La nuova realtà del lavoro accessorio, piccoli lavori o piccole tutele?

La nuova realtà del lavoro accessorio, piccoli lavori o piccole tutele?

Nato con l’intento di favorire l’emersione di particolari sacche occupazionali che sfuggivano all’imposizione fiscale e contributiva, il lavoro accessorio è una particolare tipologia contrattuale introdotta al fine di regolare, dal punto di vista previdenziale e infortunistico , delle prestazioni d’opera che, per la loro natura occasionale e accessoria, tendevano a essere sottratte a ogni forma di tutela.

Con qualche giorno di ritardo rispetto all’annunciata ” entrata in vigore “,  l’Istituto guidato da Tito Boeri ha emesso la circolare 107/2017 con le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto legge 50/2017 in sostituzione del lavoro accessorio retribuito con i voucher, i quali sono stati aboliti lo scorso 17 marzo.

Con la suddetta circolare, l’INPS detta le regole per la gestione delle due tipologie di lavoro occasionale: il Libretto Famiglia e le «Presto», prestazioni occasionali, così definite dal Presidente INPS Boeri nella relazione annuale.

Le due nuove forme di lavoro occasionale dovranno essere acquistati, gestiti e liquidati esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica appositamente predisposta sul sito istituzionale dell’INPS a partire dal 10 luglio 2017, abbandonando definitivamente l’ex voucher cartaceo.

A seguito del recente passato denso di polemiche, tensioni politiche e caratterizzato anche da un referendum promosso dai sindacati evitato in extremis  con il decreto legge n°50 del 17 marzo, in materia di voucher e di responsabilità solidale negli appalti pubblici pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2017 n. 94 , di fatto, in queste sede si sono tralasciati, tuttavia, gli appelli di chi voleva salvare l’istituto del lavoro accessorio salvaguardandone l’utilizzo per famiglie, mini- imprese nonché sopratutto i moniti di Confindustria.

La alquanto draconiana decisione pare abbia permesso di evitare lo scontro con la realtà datoriale più debole e soprattutto di sfuggire all’inquadramento del rapporto di lavoro subordinato per quelle relazioni caratterizzate dall’occasionalità.

Sebbene questa potesse essere delineata come una prestazione di poco valore , sarebbe necessario prendere atto che nell’ambito di imprese o tra le mura domestiche esistono varie prestazioni occasionali e non continue nel tempo, generate da circostante momentanee e saltuarie.

Durante la presentazione della nuova circolare da parte del Presidente INPS, è stato fortemente sottolineato tra i meriti della nuova normativa l’introduzione , per la prima volta nel nostro ordinamento , di un salario minimo intercategoriale per il lavoro occasionale di 36 euro , corrispondente a quattro ore di lavoro.

Un’ulteriore novità da non sottovalutare è costituita dal nuovo modus operandi che riveste un’importanza non marginale: il passaggio informatico aiuterà l’operatività e la tracciabilità, l’utilizzatore alimenterà preventivamente il proprio portafoglio telematico, versando la provvista destinata a finanziare l’erogazione del compenso l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale e i costi di gestione delle attività a favore del prestatore.

I due nuovi strumenti, uno per famiglie e uno per le imprese, si rivolgono ad una platea di soggetti alquanto ampia, con la grande limitazione delle imprese fino a 5 dipendenti.

Il Libretto Famiglia consente alle persone fisiche di ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per i cd. lavori domestici: giardinaggio, pulizia o manutenzione, assistenza domiciliare alle persone anziane e perfino insegnamento privato supplementare.[1]

La modalità informatica di registrazione è sostanzialmente analoga tra famiglie e prestazioni occasioni fino a 5 dipendenti; ciò che cambia invece è il valore. [2]

I contratti di prestazione occasionale avranno dei rigidi paletti, volti a diminuire il rischio di abusi nel loro utilizzo: non potranno essere utilizzati dalle imprese e dai professionisti con più di 5 dipendenti e dalle ditte che lavorano nel settore edile e nelle attività pericolose (scavi, estrazioni, miniere); potranno accedere a tale fattispecie invece i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 , con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.

Sebbene la differenza economica tra le due nuove prestazioni occasionali sia minima, è invece molto amplia la novità per le famiglie, le quali avevano necessità di trovare formule e metodi chiari per pagare e certificare il rapporto di lavoro posto in essere tra le mura domestiche.

Dal momento che i vecchi voucher avevano allargato il campo d’azione, lo strumento si è prestato a troppi abusi fino alla richiesta di eliminarlo, ma abrogando improvvisamente gli ex voucher, si era registrato un vuoto normativo così ampio da dover immediatamente colmarlo con una nuova disciplina, con buona pace dei Sindacati.

L’eliminazione dei voucher può essere considerata una decisione non condivisibile e molto deludente, soprattutto nell’ambito agricolo, il quale pur essendo stato considerato il nuovo settore a sperimentare il voucher nel 2008, si è sempre dimostrato il settore più incline ad un corretto uso del rapporto in questione.

Sebbene l’uso telematico abbia portato a delle conseguenze positive in termini antielusivi di tracciabilità, sarà necessario trovare dei correttivi urgenti in materia di programmazione delle attività stagionali, di concerto con i sindacati , per non pregiudicare l’utilizzo di questi soprattutto nell’imminente periodo di raccolta settembrino.

Alla luce delle limitazioni molto stringenti introdotte attraverso l’art 54bis, comma 1 del d.l.50/2017 , si prova a scongiurare un uso elusivo degli stessi, e sarebbe , pertanto , necessario riuscire a creare una regolamentazione che permetta di tener conto delle specificità delle numerose fattispecie che ivi rientrano.

É pertanto logico che attraverso il limite ai compensi, si torni alla responsabilità del datore di lavoro di “provare”, in caso di contestazione, l’occasionalità , pena la sanzione della trasformazione del rapporto in lavoro subordinato.


[1]  Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; € 0,25 per il premio assicurativo INAIL; € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

[2]  La misura del compenso , fissata dalle parti, non potrá essere inferiore al livello minimo indicato per legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa ed il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore; l’utilizzatore sarà tenuto alla contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %; premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.

 


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