La normativa interna ai tempi del Covid 19: profili di legittimità dei DPCM e dei decreti legge dell’Esecutivo

La normativa interna ai tempi del Covid 19: profili di legittimità dei DPCM e dei decreti legge dell’Esecutivo

L’epidemia Sars-Cov-2 diffusasi dai primi mesi del 2020 nella città di Wuhan in Cina è stata dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità una pandemia: un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

I contagi da Covid 19, infatti, sono aumentati sul territorio internazionale, contando migliaia di deceduti in conseguenza della malattia. Gli Stati hanno adottato delle misure necessarie a limitare il numero di contagi tra la popolazione e così anche il numero di morti.

Il Covid-19 in Italia: misure di contenimento adottate dal Governo

Il Governo in carica ai tempi della diffusione del Covid 19 in Italia ha adottato una serie di misure di contenimento dei contagi da Coronavirus tra la popolazione. Nel caso specifico, è stato fatto uso di DPCM che non sempre hanno trovato il favore da parte dei Tribunali.

I DPCM sono atti amministrativi che non assurgono a fonte di rango primario nell’ordinamento giuridico interno: sono regolamenti e come tali non possono limitare le libertà fondamentali della persona garantite nella Carta Costituzionale.

I diritti che hanno subito delle compromissioni ad opera del Governo sono la libertà personale e la libertà di circolazione. L’art.13 Cost. stabilisce che la libertà personale è inviolabile e può essere limitata solo per espressa previsione di legge o con atto dell’autorità giudiziaria, in casi di necessità e urgenza. L’art. 16 Cost. sancisce la libertà di circolazione del cittadino sul territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

È pacifico che l’emergenza sanitaria degli ultimi anni necessitava di misure urgenti atte a garantire il diritto fondamentale alla salute dell’individuo e nell’interesse della collettività, così come garantito nell’art. 32 della Costituzione Italiana.

Tuttavia, alcuni Tribunali aditi hanno ritenuto illegittimi i DPCM adottati dal Governo: infatti, come è emerso dall’analisi delle norme costituzionali, solo una legge o un atto avente forza di legge avrebbe potuto limitare le libertà fondamentali dei cittadini nel corso della pandemia.

Il Governo, pertanto, avrebbe dovuto adottare dei decreti-legge che ai sensi dell’art.77 Cost. sono atti provvisori con forza di legge: entro 60 giorni dalla presentazione alle Camere i decreti devono essere convertiti in legge salvo la perdita di efficacia sin dall’inizio.

Una vicenda giudiziaria. La sentenza n. 54 del 27-01-2021 emessa dal Gip di Reggio Emilia

Il D.p.c.m 8 marzo 2020 prevede l’obbligo per i residenti nel territorio italiano di evitare ogni spostamento, salvo che fosse motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Due cittadini, sottoposti a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, hanno dichiarato nell’autocertificazione di essersi allontanati dalla loro abitazione per ragioni di salute: nel caso concreto, lo spostamento era finalizzato a recarsi in Ospedale.

Dai controlli successivi delle autorità è stato riscontrato che i due soggetti avevano dichiarato il falso. La Procura del Tribunale di Reggio Emilia ha, pertanto, richiesto al Giudice delle indagini preliminari di emettere decreto penale di condanna per il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.

Il G.i.p., valutato illegittimo il D.p.c.m. limitativo della libertà personale dell’individuo, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituiva reato.

I principali decreti d’urgenza del Governo a partire dalla dichiarazione di stato d’emergenza ad oggi

Per la verità, il Governo uscente e quello attualmente in carica non hanno esclusivamente adottato DPCM per fronteggiare l’emergenza sanitaria ma anche decreti-legge: alcuni saranno analizzati qui di seguito e di questi non è discussa la legittimità costituzionale delle limitazioni alla libertà personale e di circolazione.

Il d.l. 10 aprile 2020 nell’art.1 stabilisce che sono consentiti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute. E’ fatto divieto ai soggetti affetti da Sars-Cov-2 di allontanarsi dalla propria abitazione per evitare il contagio di altre persone: il codice penale nell’art.438, comma 1, stabilisce che chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l’ergastolo; nel comma 2, si prevede la pubblicazione della sentenza di condanna ex art.452 c.p. se dal fatto deriva la morte di più persone.

Con successivo decreto-legge (26 aprile 2020) è stata disposta l’attività didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie e delle università. Decorso più di un anno dal presente d.l., il Governo in carica dal 13 febbraio 2021, valutata la situazione epidemiologica, ha previsto l’obbligo di esibizione del Green pass per il personale scolastico e studenti universitari: a decorrere dal 1° settembre le attività didattiche sono svolte presso le strutture scolastiche e universitarie, salvo casi eccezionali per cui sarà garantita la didattica a distanza. Il personale sprovvisto di green pass è esonerato dallo stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata.

