La notifica via P.E.C. e l’ord. Cass. n. 29548/2022: cenni introduttivi e problematiche
Sommario: 1. Cenni introduttivi: l’efficacia e l’utilità della funzione della P.E.C. per notificare telematicamente gli atti impositivi – 2. L’ordinanza Cass. n. 29548 del 10 ottobre 2022: novità e problematiche interpretative – 3. Conclusioni
1. Cenni introduttivi: l’efficacia e l’utilità della funzione della P.E.C. per notificare telematicamente gli atti impositivi
I Giudici di legittimità, con orientamento costante, hanno privilegiato la funzione della p.e.c. rigettando tutti i dubbi relativi all’efficacia della notifica degli atti per via telematica, “con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo della notifica (…) priva di significativo rilievo la presenza di meri vizi di natura procedimentale (…), ove l’erronea applicazione della regola processuale non abbia comportato (ovvero, come nella specie, non sia stata neppure prospettata) una lesione del diritto di difesa, oppure altro pregiudizio per la decisione” (cfr. Corte di Cass. SS.UU, sent. n°23.620 del 28 settembre 2018, punto 5.1).
In precedenza, con la sentenza 7.665 del 18 aprile 2016, sempre le Sezioni Unite hanno sancito che “il risultato dell’effettiva conoscenza dell’atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l’indirizzo di p.e.c. (…), determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla p.e.c.. Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”.
A ulteriore conferma, sempre nel 2016, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la notifica telematica consente pienamente la conoscibilità effettiva dell’atto da notificare, in quanto tale modalità di notifica è “sostanzialmente equipollente” a quella ottenibile con i meccanismi ordinari (cfr. Corte Cost., sent. n°146/2016). In ogni caso, giova anche ricordare l’art 4 del DPR n. 68/05, comma 1, che prevede, in via generale, che: “La posta elettronica certificata consente l’invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge”.
Invero, dall’analisi delle disposizioni che disciplinano l’utilizzo della posta elettronica certificata emerge, quindi, che l’invio di un documento informatico compiuto tramite p.e.c. e indirizzato verso la p.e.c. di riferimento del destinatario, equivale, a tutti gli effetti, alla notifica tramite posta.
2. L’ordinanza Cass. n. 29.548 del 10 ottobre 2022: novità e problematiche interpretative
Va premesso che l’elemento discriminante tra notifica nulla e notifica inesistente è che, nel primo caso, la costituzione o l’opposizione del destinatario dell’atto di fatto sana il vizio (per il principio secondo cui, così facendo, si dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo), a differenza di quanto avviene nel caso dell’inesistenza, quando non può esservi alcun tipo di sanatoria, poiché si è dinanzi all’impossibilità di qualificare un atto come giuridico o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tali che per l’ordinamento l’atto giuridicamente non esiste ed è irrilevante.
Ebbene, in tema di notificazione di atti esattoriali effettuata tramite p.e.c., occorre soffermare l’attenzione sul dettato dell’art. 3-bis della Legge n. 53/1994, al comma 1, secondo il quale: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
D’altronde, l’ordinanza n°4.505/2019 della Corte di Cassazione (depositata il 14 febbraio 2019), sancisce che “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (…) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.
Orbene, con l’ordinanza n°29.548 del 10 ottobre 2022, la Suprema Corte, trovandosi a decidere sulla validità della notifica di un atto processuale eseguita dall’Ente di riscossione a mezzo p.e.c. da un indirizzo che non era ricompreso tra quelli nei pubblici elenchi, si è pronunciata per la “nullità della notifica” – e non per l’inesistenza, come pure aveva deciso nel recente passato – poiché difforme dalle disposizioni di cui all’art. 3 – bis, comma 1, Legge n. 53/1994.
Ne consegue che la declaratoria di “nullità” fa scaturire, come già anticipato, l’assioma secondo cui la costituzione in giudizio del destinatario della notifica determina la sanatoria del difetto di nullità. In realtà, già la Cassazione, con ordinanza n°3.093 del 10 febbraio 2020, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Detta ordinanza tiene presente anche una precedente precisazione che l’elencazione dei Pubblici Registri non è esclusiva ma tassativa e fondata sulla pubblica riconducibilità dell’indirizzo al soggetto (cfr. Cassazione, ordinanza n°17.346 del 27 giugno 2019), e in considerazione che la derivante illegittimità della notifica non è suscettibile di sanatoria (Cassazione, sentenza n°3.709 dell’8 febbraio 2019).
