La negoziazione assistita obbligatoria in campo assicurativo

La negoziazione assistita obbligatoria in campo assicurativo

Allorquando il soggetto danneggiato da un sinistro ritenga non soddisfacente l’offerta risarcitoria prospettatagli ovvero in ipotesi di diniego della stessa, prima di intraprendere un’eventuale azione giudiziaria nei confronti della Compagnia assicurativa lo stesso deve esperire la negoziazione assistita.

Dal 2014 è stato, infatti, introdotto in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti l’obbligo di tentare tale negoziazione, la quale è stata posta come condizione di procedibilità per la successiva domanda giudiziale.

L’invito alla negoziazione assistita. L’articolo 2 del Decreto legge n. 132/2014 la definisce come quell’“accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati”. Pertanto, una volta spirato il termine di cui all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni private (60 o 90 giorni a secondo che siano stati riportati danni a sole cose ovvero anche lesioni a persone), il danneggiato – prima di notificare l’atto di citazione all’assicuratore – dovrà inviare a quest’ultimo l’invito alla negoziazione assistita; invito che, nell’ipotesi di danni al terzo danneggiato, dovrà essere recapitato anche alla persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo mentre, ove si proceda con l’azione per indennizzo diretto ex art. 149, legittimato passivo esclusivo sarà esclusivamente la propria compagnia di assicurazione.

Resta, ovviamente, facoltà del danneggiato espandere l’invito alla negoziazione, oltre al proprietario del veicolo antagonista e alla compagnia di assicurazioni del predetto veicolo, anche al conducente non proprietario: ciò principalmente per una mera ragione di strategia processuale, soprattutto nell’eventualità in cui il danno superi il massimale assicurato e, pertanto, s’intende rivalersi personalmente anche sul conducente non proprietario, nei cui confronti vi è solo litisconsorzio eventuale; qualora non si estenda l’invito anche a questo, lo stesso non potrà essere convenuto in giudizio venendo a mancare una condizione di procedibilità nei suoi confronti[1].

Nel caso, invece, di sinistro con veicolo immatricolato all’esterolitisconsorti necessari – e, quindi, destinatari dell’invito a partecipare alla negoziazione – saranno la società assicuratrice del veicolo antagonista e il relativo proprietario.

Contenuto dell’invito. Detto invito – spedito tramite raccomandata o posta elettronica certificataalla residenza del proprietario del veicolo (o sede legale in caso in persona giuridica), oltre che alla sede legale dell’assicuratore – deve contenere innanzitutto il riferimento del sinistro, i dati dell’assistito (codice fiscale, data e luogo di nascita), il numero di polizza e la targa veicolo nonché la dinamica in cui è avvenuto il sinistro e l’invito a stipulare la convenzione di negoziazione con l’avvisoche, trascorsi 30 giorni dal ricevimento della lettera senza alcuna risposta ovvero in caso di esplicito rifiuto di aderire al medesimo, il danneggiato sarà libero di assumere ogni più opportuna iniziativa per la tutela in giudizio dei propri diritti.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del predetto Decreto legge n. 132/2014, la mancata risposta o il rifiuto potranno essere valutati dal giudice in sede di condanna alle speseed ai fini di cui agli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642, comma 1 (esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile nell’eventuale successivo giudizio civile.

L’accordo. Se la Compagnia, accompagnata dal proprio legale, accetta di sedersi al tavolo della negoziazione, le parti stipulano un accordo nel quale determinano l’oggetto della controversia e fissano un termine, non minore a 30 giorni né maggiore di 90 (prorogabile, però, di ulteriori 30 giorni), nel quale concludere l’espletamento della procedura.

Ove si raggiunga un accordo, questo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati che ne autenticano le firme, costituirà titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

L’obbligo di lealtà e di riservatezza sulle informazioni ottenute durante la negoziazione in capo agli avvocati è tale che, ex art. 9 del Decreto legge n. 132/2014, “le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto” ed, inoltre,“i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite[2]. Ciò è previsto anche per garantire una maggiore efficacia allo strumento della negoziazione.

Orientamento della Corte di giustizia europea. È da evidenziare, però, come la giurisprudenza europeaè recentemente intervenuta sull’obbligatorietà della negoziazione assistita. Più precisamente, la Corte di Giustizia europea con sentenza n. 457/2017ha rilevato che sì il tentativo di conciliazione obbligatoria è compatibile con il principio della tutela giurisdizionale ma ha anche precisato che uno dei requisiti fondamentali della giustizia è l’economicità della procedura.

In altre parole, per la Corte questo tentativo di risolvere stragiudizialmente la controversia non deve essere economicamente dispendioso per il danneggiante poiché, ove l’incontro obbligatorio abbia un costo significativo, non tutti i soggetti potranno permetterselo, menomando in siffatta maniera il diritto di chiedere giustizia[3]: eil ricorso ad un avvocato, il quale, ricordiamo, è obbligatorio in questa fase, potrebbe far lievitare i costi ponendosi in contrasto con il principio dell’economicità e dell’accesso alla procedura. Nell’arresto della Corte si può, infatti, leggere che “il requisito di una procedura di mediazione come condizione di procedibilità di un ricorso giurisdizionale può quindi rivelarsi compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva qualora tale procedura non conduca a una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone”.

Infine la medesima Corte in merito, poi, alla questione dell’obbligo per il consumatore di essere assistito da un avvocato per promuovere una procedura di mediazione, risponde prendendo spunto dalla formulazione dell’articolo 8, lettera b), della direttiva 2013/11: “tale articolo, infatti, relativo all’efficacia della procedura, stabilisce che gli Stati membri garantiscono che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della suddetta direttiva dispone che le parti siano informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale” e, pertanto, “una normativa nazionale non può imporre al consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato”.

 

 

 


[1]Accoti Paolo, La negoziazione assistita nei sinistri stradali: guida e aspetti pratici, www.studiocataldi.it, 24 marzo 2015.
[2]La violazione di dette prescrizioni costituisce per l’avvocato illecito disciplinare.
[3]Sinistro stradale cade l’obbligo di negoziazione assistita, www.studiolegalebearzotti.it.

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Alessandro Carli

Laurea in giurisprudenza, Master universitario di II livello in Diritto delle assicurazioni. Praticante avvocato presso lo Studio legale Giacomelli

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