Il d.l. n.105 del 23 luglio 2021 recante disposizioni in materia di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economica, nell’art.1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Nell’art. 3 del decreto si stabilisce che a decorrere dal 6 agosto 2021 è consentito solo ai soggetti muniti di green pass l’accesso ai seguenti servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso; ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all’interno di strutture ricettive. Il comma 3, dell’art 3 del suddetto decreto, prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività commerciali sono tenuti a verificare il possesso della certificazione verde (green pass). Per i trasgressori delle anzidette disposizioni è prevista la multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia del cliente e in caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Il decreto legge recante disposizioni in materia di obbligatorietà di green pass sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti pubblici e privati a partire dal 15 ottobre 2021 risulta essere legittimo a tutela della sicurezza del personale e della clientela sui luoghi di lavoro.

Negli ultimi giorni si sta assistendo a manifestazioni da parte dei no-vax/no green pass, e come si vedrà appresso, è legittimo il rilascio di certificazione verde per valutare le condizioni di salute del singolo che si adopera nella collettività: l’art.32 Cost. oltre a garantire e riconoscere il diritto alla salute come fondamentale diritto per l’individuo stabilisce che lo stesso sia utile nell’interesse della collettività. Non si comprende come i manifestanti, a parere di chi scrive, si oppongano ad un diritto sacrosanto e costituzionalmente legittimo quale il diritto fondamentale alla salute, in nome di una libertà che a loro dire risulti essere violata: il rilascio di green pass è lecito al fine di individuare i soggetti non a rischio di alto contagio da Sars-Cov-2.

La somministrazione del vaccino anti Covid-19. Responsabilità medica

L’art.32, comma 2, della Costituzione italiana stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

In Italia non è obbligatoria la vaccinazione da Sars-Cov-2: infatti il cittadino che intenda sottoporsi alla somministrazione del vaccino deve prestare, ai sensi della l.219/2017 in materia di consenso informato alle cure, espresso consenso al trattamento sanitario.

Ricade nella scelta del soggetto il tipo di vaccino offerto dal SSN con contestuale valutazione dell’operatore sanitario che deve verificare la compatibilità del consenso all’inoculazione con le patologie comunicate dalla persona.

In caso di errore esecutivo, somministrazione imprudente a fronte di concorrenti patologie, errata o omessa diagnosi il personale sanitario risponderà dei fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale: rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose a seconda dell’evento verificatosi.

L’art. 3 del decreto legge n.44 del 1 aprile 2021 esclude la punibilità del medico per omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da Covid 19 quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

Legittimità costituzionale dell’obbligatorietà del green pass e eventuale obbligo vaccinale

Il green pass o anche detto certificazione verde, come visto sopra, è obbligatorio per l’accesso in determinati esercizi commerciali e strutture pubbliche.

La certificazione verde è rilasciata ai cittadini che si sottopongono a vaccinazione presso le strutture pubbliche sanitarie ovvero a tampone antigenico molecolare dal quale risultino essere negativi al Coronavirus o ancora se sono guariti da Covid 19.

Si tratta di una certificazione in formato digitale e stampabile, rilasciata dal Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità.

L’obbligatorietà del green pass approvata con atto avente forza di legge è costituzionalmente legittima: come si è visto, infatti, perché sia rilasciato non è necessario sottoporsi alla somministrazione di un vaccino (ciò implicherebbe il conseguente obbligo ad un determinato trattamento sanitario), ma è sufficiente recarsi presso una struttura abilitata ad eseguire il tampone molecolare 48 ore prima dell’accesso ai luoghi di cui al d.l. 105/2021 ovvero richiedere all’ASL della propria residenza rilascio di certificato a seguito di guarigione.

L’eventuale previsione dell’obbligo vaccinale sarebbe conforme a Costituzione, posto che con legge è possibile determinare un trattamento sanitario obbligatorio ex art.32, comma 2, Cost. La persona, in tal caso, sarebbe esentata dall’esprimere il proprio consenso al trattamento sanitario.

Un TSO può essere previsto da espressa disposizione di legge e sarebbe, nel caso della pandemia, legittimato dalla tutela della salute non solo del singolo individuo ma della collettività viste le conseguenze mortali e lesive alla persona della diffusione dei contagi oltre che delle sanzioni penali previste dal legislatore del 1930 in materia di epidemia.


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