3. Conclusioni
In conclusione, va rilevato che la notifica, laddove sia effettuata tramite p.e.c. soggiace al rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e necessariamente opera per il tramite dei soli “domicili digitali” riconosciuti dalla normativa vigente.
Con la pronuncia dello scorso ottobre, sembra che la Cassazione non voglia dare importanza al fatto che il destinatario debba, tramite la consultazione dei pubblici registri, essere messo in condizione di conoscere con certezza la provenienza dell’atto tributario.
Sotto questo punto di vista, la rintracciabilità del mittente sembra non essere più un requisito formale indispensabile, volendo dare prevalenza al fatto che, in ogni caso, il destinatario è riuscito ad esercitare in ogni caso il proprio diritto di difesa.
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Dal 2014 svolgo la professione forense presso il Foro di Napoli, in ambito civile.Nel 2015 ho collaborato, insieme ad altri, al Manuale di diritto d’autore curato dal Prof. Fabio Dell’Aversana, dedicandomi alla parte relativa ai contratti dello spettacolo.Nel 2017 e nel 2019 ho partecipato all’IGF, rispettivamente di Bologna e di Torino, dove ho trattato il tema dell’identità e della privacy dei minori in Rete, argomento trattato anche al convegno «Insert law to continue» tenuto alla Federico II di Napoli e, nel giugno 2021, nel convegno «La scuola e le sfide del Covid».Nel 2020 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «Il valore della Carta dei diritti di Internet», a cura di Laura Abba e Angelo Alù, con il contributo intitolato: «La sicurezza in Rete e il delicato equilibrio tra vari interessi in gioco» e anche al volume «Stato di diritto, emergenza, tecnologia», edito su Consultaonline a cura di Giovanna De Minico e di Massimo Villone, con il contributo «Coronavirus e principio di uguaglianza: problematiche e spunti».Tra il 2020 e il 2021 ho affrontato il tema dello smart working sia nel breve saggio «Il diritto alla disconnessione: questioni pratiche e possibili tutele», su Rassegna Astrid, 16/2020, poi pubblicato in spagnolo nella Revista de Ciencia de la Legislaciòn, 9/2021, sia, con la Dott.ssa Valentina Sapuppo, nell’articolo «Diritto alla disconnessione: utopia o certezza normativa» pubblicato su e-learning specialist.eu l’8 marzo 2021.Nel 2021 ho collaborato, insieme ad altri, al volume «La Pubblica Amministrazione del futuro. Tra sfide e opportunità per l’innovazione del settore pubblico», a cura di Angelo Alù e di Alessia Ciccarello, con il contributo intitolato: «Discorsi d’odio, social e libertà di espressione: quis custodiet custodes?», argomento trattato anche il 14 maggio 2021 come speaker nell’ambito del ciclo di conferenze «Internet per tutti, a scuola con Isoc».Nel 2023 ho partecipato all'incontro organizzato da Icon’s in Bocconi con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico» nel panel intitolato «Le nuove agorà digitali: trasformazioni della politica e della democrazia», intervenendo nel panel con un intervento relativo a «Le implicazioni dei discorsi d’odio e delle fake news nel dibattito politico».Nel marzo 2024 ho partecipato, al Teatro Polivalente di Bologna, all'evento Reclaim the Tech 2024: Laboratorio «Tecnologie, democrazia, dati: tra abusi (dis-)informazione e strategie di resistenza» in questo laboratorio ho parlato dell’impatto della disinformazione in politica per il tramite delle tecnologie.Nel giugno 2024 ho preso parte alla VI Conferenza internazionale e Summer school dell’Associazione “Per l’Europa di Ventotene” (9-14 giugno 2024): nella manifestazione, organizzata dal Prof. Andrea Patroni Griffi, sono intervenuto come speaker nel panel intitolato «Il federalizing process europeo e i processi federali negli Stati membri: quale regionalismo in Europa e per l’Europa?», con un intervento intitolato «Integrazione europea e autonomie territoriali: auspici e problematiche sul ruolo sovranazionale delle Regioni» segnalando come la partecipazione multilivello delle Regioni alle politiche comunitarie può essere utile sia per rafforzare l’unità e la partecipazione con un approccio inclusivo, ma anche un utile raccordo da parte di Enti maggiormente vicini ai cittadini, per far percepire l’Europa meno lontana.A ottobre 2024 ho partecipato presso l’Università di Trento alla conferenza annuale di ICON'S Italia “Lo stato delle transizioni”, moderando il panel panel intitolato “La democrazia nella Rete, la Rete per la democrazia: intelligenza artificiale e uguaglianza nelle politiche eurounitarie”.
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