La nuova legittima difesa ha applicazione retroattiva?
L’inedita legittima difesa, così come modificata dalla Legge 26 aprile 2019, n. 36, si manifesta come una disposizione più favorevole nei confronti di tutti coloro che reagiscono in maniera violenta alle intrusioni nel proprio domicilio o per affrontare un pericolo in atto.
Difatti, il nuovo art. 52 c.p. statuisce che: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. 2 – Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. 3 – Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. 4 – Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.
Si lega a doppio filo con questa norma l’art.55 c.p. secondo comma, rubricato “eccesso colposo”, anch’esso novellato dalla L. 36/2019. Invero, tale disposizione sancisce che “Nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”, così ampliando la portata scriminante precedente.
Inoltre, la L. 36/2019 è intervenuta sulla disciplina civilistica dei predetti istituti, sancendo che nei casi di legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto; di talchè se venisse assolto in sede penale l’autore del fatto, costui non sarebbe obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto.
Ed ancora, si prevede che nei casi di eccesso colposo venga riconosciuto al danneggiato il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.
Per quanto riguarda l’ applicazione di tali precetti a casi anteriormente commessi, la Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata per la prima volta a pronunciarsi.
Alla base del ragionamento della Corte assume rilievo il principio di irretroattività della legge successiva sfavorevole al reo e contestualmente l’applicazione retroattiva della legge più favorevole, espresso nell’art. 2, quarto comma c.p.
La disposizione più favorevole non va individuata in astratto, confrontando le norme succedutesi nel tempo, in relazione alla loro astratta cornice normativa, bensì in concreto, considerando tutte le conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione al caso specifico.
A tal proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 394/2006, ha evidenziato che il principio di retroattività della norma penale più favorevole non è coperto dall’art. 25, secondo comma Cost., ma dal principio di uguaglianza di cui all’art. 3, primo comma Cost., per il quale “il medesimo fatto” deve ricevere medesimo trattamento sanzionatorio, a prescindere dalla legge vigente al momento di quel fatto, se successivamente modificata in direzione più favorevole.
Quindi la Corte segnala il diverso livello di copertura costituzionale: mentre il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole è assolutamente inderogabile, quello di retroazione della norma favorevole, fondato sul principio di uguaglianza, è suscettibile di legittime deroghe se giustificate dal canone della ragionevolezza.
In osservanza di ciò, il giudice, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare i frammenti normativi delle due leggi secondo il principio del favor rei; se operasse in tal modo, violerebbe il principio di legalità in quanto applicherebbe una fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore.
Per completezza espositiva, è necessario sottolineare che il principio del favor rei, che regola le norme di diritto penale sostanziale, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata dalle norme processuali, poiché essa è regolata dal principio tempus regit actum.
Posto ciò, la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con sentenza n. 28782 del 2 luglio 2019, rispondendo positivamente al quesito ad essa posto, ha rinviato alla corte d’appello per una nuova valutazione di un caso di eccesso colposo di legittima difesa nell’ambito di un litigio tra due vicini di casa con percosse e pugni.
Infatti la S.C. ha ritenuto che, essendo l’aggressione avvenuta nel giardino dell’imputato, è possibile l’applicazione della riforma della legittima difesa in quanto va considerato il concetto del grave turbamento, ovvero un elemento di maggiore vantaggio per il reo previsto dal novellato art. 55 c.p., in quanto esclude la colpevolezza di chi abbia reagito in balìa di questo influsso ad una situazione di pericolo in atto.
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