La notifica degli atti tributari a mezzo PEC

La notifica degli atti tributari a mezzo PEC

La notifica degli atti tributari a mezzo PEC

Evoluzione normativa, criticità applicative e profili giurisprudenziali.

Il quadro normativo di riferimento.

IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, tuttavia siffatto riconoscimento di principio non ha comportato l’equiparazione tout court dell’invio della pec alla rituale notifica valida agli effetti di legge.

Perché la pec potesse rivestire valore di notifica sono stati necessari interventi normativi ad hoc atti a definire protocolli procedurali e specifiche tecniche.

Principio fondamentale in materia è quello dell’indisponibilità dell’indirizzo pec da parte di soggetti terzi (Art. 4 CAD); in altre parole la casella pec può essere utilizzata per eseguire comunicazioni aventi genericamente valore legale solo qualora sussista il consenso del titolare della casella medesima.

L’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L. 23/2014 ) ha modificato l’art. 26 del DPR 29/09/1973, n.600, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata.i

In forza della norma testé citata, dal 1° giugno 2016 la notifica di qualsiasi atto della riscossione destinato ad imprese individuali, società e professionisti iscritti in albi o elenchi può essere eseguita esclusivamente a mezzo pec.

Dal 1° giugno 2016 gli uffici territoriali della nuova Agenzia delle Entrate Riscossione procedono ad inviare cartelle, intimazioni ed altri atti afferenti al procedimento esattoriale alla pec del contribuente che sia ditta individuale, società o professionista alla pec registrata nell’indice nazionale indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC) e a quei soggetti (non ricompresi nelle tipologie di cui innanzi) che abbiano fatto espressa richiesta in tal senso e la cui casella sia inserita nel registro INI – PEC.

Con il successivo art. 7 ter del decreto fiscale n. 193/2016 ( Definizione agevolata delle cartelle esattoriali) il legislatore è poi intervenuto sull’articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente risolvendo (finalmente) i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi già oggetto dell’intervento legislativo ad hoc testé citato. In detti rispetti si evidenzia che, relativamente alla notifica degli atti amministrativi e tributari, fino all’entrata in vigore del citato art. 7 ter., la normativa di riferimento era costituita dalla L. 890/1992 (segnatamente gli artt. 12, per quanto attiene agli atti amministrativi e 14 – a sua volta facente riferimento all’art. 60 DPR 600/73- per ciò che attiene agli atti tributari); dall’art. 137 c.p.c. e dal comma 161 dell’art. 1 della legge 296/2006ii . Residuavano invece significative riserve, pur nella vigenza dell’art. 149 bis c.p.c., sulla validità delle notifiche pec degli atti tributari atteso che l’art. 48 del CAD iii non appariva idoneo a fondare un pilastro normativo sufficientemente solido in favore della notificabilità a mezzo pec di detti atti.iv Il novellato art. 60 DPR 600/73 facultizza la notificazione a mezzo pec degli atti tributari relativi ai tributi locali (inclusi gli avvisi di accertamento) , dettaglia una minuziosa procedura in caso di pec satura o invalidav e, contestualmente, elimina l’obbligo di notificare gli atti della riscossione esclusivamente a mezzo pec, reintroducendo, quindi, e a partire dal 03.12.2016, la mera facoltà per l’agente della riscossione di ricorrere a tale tipologia di notifica.

Da ultimo, con decreto legislativo n. 217/2017 pubblicato nella G.U. del 12.01.2018 ed entrato in vigore il 27.01.2018 la notificazione a mezzo pec è stata estesa alle ingiunzioni ex art. 2 RD 639/1910.vi

Criticità applicative e giurisprudenza.

Una volta riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degi atti tributari in genere si è posto il problema del “formato” da adottarsi dall’agente della riscossione e dagli enti impositori perché la notifica possa ritenersi valida e legittima.

L’unico formato in grado di garantire l’autenticità, il contenuto, l’integrità e la provenienza del documento, è rappresentato dal PDF/A, che munito di firma digitale va a costituire il più noto formato .p7m. Qualora l’atto non sia in detta estensione, dovrà ritenersi nullo ed improduttivo di effetti giuridici.

