La notifica degli atti tributari a mezzo PEC
La notifica degli atti tributari a mezzo PEC
Evoluzione normativa, criticità applicative e profili giurisprudenziali.
Il quadro normativo di riferimento.
IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, tuttavia siffatto riconoscimento di principio non ha comportato l’equiparazione tout court dell’invio della pec alla rituale notifica valida agli effetti di legge.
Perché la pec potesse rivestire valore di notifica sono stati necessari interventi normativi ad hoc atti a definire protocolli procedurali e specifiche tecniche.
Principio fondamentale in materia è quello dell’indisponibilità dell’indirizzo pec da parte di soggetti terzi (Art. 4 CAD); in altre parole la casella pec può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale solo qualora sussista il consenso del titolare della casella medesima.
L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014 ) ha modificato l’art. 26 del DPR 29/09/1973, n.600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.i
In forza della norma testé citata, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.
Dal 1° giugno 2016 gli uffici territoriali della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione procedono ad inviare cartelle, intimazioni ed altri atti afferenti al procedimento esattoriale alla pec del contribuente che sia ditta individuale, società o professionista alla pec registrata nell’indice nazionale indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) e a quei soggetti (non ricompresi nelle tipologie di cui innanzi) che abbiano fatto espressa richiesta in tal senso e la cui casella sia inserita nel registro INI – PEC.
Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 ( Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente risolvendo (finalmente) i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi già oggetto dell’intervento legislativo ad hoc testé citato. In detti rispetti si evidenzia che, relativamente alla notifica degli atti amministrativi e tributari, fino all’entrata in vigore del citato art. 7 ter., la normativa di riferimento era costituita dalla L. 890/1992 (segnatamente gli artt. 12, per quanto attiene agli atti amministrativi e 14 – a sua volta facente riferimento all’art. 60 DPR 600/73- per ciò che attiene agli atti tributari); dall’art. 137 c.p.c. e dal comma 161 dell’art. 1 della legge 296/2006ii . Residuavano invece significative riserve, pur nella vigenza dell’art. 149 bis c.p.c., sulla validità delle notifiche pec degli atti tributari atteso che l’art. 48 del CAD iii non appariva idoneo a fondare un pilastro normativo sufficientemente solido in favore della notificabilità a mezzo pec di detti atti.iv Il novellato art. 60 DPR 600/73 facultizza la notificazione a mezzo pec degli atti tributari relativi ai tributi locali (inclusi gli avvisi di accertamento) , dettaglia una minuziosa procedura in caso di pec satura o invalidav e, contestualmente, elimina l’obbligo di notificare gli atti della riscossione esclusivamente a mezzo pec, reintroducendo, quindi, e a partire dal 03.12.2016, la mera facoltà per l’agente della riscossione di ricorrere a tale tipologia di notifica.
Da ultimo, con decreto legislativo n. 217/2017 pubblicato nella G.U. del 12.01.2018 ed entrato in vigore il 27.01.2018 la notificazione a mezzo pec è stata estesa alle ingiunzioni ex art. 2 RD 639/1910.vi
Criticità applicative e giurisprudenza.
Una volta riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degi atti tributari in genere si è posto il problema del “formato” da adottarsi dall’agente della riscossione e dagli enti impositori perché la notifica possa ritenersi valida e legittima.
L’unico formato in grado di garantire l’autenticità, il contenuto, l’integrità e la provenienza del documento, è rappresentato dal PDF/A, che munito di firma digitale va a costituire il più noto formato .p7m. Qualora l’atto non sia in detta estensione, dovrà ritenersi nullo ed improduttivo di effetti giuridici.
Non si potrà invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” di cui all’art. 156, c.p.c., non venendo in discussione la legittimità della notifica ma stessa validità o invalidità del provvedimento inoltrato attraverso il messaggio di posta elettronica.vii
In questo senso si è consolidato un pressoché unanime orientamento giurisprudenziale da parte delle CCTTPP viii
“ La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec non è valida se il file è con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, in quanto non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m” (in questo senso Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Nell’Emilia sentenza n. 204 depositata in data 31 luglio 2017, con la quale è stata dichiarata la nullità di alcune cartelle esattoriali, la cui notifica era stata eseguita a mezzo pec con file allegato in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”. Conforme CTP Campania Napoli Sent. 15193/2016).
Il testé citato arresto giurisprudenziale ha puntualizzato inoltre che con la notifica via pec in formato “.pdf” non viene prodotto l’originale della cartella, ma una sola copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale; solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “ busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma; in difetto di detta estensione del file, la notificazione a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata.
La C.T.P. di Pisa, con la recente sentenza n° 531/17, depositata in data 01.12.2017, ha stabilito che la notifica dell’atto proveniente dall’Agenzia della Riscossione, effettuata a mente delle modalità via PEC, è giuridicamente inesistente se “avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di PEC contenente il file dell’atto con estensione PDF, anziché P7M, in quanto è priva di firma digitale e inoltre non garantisce la immodificabilità e la integrità del documento informatico”. (C.T.P. di Napoli, n° 611/16, C.T.P. di Lecce, n° 1817/16, C.T.P. di Milano, n° 1023/17, n° 1638/17, C.T.P. di Salerno, n° 4123/17)
Siffatto orientamento ha trovato ulteriore conforto nella recente pronunzia in appello resa dalla CTR della Campania – sez. XI – con sentenza n. 9464 del 9.11.2017 che, confermando la pronunzia di primo grado, ha statuito che: “la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l’estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”.
Il D.Lgs. N°82/2005 in particolare l’art. 21, comma 1 e 2, stabilisce che esclusivamente “il documento informatico”, il quale “contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” è munito di quelle “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Non solo: nel successivo art. 23, comma 1, il Legislatore ha espressamente previsto che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. In altri termini, la semplice trasmissione dell’atto impositivo ( in formato .pdf, ossia “la copia per immagine su supporto informatico”, come descritta dal citato comma 2 dell’art. 22, in assenza dunque di c.d. firma digitale (art. 24 CAD), determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato .p7m garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.
Note
i “Al fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)“.
ii “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
iii “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta ”
ivSi veda sul punto l’articolo “I profili di illegittimità connessi alla notifica a mezzo pec degli atti della riscossione” a cura del Dr. D. Brancale http://www.danielebrancale.it/news-ed-approfondimenti/i-profili-di-illegittimit%C3%A0-connessi-alla-notifica-a-mezzo-pec-degli-atti-della-riscossione.html
vSe la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della societa’ InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
viPer ulteriori approfondimenti si rimanda all’art. “Al via la notifica pec delle ingiunzioni di pagamento” a cura di C. Carpenedolo-https://www.carpenedocristina.com/al-via-la-notifica-via-pec-delle-ingiunzioni-di-pagamento/
viiVedi articolo citato in nota IV