La nuova dimensione familiare nel mutato quadro socio-giuridico
Se il diritto ha, come si spera, un fondamento nella morale, è forse prezzabile la vita di un uomo e, in ipotesi, in che termini può essere valutata?
In ossequio al comune senso di equità, la risposta dovrebbe essere negativa, poiché ricorrendo a numeri e cifre, si sfocerebbe nell’offesa al decoro della persona che non è equiparabile ad un bene di consumo.
Quanto premesso si inserisce nell’apprezzamento delle esigenze individuali del singolo, non comprimibili in virtù di supremi interessi istituzionali.
In tale ottica, può dirsi in crescita, il processo di avvicinamento tra i settori del diritto di famiglia e della responsabilità civile, avviatosi anche alla luce delle diverse evoluzioni giurisprudenziali. Dalla famiglia alla persona, questo il percorso che fa da sfondo al cambiamento di prospettiva sia in giurisprudenza che in gran parte della dottrina. L’integrazione di due settori apparentemente lontani, in un’ottica solidaristica a tutela del soggetto prevaricato, hanno una importante conseguenza.
I coniugi si fronteggiano, ormai, in una lotta di diritto e di diritti, in cui non sono più in gioco soltanto le sorti del matrimonio, ma anche le pretese risarcitorie attivabili da chiunque contro chiunque.
Il valore dell’individuo è, dunque, al centro di questo rinnovato panorama socio-giuridico.
Dunque, la violazione dei doveri coniugali, per rilevare nel settore della colpa aquilana deve atteggiarsi per la incisiva intollerabilità, in quanto in grado di generare non un qualsiasi danno, bensì un danno ingiusto, allegato e provato dalla parte che lo invoca.
Si parla di dignità della persona, allora, quale bene insostituibile e inattaccabile intrinseco in ogni essere umano, a prescindere dal contesto in cui lo stesso esprima le proprie prerogative e potenzialità.
E anzi, la famiglia è considerata il nucleo entro cui sviluppare quelle specifiche potenzialità.
E’ bene sottolineare poi che tutto quanto sopra detto sembrerebbe il punto d’approdo di una più ampia concezione e tutela della persona (in particolare nell’alveo del diritto di famiglia).
Infatti, il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina una lesione di quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e tutela e da cui deriva, al di là delle misure sanzionatorie tipiche previste dal diritto di famiglia, un danno ingiusto.
Si è dunque qui al cospetto di situazioni in cui la riforma del diritto di famiglia si inserisce in un profondo mutamento delle relazioni (non solo familiari) che fa del singolo l’unico artefice del proprio destino all’interno di un panorama di assoluta autonomia nelle scelte esistenziali; sul cui sfondo sono del tutto sparite le tracce di quell’indirizzo paternalistico di cui era pervaso l’originario impianto codicistico.
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Marta Pignatiello
Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Istituzioni di Diritto Romano, ha intrapreso poi la pratica forense nell'ambito del diritto civile, certa da subito del percorso scelto. Trasferitasi a Torino, ha proseguito il proprio percorso, iscrivendosi presso il Consiglio dell'Ordine dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo del Foro di Torino.
Da sempre appassionata di diritto internazionale e tutela dei diritti umani.
Di lingua madre italiana, conosce la lingua inglese e i fondamenti di quella francese.