Non si potrà invocare la “sanatoria per raggiungimento dello scopo” di cui all’art. 156, c.p.c., non venendo in discussione la legittimità della notifica ma stessa validità o invalidità del provvedimento inoltrato attraverso il messaggio di posta elettronica.vii

In questo senso si è consolidato un pressoché unanime orientamento giurisprudenziale da parte delle CCTTPP viii

La notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo pec non è valida se il file è con estensione “.pdf” anziché “.p7m”, in quanto non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m” (in questo senso Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Nell’Emilia sentenza n. 204 depositata in data 31 luglio 2017, con la quale è stata dichiarata la nullità di alcune cartelle esattoriali, la cui notifica era stata eseguita a mezzo pec con file allegato in formato “.pdf” anziché in formato “.p7m”. Conforme CTP Campania Napoli Sent. 15193/2016).

Il testé citato arresto giurisprudenziale ha puntualizzato inoltre che con la notifica via pec in formato “.pdf” non viene prodotto l’originale della cartella, ma una sola copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale; solo l’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la c.d. “ busta crittografica” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica della firma e la chiave per la sua verifica, può attestare la certificazione della firma; in difetto di detta estensione del file, la notificazione a mezzo pec non è valida con conseguente annullamento della cartella notificata.

La C.T.P. di Pisa, con la recente sentenza n° 531/17, depositata in data 01.12.2017, ha stabilito che la notifica dell’atto proveniente dall’Agenzia della Riscossione, effettuata a mente delle modalità via PEC, è giuridicamente inesistente se “avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di PEC contenente il file dell’atto con estensione PDF, anziché P7M, in quanto è priva di firma digitale e inoltre non garantisce la immodificabilità e la integrità del documento informatico”. (C.T.P. di Napoli, n° 611/16, C.T.P. di Lecce, n° 1817/16, C.T.P. di Milano, n° 1023/17, n° 1638/17, C.T.P. di Salerno, n° 4123/17)

Siffatto orientamento ha trovato ulteriore conforto nella recente pronunzia in appello resa dalla CTR della Campania – sez. XI – con sentenza n. 9464 del 9.11.2017 che, confermando la pronunzia di primo grado, ha statuito che: la notifica via PEC necessita che il documento trasmesso rechi l’estensione .p7m: solo in tal caso si sarebbe stati di fronte a un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza”.

Il D.Lgs. N°82/2005 in particolare l’art. 21, comma 1 e 2, stabilisce che esclusivamente “il documento informatico”, il quale “contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” è munito di quelle “caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. Non solo: nel successivo art. 23, comma 1, il Legislatore ha espressamente previsto che “le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”. In altri termini, la semplice trasmissione dell’atto impositivo ( in formato .pdf, ossia “la copia per immagine su supporto informatico”, come descritta dal citato comma 2 dell’art. 22, in assenza dunque di c.d. firma digitale (art. 24 CAD), determina un insanabile vizio di notifica (c.d. inesistenza giuridica della notifica e non semplice nullità), in quanto solo il formato .p7m garantisce la “genuinità” del contenuto dell’atto esattoriale inviato al destinatario.


Note

iAl fine di potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)“.

ii “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni Incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”

iii “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta

ivSi veda sul punto l’articolo “I profili di illegittimità connessi alla notifica a mezzo pec degli atti della riscossione” a cura del Dr. D. Brancale http://www.danielebrancale.it/news-ed-approfondimenti/i-profili-di-illegittimit%C3%A0-connessi-alla-notifica-a-mezzo-pec-degli-atti-della-riscossione.html

vSe la casella di posta elettronica risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della societa’ InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l’ufficio inoltre da’ notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

viPer ulteriori approfondimenti si rimanda all’art. “Al via la notifica pec delle ingiunzioni di pagamento” a cura di C. Carpenedolo-https://www.carpenedocristina.com/al-via-la-notifica-via-pec-delle-ingiunzioni-di-pagamento/

