La nuova legge contro il traffico di organi umani
Il 23 Novembre 2016 , la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la proposta di legge “Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonché alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi “, già approvata all’unanimità dal Senato il 4 Marzo del 2015, volta ad introdurre nel codice penale l’art. 601-bis, disciplinante il delitto di traffico di organi prelevati da persone viventi.
Il disegno di legge comprende quattro importanti articoli.
L’articolo 1 introduce nel sistema penale nazionale l’art. 601-bis, comprensivo di due commi: il primo prevede la pena della reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro per chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista, procura o tratta organi o parti di organo prelevati da persona vivente e la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione nell’ipotesi in cui l’agente sia un esercente la professione sanitaria ; il secondo comma punisce con la pena della reclusione da tre a sette anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro le condotte di organizzazione e propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi e quella di pubblicazione o diffusione, con qualsiasi mezzo, di annunci finalizzati al suddetto scopo.
L’articolo 2 introduce una modifica al reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod.pen. prevedendo un’aggravante nel caso in cui l’associazione sia finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persone viventi, di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi di soggetto vivente; il delitto aggravato comporta l’applicazione della pena da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda si tratti dell’attività di promozione, costituzione o organizzazione dell’associazione a delinquere, o di semplice concorso nella stessa.
L’articolo 3 coordina l’introduzione della nuova disciplina con la disposizione dettata dall’art. 22-bis della legge n. 91 del 1999 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, prevedendo un aumento di pena per la condotta di mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da persona vivente e l’abrogazione del comma secondo dell’articolo in esame, con contestuale previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque pubblicizzi la richiesta d’offerta di organi al fine di trarne profitto.
L’articolo 4, sempre per finalità di coordinamento, abroga l’art. 7 della legge n. 458 del 1967, in tema di “trapianto del rene tra persone viventi”, che prevede la reclusione da 3 mesi ad 1 anno e la multa da 154 a 3.098 euro per chiunque svolga attività di mediazione nella donazione di un rene, a scopo di lucro.
Il disegno di legge in esame prende avvio dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta al traffico di organi, sottoscritta dall’Italia nel Marzo 2015. A partire dagli anni Ottanta, il commercio di organi è monitorato con crescente preoccupazione dalle istituzioni scientifiche ed accademiche di tutto il mondo, dalle organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani e da alcune organizzazioni internazionali impegnate nella lotta contro tale dilagante fenomeno.
Sul piano internazionale, le plurime implicazioni bioetiche della disciplina dei trapianti sono state oggetto di regolamentazione da parte del Consiglio d’Europa in due fondamentali strumenti di hard law, ossia la Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e la biomedicina del 1997 ed il Protocollo aggiuntivo sul trapianto di organi e di tessuti di origine umana del 2002.
Detti accordi hanno codificato alcuni principi inderogabili, ed in particolare: la regola in base a cui gli organi utilizzati nell’attività trapiantologica devono derivare da donazioni cadaveriche , mentre le donazioni da viventi, considerate quale valida opportunità aggiuntiva e non sostitutiva della donazione da cadavere, possono provenire solamente da soggetti clinicamente sani, in presenza di un legame di consanguineità o di un vincolo giuridico o affettivo tra donatore e ricevente ; il principio del libero, informato e specifico consenso, espresso in forma scritta o manifestato davanti ad un organo ufficiale ; il divieto di prelevare tessuti od organi da persona vivente minore d’età o da soggetto incapace ed il divieto di commercializzazione del corpo o di sue parti.
Il traffico di organi è divenuto una delle attività più remunerative della criminalità organizzata transnazionale e la Convenzione europea per la lotta a tale crimine costituisce un’importantissima tappa nell’evoluzione del diritto internazionale, in quanto interviene a colmare le lacune esistenti ed a sanare ogni ambiguità attraverso una disciplina chiara ed esaustiva. Dall’ampiezza degli obblighi e delle facoltà di incriminazione dei reati connessi ai trapianti illegali, si evince che la normativa europea intende colpire non solo coloro che in prima persona siano coinvolti nel traffico illecito di organi, ma anche le figure professionali che a vario titolo si prestino a tale pratica, prevedendo anche una particolare responsabilità per le persone giuridiche coinvolte.
L’ordinamento italiano, già prima della proposta di legge oggetto di trattazione, si è occupato delle attività trapiantologiche e delle donazioni di organi e tessuti con una pluralità di provvedimenti normativi. Le implicazioni etiche, giuridiche e medico-legali della materia sono state oggetto di analisi anche da parte del Comitato Nazionale per la bioetica, istituto che ha considerato la donazione di organi finalizzata al trapianto terapeutico, come atto che impone il rispetto del principio di gratuità, su cui si basa l’intero impianto della legge n. 458 del 1967, dedicata al trapianto di reni inter vivos, e della legge quadro sui trapianti n. 91 del 1999, derogatrici al divieto di disposizione del proprio corpo di cui all’art. 5 del codice civile.
La normativa nazionale precedente era però affetta da due limiti fondamentali: in primo luogo, le due leggi sopra menzionate prevedono sanzioni penali esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e del sanitario che si avvale di organi commercializzati, mentre alcuna misura sanzionatoria è prevista nei confronti di altri soggetti coinvolti nel traffico; secondariamente, la legislazione in esame lascia impunita sia la mediazione a scopo di lucro nell’attività di donazione inter vivos di organi diversi dal rene, sia tutte le altre attività collegate alla conseguente circolazione degli organi trafficati.
La proposta di legge, approvata prima dal Senato e recentemente anche dalla Camera dei deputati, con l’introduzione dell’art. 601-bis mira principalmente a colmare queste lacune e ad integrare la normativa fino ad ora vigente, ampliando l’ambito di rilevanza penale del traffico di organi prelevati da soggetti viventi ed operando una scelta politica criminale più severa di quella adottata dalla Convenzione europea stessa. Tuttavia, è possibile affermare che, se da un lato la novella normativa appare più rigida nel momento in cui opta per la punibilità anche del donatore e del ricevente, dall’altro risulta meno garantista nella misura in cui non tiene conto delle condotte dolose previste dall’art. 8 della Convenzione del Consiglio d’Europa, ossia le attività di preparazione, conservazione, stoccaggio, trasporto, trasferimento, importazione ed esportazione di organi illecitamente prelevati.
Al di là dei dubbi in merito ad una legge non del tutto perfetta, si auspica che l’introduzione, all’interno del sistema penale nazionale, del nuovo delitto possa servire da deterrente nella lotta ad un fenomeno disumano ed allarmante, una vera e propria tratta di esseri umani, avente un giro globale di affari stimato in quasi un miliardo e mezzo di dollari e un’impressionante diffusione in Rete. Invero, non si può non concordare sul fatto che si tratti certamente di un deciso passo in avanti nella direzione della tutela dei diritti umani e del rispetto dei principi di legalità, equità e giustizia.
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Dott.ssa Maria Laura Lo Fiego.
Laurea Magistrale conseguita presso l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte di Appello di Roma
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