La nuova negoziazione assistita

La nuova negoziazione assistita

Lo scorso 18 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 rubricato: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché’ in materia di esecuzione forzata». La finalità di tale decreto è quella di riformare i processi in materia civile riducendo in modo significativo le tempistiche processuali in virtù degli impegni assunti dall’Italia con il PNRR.

Con riferimento al procedimento di negoziazione assistita, introdotto con il d.l. 132/2014 e convertito nella l. 162/2014, le modifiche hanno una duplice natura: di carattere sostanziale le riforme che ampliano la portata applicativa di tale procedimento, le misure in ambito finanziario, la valorizzazione dell’attività istruttoria in tale procedura ed il potenziamento della negoziazione in tema di crisi familiare. Di natura formale invece le innovazioni riguardanti le modalità telematiche di svolgimento della negoziazione assistita, la semplificazione della procedura e l’armonizzazione di tale istituto con le altre forme di ADR.

Ambito di applicazione della nuova procedura di negoziazione assistita – L’art. 9, lettera c) del D.L. n. 149/2022 prevede che anche le controversie individuali di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c., sinora escluse dall’ambito di applicazione, possono formare oggetto di negoziazione assistita, ferma restando la congiunta facoltà di attivare le altre tipizzate modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva con l’adesione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ex art. 412-ter c.p.c. La l. n. 206 del 2021 precisa che laddove alla negoziazione assistita in materia di lavoro segua la conciliazione il relativo accordo dovrà essere valido ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113, quarto comma, c.c. A riguardo si è inoltre precisato che tale accordo dovrà essere trasmesso ad uno degli organismi deputati alla certificazione dei contratti di lavoro previsti dall’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Quanto invece alla negoziazione in tema di crisi familiare l’art. 9 lettera i) introduce, conformemente ai criteri contenuti nella lettera u) dell’art. 1, co. 4 l. n. 206 del 2021, modifiche all’articolo 6 riconoscendone l’esperibilità della negoziazione assistita nelle seguenti aree prima precluse ed in particolare:

– la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione;

– la possibilità di ricorrere a tale procedimento al fine di raggiungere una soluzione consensuale tra i genitori con riferimento alla: disciplina e le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio; disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio; modifica delle condizioni già determinate nelle procedure di cui ai punti 1 e 2; determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente; determinazione degli alimenti, ai sensi dell’art. 433 c.c.; modifica delle determinazioni di cui ai punti 4 e 5.

L’attività di istruzione stragiudiziale – L’art. 9, lettera g) ammette – richiamando sul punto il dettato delle lettere s) e t) del comma 4 dell’unico articolo della l. n. 206 del 2021 – “la possibilità di svolgere, nel   rispetto   del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione  di tutti gli  avvocati  che  assistono  le  parti  coinvolte,  attività istruttoria, denominata «attività di istruzione stragiudiziale», consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da parte di  terzi  su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia  e  nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all’articolo 2735 del codice civile, la  verità  di  fatti  ad  essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente”.

Onde favorire la soluzione conciliativa della lite ed in un’ottica di tutela delle parti, la riforma richiede in tale fase sia l’accordo delle parti ma anche il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti anche ai fini dell’acquisizione ed utilizzo delle dichiarazioni testimoniali resa dai terzi ovvero nel caso in cui venga deferito l’interrogatorio formale con finalità confessoria. Si prevede inoltre il rispetto del principio del contraddittorio anche con riferimento alle modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni delle parti e dei terzi, previa redazione di appositi capitoli o articoli concordati e con la previsione che la sottoscrizione delle parti o dei terzi dovrà seguire la lettura delle dichiarazioni verbalizzate. Nel caso in cui un soggetto rifiuti di rendere le proprie dichiarazioni la riforma consente alla parte che ne ha interesse di chiederne l’audizione davanti al giudice attivando così un procedimento di istruzione preventiva (ex art. 693 ss. c.p.c.). Inoltre, la condotta della parte che si sottrae all’interrogatorio rileverà ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, 2 co., c.p.c. Parimenti, laddove si rendessero dichiarazioni false nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita si prevedono responsabilità penali (in particolare reato di false dichiarazioni) in capo al soggetto dichiarante. Infine, quanto alla valenza probatoria delle prove precostituite e costituende raccolte nell’ambito dell’attività di istruzione stragiudiziale le stesse saranno utilizzabili e valutabili liberamente dal giudice ex art. 116 c.p.c. nel successivo giudizio iniziato o proseguito dopo il tentativo infruttuoso della procedura di negoziazione assistita.

Gli aspetti finanziari – In analogia a quanto previsto in caso di accordo di mediazione ai sensi dell’art. 17, terzo comma, d.lgs. 28/2010 anche per l’accordo di conciliazione si prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il Testo Unico degli Strumenti Complementari (TUSC) – È ancora stabilito all’art. 1, comma 4, lett. b), l. n. 206 del 2021 che la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, eccezion fatta per l’arbitrato, venga armonizzata e raccolta in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire. L’obiettivo che tale riforma si pone è dunque quello di agevolare, incentivare e promuovere l’accesso alle forme di varie forme di strumenti stragiudiziali alternativi di risoluzione delle controversie, specie qualora il ricorso a detti strumenti costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Modalità telematica – La lettera p) dell’art. 1 della l. n. 206 del 2021, recepito poi lettera d) dell’art. 9 del D.L. n. 149/2022, dispone che “le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto”. Tale possibilità, ammessa anche solo parzialmente e non per l’intero procedimento di negoziazione assistita, dovrà in ogni caso garantire la reciproca udibilità e visibilità delle parti collegate. Al fine di preservarne la genuinità delle dichiarazioni e di assicurare al terzo la piena verificabilità delle modalità con cui le sue dichiarazioni vengono acquisite le dichiarazioni rese dai terzi, ad esempio nell’ambito dell’attività di istruzione stragiudiziale, non potranno essere acquisite per via telematica ma dovranno farsi necessariamente in modalità analogica e in presenza delle parti e degli informatori. Tale divieto non opera, invece, per le dichiarazioni confessorie di cui all’articolo 4-ter, che possono essere acquisite sia in modalità analogica che su documento informatico. In tal caso l’atto deve essere sottoscritto digitalmente dalla parte e dall’avvocato che l’assiste nella sua formazione. In caso di sottoscrizione analogica la firma dell’avvocato vale anche quale certificazione dell’autografia della parte assistita, certificazione non richiesta per l’atto firmato digitalmente dalla parte. All’esito della negoziazione assistita la copia dell’eventuale accordo raggiunto potrà essere trasmesso telematicamente al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto ovvero presso il Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.

Infine, sempre in un’ottica di favorire e semplificare la procedura, le parti potranno ricorrere per la stipula della convenzione ad apposito modello elaborato dal Consiglio nazionale forense.


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Loredana Lidonnici

Avvocato

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