseguire la prestazione derivante dal contratto nei confronti dello stipulante o comunque a favore del terzo nominato, accettando così la sostituzione del soggetto del rapporto.

Qui, pertanto, a differenza di quanto avviene nelle obbligazioni oggettivamente complesse, l’alternatività riguarderebbe il soggetto dell’obbligazione e non l’oggetto della stessa.

Anche tale impostazione presenta in realtà rilevanti inconvenienti: il fenomeno alternativo, infatti, presuppone che entrambi i soggetti siano dedotti nel rapporto fin dall’inizio, mentre nel contratto per persona da nominare può accadere che il terzo da nominare non sia stato ancora individuato al momento della conclusione del relativo negozio.

D’altra parte, si osserva, le obbligazioni alternative si caratterizzano per una fungibilità oggettiva tra le prestazioni, mentre nel contratto per persona da nominare, quantomeno nell’ottica dello stipulante, non è indifferente che gli effetti del negozio si producano o meno in capo al soggetto nominato.

Un’opinione minoritaria, ancora, contesta la natura unitaria di tale negozio, ritenendolo il frutto della combinazione di due distinti contratti, uno intercorrente tra stipulante e promittente,  e l’altro riguardante promittente e terzo nominato; entrambi condizionati, l’uno risolutivamente e l’altro sospensivamente, alla nomina o comunque all’accettazione del terzo.

Anche avverso tale impostazione si muovono una serie di critiche: in primo luogo, si osserva, un medesimo evento non è suscettibile di costituire al tempo stesso una condizione risolutiva e una condizione sospensiva; in secondo luogo, a differenza della condizione, che è un elemento accidentale del negozio, la nomina o l’accettazione del chiamato sono invece elementi essenziali del contratto per persona da nominare, senza i quali lo stesso non può ritenersi costituito.

Tanto premesso, riconducendo il contratto per persona da nominare al fenomeno della rappresentanza, alcuni autori ritengono sufficiente in capo allo stipulante la capacità di intendere e volere.

In realtà, il contratto per persona da nominare è suscettibile di produrre effetti immediati e provvisori nei confronti dello stipulante, il quale acquista il diritto derivante dal contratto in attesa di trasferirlo in capo al terzo attraverso la nomina; nel caso in cui questa non avvenga o sia comunque invalida, inoltre, il contratto produce i suoi effetti tra i contraenti originari e l’acquisto dello stipulante diventa così definitivo.

Detto ciò, è chiaro come non si possa prescindere, ai fini della validità del negozio, dal richiedere in capo allo stipulante la legale capacità di agire.


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L'avvocato Cuccatto è titolare di uno studio legale in provincia di Torino con pluriennale esperienza nel campo del diritto civile, penale ed amministrativo. L'avvocato è inoltre collaboratore esterno di un importante studio legale di Napoli, specializzato nel diritto civile. Quale cultore della materie giuridiche, l'avvocato è autore di numerose pubblicazioni in ogni campo del diritto, anche processuale. Forte conoscitore della disciplina consumeristica e dei diritti del consumatore, l'avvocato fornisce la propria rappresentanza legale anche a favore di un'associazione a tutela dei consumatori. Quale esperto di mediazione e conciliazione, l'avvocato è infine un mediatore professionista civile e commerciale.

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