La non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati con soglie di punibilità: chiarimenti delle Sezioni Unite

La non punibilità per particolare tenuità del fatto e reati con soglie di punibilità: chiarimenti delle Sezioni Unite

L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. è applicabile a qualsiasi tipo di reato, ivi compresi quelli per i quali sono previste soglie di punibilità o di rilevanza penale, in quanto non vi è reato per il quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta, e per il quale, quindi, possa essere inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.

Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13681/2016; investite con ordinanza dalla IV Sez. Penale della questione concernente la compatibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. con i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lettere b) e c), cod. strada (ossia guida in stato di ebbrezza), e più in generale con gli illeciti caratterizzati dalla presenza di soglie di punibilità, le Sezioni Unite hanno concluso per l’applicabilità del nuovo istituto alla fattispecie in oggetto, ma anche ad ogni altro tipo di reato che preveda soglie di punibilità o di rilevanza penale, qualunque sia la soglia predeterminata dalla legge.

Le argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite sono state le seguenti.

Nell’ordinanza di rimessione la IV sez. penale sollevava obiezioni in merito all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. ai reati in contestazione, partendo dalla considerazione che nella fattispecie in esame (guida in stato di ebbrezza), il legislatore avesse già compiuto a monte una valutazione di maggiore o minore pericolosità della condotta, ancorando l’applicazione della sanzione penale ad un preciso dato tecnico (il tasso alcoolemico); pertanto, in tale ipotesi, laddove il giudice, volesse applicare la nuova normativa di cui all’art. 131 bis c.p., andrebbe a sostituirsi al legislatore, non avendo, infatti, nessun altro parametro a cui poter ancorare il giudizio di tenuità.

Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno ritenuto che le obiezioni mosse dalla IV Sez. Penale non abbiano colto nel segno.

L’errore, infatti, è stato quello di voler ancorare il nuovo istituto al principio, ormai costituzionalizzato, di offensività.

La Corte Suprema, ripercorrendo la natura e le radici del principio di offensività, ha ribadito che lo stesso, come ormai noto, rientra tra gli elementi tipici del fatto; i comportamenti privi di tale caratteristica, pertanto, sono “fuori dal tipo di fatto incriminato”, in quanto non vi è reato che non sia offensivo, difettando, in caso contrario, di tipicità.

Le Sezioni Unite sono giunte, pertanto, ad affermare che “il principio di offensività attiene all’essere o non essere di un reato o di una sua circostanza”, non venendo, quindi, in rilievo nell’ambito in oggetto, concernente “fatti senza incertezze pienamente riconducibili alla fattispecie legale”.

Le Sezioni Unite, poi, analizzando anche la ratio alla base della nuova causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., volta a perseguire finalità connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio dell’intervento della sanzione penale, con effetti anche in tema di deflazione, e di espunzione, quindi, dal circuito penale di fatti marginali, che non abbisognino di pena, hanno precisato che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che abbia ad oggetto le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo causato, nonché il grado della colpevolezza.

Soprattutto il riferimento alla modalità della condotta ha indotto i giudici di legittimità a ritenere che la nuova normativa si interessi non della condotta tipica, piuttosto delle forme di estrinsecazione, in concreto, del comportamento umano, al fine di valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge, e conseguentemente, l’effettivo bisogno di pena, valutando, quindi, tutti i caratteri della fattispecie concreta, e non solo quelli relativi all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto.

Gli ermellini, pertanto, hanno chiarito che la causa di non punibilità per tenuità del fatto concerne sicuramente fatti offensivi, e dunque, pienamente riconducibili alla fattispecie legale, venendo in considerazione, in tale ipotesi, non la conformità al tipo, ma piuttosto l’entità del complessivo disvalore della condotta posta in essere.

Quindi, anche una volta accertata la situazione pericolosa tipica (e cioè, nella fattispecie in esame, il superamento della soglia di rilevanza), resta pur sempre in capo al giudice il potere di apprezzare, in concreto, “quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato

I giudici di legittimità, pertanto, sono giunti alla conclusione che “non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica”, in quanto è la concreta manifestazione del reato a segnarne il disvalore, affermando che “anche l’omicidio può essere tenue, quando la condotta illecita conduce ad abbreviare la vita solo di poco”.

Pertanto,venendo in gioco la caratterizzazione del fatto storico nel suo complesso, si è giunti alla conclusione che non esiste tipologia di reato per il quale non sia possibile “la considerazione della modalità della condotta”, e a cui sia inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto.

Le Sezioni unite, rispondendo al quesito posto nell’ordinanza di rimessione, hanno quindi, ritenuto applicabile l’art.131 bis c.p. al reato di guida in stato di ebbrezza, specificando, inoltre, che il nuovo istituto è applicabile ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma.

Si tratta chiaramente di una decisione di ampio rilievo, stante anche le evidenti ricadute applicative della stessa.

Le Sezioni Unite, infatti, hanno espresso dei principi destinati a trovare applicazione in tutte le fattispecie criminose caratterizzate da soglie di punibilità e di quantitativa rilevanza penale del fatto, precisando, comunque, che anche in tali ipotesi sarà rimesso sempre al prudente apprezzamento del Giudice la valutazione in merito alla gravità o alla tenuità del fatto, tenendo conto di tutte le specificità del caso soggetto alla sua attenzione.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti