La nuova riforma del Fallimento: cosa cambierà negli scenari della crisi di impresa

La nuova riforma del Fallimento: cosa cambierà negli scenari della crisi di impresa

La nuova Riforma  del Fallimento: cosa cambierà negli scenari della crisi di impresa.

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017 la tanto attesa riforma della legge fallimentare, con la delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Dopo l’approvazione in Senato dell’11 ottobre, quindi, si mette la parola “fine” a una nuova norma che cambia radicalmente la gestione dell’indebitamento, dell’insolvenza e del fallimento delle aziende e rispecchia maggiormente il moderno ciclo di vita delle imprese. L’obiettivo annunciato è quello di prevenire le crisi e assistere gli imprenditori che si trovano maggiormente in difficoltà.

La nuova riforma mira innanzitutto a garantire un maggiore controllo ed una maggiore prevenzione: le Camere di Commercio saranno chiamate a controllare l’attività ed i conti delle imprese, proprio al fine di evitare la liquidazione.

Dal fallimento alla liquidazione giudiziale

La prima modifica apportata dalla riforma della legge fallimentare è di tipo linguistico e letterale. Viene abbandonata in tutti i testi ufficiali l’espressione “fallimento” e si comincia a usare quella di “liquidazione giudiziale”. Lo scopo è quello di evitare la stigmatizzazione sociale data dal termine “fallimento” e “fallimentare”, che marchiano l’imprenditore come un lavoratore che non sa far fronte ai propri debiti. In realtà, come spiega anche il Ministro Orlando, crisi e insolvenza sono oggi evenienze fisiologiche nel ciclo di un’impresa: vanno prevenute e contrastate al meglio, ma non demonizzate. Tra gli obiettivi del Ministro Guardasigilli c’è anche quello di promuovere una rivoluzione culturale: la crisi di impresa non dovrà essere più collegata alla parola “fallimento” ma alla possibilità di ricominciare.

Con la liquidazione giudiziale, si innesta una soluzione concordataria che dovrebbe portare alla liberazione dai debiti entro 3 anni dall’apertura della procedura.

Nella pratica, con la nuova legge si introduce una fase preliminare e stragiudiziale attraverso la quale l’impresa, affidata a un organismo pubblico, riesca a prevenire la crisi irreversibile e ad adottare tutte le misure necessarie per superare il momento di difficoltà.

Il ruolo più importante sarà affidato alle Camere di Commercio, nel cui ambito è prevista, a partire dalla entrata in vigore della riforma, la nascita di un organo ad hoc che fornirà un servizio specializzato di “composizione assistita della crisi”, che avrà il compito di allertare le imprese in caso di segnali di crisi e di evitare che l’impresa, dopo la fase liquidatoria, cessi la sua attività. Sono previsti premi ed agevolazioni per le imprese che si attivano dopo l’allerta, come la riduzione delle sanzioni per debiti fiscali.

La fase di prevenzione è collegata a quella di composizione assistita della crisi, con l’accordo dei creditori e la supervisione di un giudice specializzato nella trattazione delle procedure concorsuali.

È previsto inoltre, in particolare per le imprese più piccole, un sostegno per facilitare l’accesso al credito e impedire la perdita del possesso dei beni. Addirittura, sarà possibile concedere la garanzia su beni non ancora attuali ma già futuri e determinabili.

Il nuovo Concordato preventivo

Novità importante è quella che riguarda il concordato preventivo, ossia l’accordo che il debitore può trovare con i creditori per evitare lo stato di insolvenza irreversibile. Si rafforza infatti l’ipotesi del concordato in continuità, che prevede l’accettazione di proposte che garantiscano la continuità aziendale e mantengano livelli occupazionali adeguati. Si ammette inoltre il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda, ma solo se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. La liquidazione giudiziale, in ogni caso, viene considerata dalla nuova legge solo un’estrema ipotesi.

La nuova procedura per i gruppi di imprese

In caso di insolvenza di un gruppo di imprese e non di una singola azienda, la riforma della legge fallimentare introduce infine la possibilità di una procedura unitaria con un unico tribunale.

Si tratta di una novità importante per le imprese che fanno capo a un singolo gruppo e a un singolo proprietario, dato che in questo modo è possibile proporre un unico ricorso sia per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per l’ammissione delle imprese al concordato preventivo. Anche in caso di procedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazione e reciproca informazione.

Tutela degli acquirenti delle imprese costruttrici

Non sono rari i casi di privati cittadini che acquistano casa dalle imprese costruttrici e che finiscono col perdere il proprio investimento, in caso di fallimento dell’impresa.

La riforma prevede che le ditte costruttrici stipulino, all’atto della firma del contratto, una fideiussione a garanzia dell’acquirente. Gli atti di compravendita privi della fideiussione saranno considerati nulli e l’attività di controllo verrà affidata ai notai.

Le modifiche al Codice civile

La riforma, naturalmente, non poteva non comportare delle modifiche al codice civile.
Le modifiche, della cui attuazione è incaricato il Governo entro 12 mesi dall’entrata in vigore della norma, sono elencate all’art. 14, della predetta legge di riforma. A tal proposito il Governo, mediante propri decreti, dovrà:

– prevedere l’applicabilità anche alla S.r.l dell’articolo 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli amministratori delle società verso i creditori sociali;

– abrogare l’articolo 2394-bis c.c. (cd. Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali);

– affermare nel codice civile il dovere, sia dell’imprenditore che degli organi societari, di creare strutture interne di rilevazione dello stato di crisi;

– inserire la procedura di liquidazione giudiziale nell’elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali ex art. 2484 c.c.;

– prevedere la sospensione delle cause di scioglimento della società causato dalla perdita del capitale sociale o dalla sua riduzione al di sotto del minimo legale, modificando gli artt. 2484, n. 4 e 2545-duodecies c.c., nonché la sospensione di alcuni obblighi di cui sono onerati gli organi sociali;

– prevedere per le società di capitali la sospensione degli obblighi inerenti: a) alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite (ex art. 2446, co. 2 e 3 a art. 2482-bis co. 4, 5 e 6), finalizzati a ricostituire l’equilibrio tra capitale sociale e patrimonio effettivo, permettendo ai terzi che contrattano con la società di potersi immediatamente rendere conto della situazione economica; b) all’aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al minimo legale, nonostante l’avvenuta riduzione (artt. 2447, 2482-ter c.c.); c) alla gestione della società da parte degli amministratori (art. 2486 c.c.).

– definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l’art. 2486 c.c., recando danni alla società, ai soci, ai creditori e a terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale;

– prevedere l’applicabilità alle S.r.l., anche se prive di organo di controllo, del rimedio della denunzia al tribunale per irregolarità commesse dagli amministratori ex art. 2409 c.c.;

– prevedere per le S.r.l. la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o di un revisore quando, per due esercizi consecutivi, superino i nuovi requisiti dimensionali previsti dalla Legge 115/2017 (attivo o ricavi delle vendite superiori a 2 milioni di euro o 10 unità di dipendenti);

– prevedere per le S.r.l. la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore ove per tre esercizi consecutivi i requisiti dimensionali, di cui al punto precedente, non vengono superati;

– prevedere che in caso di violazione delle disposizioni che obbligano alla nomina dell’organo di controllo, il tribunale competente possa provvedervi, su istanza di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese.


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