viiVedi articolo citato in nota IV

viiiCTP di Varese, sentenza n. 416/2017, depositata il 25.09.2017.“La Commissione in riferimento all’eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l’orientamento che sta divenendo ormai maggioritario, (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci la prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale.”.CTP Salerno, sentenza n. 4124/2017, depositata il 25.09.2017.“Tuttavia, affinché la notifica via pec sia valida, è necessario che vi sia la certezza legale della conoscibilità degli atti e, soprattutto, che sia provata la corretta esecuzione del procedimento di notifica..(..)..In conclusione, la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec sottoscritto digitalmente e cioè avere un’estensione del file in .p7m.”.CTP Latina, sentenza n. 21096/7/16, depositata il 26.09.2016.“Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec (ma anche degli altri atti emessi dall’Agente della riscossione e/o dalle Agenzie delle Entrate), come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell’amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale.  Come sopra detto, con la Pec è trasmesso al contribuente non l’originale della cartella di pagamento, ma solo una copia informatica, peraltro priva di alcuna attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale. Detta copia, quindi, non può assumere alcun valore giuridico perché non garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto e per tutto, all’originale che, in questo caso, resta nelle mani di Equitalia. Invece, con la notifica a mezzo di raccomandata a.r., l’originale finisce sempre nelle mani del contribuente. Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia.”.

CTP Messina, sentenza n. 4632/12/17, depositata il 13.07.2017.“In tal senso, va rilevato, con riguardo al caso di specie, che la mera stampa cartacea delle ricevute depositate da Riscossione Sicilia Spa, è sprovvista di attestazione di conformità apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, come previsto dall’art. 23 D. Lgs. n° 80/2005, sicchè i documenti in questione sono privi di valenza probatoria. Peraltro, osserva la adita Commissione che la notificazione in questione , risulta avvenuta con file della cartella che interessa in formato pdf piuttosto che in formato .p7m, quest’ultima soltanto garantendo l’integrità ed immodificabilità del documento informatico e la identificabilità del suo autore e, dunque, la paternità dell’atto.” CTP Savona, sentenza n. 101/17, depositata il 10.02.2017.“Sull’annullamento dell’intimazione di pagamento, stante il fatto che la materia trattata è stata recentemente introdotta e non vi è giurisprudenza univoca a tal riguardo, questa Commissione ritiene che nel caso in esame la Società, abbia con una perizia tecnica seppur di parte, attestato che dall’esame dei documenti inviati via PEC da Equitalia Nord spa, scrupolosamente analizzati, si conclude che gli stessi sono del tutto carenti di quelle procedure atte a garantirne la genuina paternità, nonché mancanti della firma informatica e/o digitale, e non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate (per quanto concerne la firma digitale vedasi quanto previsto dalla Legge n. 59 del 1997, dal Decreto di attuazione n. 513 del 199 poi confluito nel Decreto n. 445 del 2000, dal Decreto Presidenziale del febbraio 1999 modificato ed integrato dal dpcm 13 gennaio 2004, nonché dalla Direttiva 1999/93/CE recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002 e dal regolamento di attuazione DPR n. 137 del 7 aprile 2003.).”.CTP Varese, sentenza n. 416/2017, depositata il 25.09.2017.La Commissione in riferimento all’eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell’intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l’orientamento che sta divenendo oramai maggioritario (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/16, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017 e Milano 1638/17) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale.”.CTP La Spezia, sentenza n. 415/2017, depositata il 05.10.2017.La Commissione, quindi, accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf”, privo dell’estensione “.p7m” (che è quella che rende valido il documento firmato digitalmente), aderisce a quell’orientamento espresso da ormai numerose C.T .P . (vedi i richiami effettuati dalla ricorrente) in base al quale deve ritenersi che la forma di notificazione/comunicazione in concreto realizzata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.Inoltre quale ulteriore profilo di illegittimità, va confermato come dall’esame degli atti come notificati sia mancata una legittima attestazione della conformità della cartella notificata all’originale, con la conseguenza che sussiste un ulteriore profilo di invalidità della notificazione per posta elettronica certificata.CTP Frosinone, sentenza n. 869 del 01 dicembre 2016.“Giova affermare che la nullità della cartella di pagamento (nel nostro caso dell’intimazione di pagamento e cartelle presupposte) notificata con posta elettronica certificata deriva dal fatto che il messaggio email non contiene l’originale dell’atto di Equitalia, ma solo una copia priva di attestazione di conformità (CTP Lecce n. 611 del 07-07-2015).Le cartelle di pagamento di Equitalia notificate tramite PEC sono nulle.  La posta elettronica certificata, infatti, non offre garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, perché non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica, priva peraltro di alcuna attestazione di conformità.”.


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