La nullità del matrimonio civile
Nullità matrimonio: tutto ciò che devi sapere
Il matrimonio, in presenza di determinate ipotesi tassativamente elencate dal codice civile, può essere ritenuto invalido, o meglio, a seconda della gravità, nullo o annullabile e si parla quindi di nullità del matrimonio.
Nel dettaglio, può essere ritenuto invalido quando: – viene celebrato in violazione di uno dei requisiti richiesti (artt. 84 – 89 c.c.); – il consenso prestato è il frutto di violenza o minaccia (art. 122 c.c.); – il consenso sia effetto di un errore sull’identità fisica o sulle qualità personali dell’altro; – gli sposi abbiano convenuto tra loro di non instaurare alcuna comunione coniugale, o meglio abbiano simulato al solo fine di trarne altre utilità (art. 123 c.c.).
Nullità matrimonio: le conseguenze
In presenza delle ipotesi summenzionate, dunque, si attesta la nullità del matrimonio, con effetto retroattivo, quindi come se non fosse stato mai celebrato.
Invero, il cosiddetto matrimonio putativo (considerato valido da uno o da entrambi i coniugi) produce i suoi effetti sino alla pronuncia giudiziale.
Rispetto ai coniugi, quando sia stato celebrato in buona fede (ignorando la causa di invalidità) oppure con consenso estorto con violenza/timore da cause loro esterne. Il Tribunale, in tali casi, può anche disporre la corresponsione dell’assegno per alimenti, per un periodo non superiore a 3 anni.
Diversamente, se solo uno dei due coniugi era in buona fede al momento del consenso, quest’ultimo avrà il diritto di ottenere (in quanto gli effetti del matrimonio putativo si producono nei suoi soli confronti) una congrua indennità e gli alimenti.
Se entrambe le parti erano in male fede, invece, gli effetti del matrimonio putativo non si produrranno affatto.
Rispetto ai figli, il matrimonio putativo produce i suoi effetti, seppur celebrato in mala fede da entrambe i coniugi.
Per quanto riguarda l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento è interessante rilevare che, secondo una recente ordinanza della Suprema Corte, la n. 11553/2018, lo stesso viene meno nel caso in cui il matrimonio concordatario venga dichiarato nullo.
Nullità del matrimonio: la sentenza ecclesiastica
Nel caso di matrimonio concordatario, celebrato in Chiesa, la nullità del matrimonio viene dichiarata dal Tribunale ecclesiastico.
Per far sì che la stessa produca i suoi effetti nell’ordinamento civile è necessario che si proceda alla delibazione della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’Appello competente per territorio, ovvero la Corte di Appello nel cui distretto di trova il Comune dove il matrimonio concordatario è stato celebrato.
Nello specifico, il procedimento di delibazione permette alle sentenze canoniche di trovare ingresso nell’ordinamento italiano e di produrre gli effetti giuridici.
Il procedimento può essere: – camerale, se le parti congiuntamente depositano il ricorso volto a richiedere che la sentenza canonica, dichiarativa della nullità matrimoniale, sia produttiva di effetti giuridici nell’ordinamento italiano; – ordinario, nel caso in cui sia una sola parte a presentare la domanda, con atto di citazione da notificarsi alla controparte.
Accertata la sussistenza delle condizioni previste per legge, dunque, la Corte d’Appello deliba la sentenza canonica, o meglio dichiara nullo il matrimonio anche per l’ordinamento civile.
La sentenza canonica di nullità delibata dovrà essere poi trascritta nei registri dello Stato civile.
Per procedere con l’annullamento del matrimonio ecclesiastico si ricorre alla Sacra Rota.
Per procedere alla delibazione questi sono i documenti richiesti: – Copia integrale e autenticata dell’atto di matrimonio religioso (occorre la fotocopia autenticata del libro dei matrimoni, da richiedere alla parrocchia dove furono celebrate le nozze); – Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui esso fu celebrato; – Domanda per l’esecutività della sentenza agli effetti civili con sottoscrizione della parte autenticata dal Comune o dal parroco; – Ricevuta del versamento, tramite bonifico bancario a favore del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
Nullità matrimonio: cosa succede nel caso di una convivenza prolungata?
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, con sentenza del 17.07.2014 n. 16379, dipanato una questione dibattuta in merito alla delibazione delle sentenze di nullità di matrimonio, pronunciate dal Tribunale ecclesiastico, nel caso di convivenza protratta per almeno 3 anni.
In merito, hanno statuito che non può essere dichiarata efficace nell’ordinamento italiano la sentenza stessa, per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal Giudice ecclesiastico, per contrarietà all’ordine pubblico. Ciò in quanto, sostiene la Corte di Cassazione, dalla convivenza coniugale per più anni scaturisce una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie di ordine pubblico, quali fonti di diritto inviolabili, di doveri inderogabili di responsabilità, anche genitoriale, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia.
L’eccezione però, va specificato, deve essere sollevata dalla parte interessata nel giudizio di delibazione, a pena di decadenza entro e non oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c., commi 1 e 2.
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Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo discutendo una tesi sperimentale in Diritto Penale Tributario e ha ottenuto il Diploma di Specializzazione in Professioni Legali preso la medesima Università.
Al termine del percorso post laurea ha svolto un tirocinio presso gli Uffici della Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha conseguito un Diploma in Diritto Tributario Europeo ed Internazionale, ha frequentato un corso telematico in Diritto Penale Internazionale organizzato dalla School of Law della Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio (USA) e ha inoltre frequentato il Master biennale in Difensore Tributario organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi.
Negli anni ha maturato una specifica competenza in tema di Diritto internazionale, Diritto immobiliare Diritto tributario, Diritto dell’Immigrazione, nonché in tema di reati fiscali ed reati economici. Approfondito il settore dell'assistenza alle imprese e specificamente dell’auto-imprenditorialità (valido strumento per la creazione di opportunità professionali giovanili), fornisce specifica assistenza in tema di Start-up, Start-up innovative ed internazionalizzazione delle PMI, in stretta correlazione con la nuova normativa italiana in tema di microcredito e mentoring.
Di lingua madre italiana, parla fluentemente la lingua inglese e conosce la lingua francese.
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