La partecipazione alla gara pubblica e regolarità fiscale

La partecipazione alla gara pubblica e regolarità fiscale

Con una nuova pronuncia (T.A.R Friuli Venezia Giulia 246/2018) il giudice amministratico si è pronunciato sul rapporto tra partecipaziome alle gare pubbliche e regolarità fiscale.

La sentenza, dello scorso 11 luglio, ha sancito la legittimità della partecipazione dell’impresa, la quale pur trovandosi in situazione di irregolarità fiscale, abbia comunque inviato antecedentemente alla scadenza del bando, l’ istanza di definizione agevolata dei debiti tributari pendenti, certificati dall’Agenzia delle Entrate, presentata ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193 del 2016.

Per il giudice amministrativo, infatti, la proposizione dell’istanza su richiamata è sufficiente ad esplicare il requisito di regolarità fiscale necessario ai fini della partecipazione della gare cosi come sancito dall’articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. A nulla rileva l’eventuale rigetto dell’istanza ex art 6, d.l n.193 del 2016: infatti il rigetto dell’istanza ha effetto ex nunc e non produce quindi effetto sull’ammissibilità alla gara di cui il bando è scaduto in data antecedente alla sovrascritta istanza (cfr, art. 1 quater, comma 2, d.l. n. 50 del 2017).

Infine il giudice amministrativo rigetta la questione di legittimità costituzionale rispetto al citato art. 1 quater, D.L. n. 50 del 2017, in relazione agli artt. 2, 3 e 53 Cost., <<dovendosi considerare che la disposizione censurata determina un più che plausibile punto di equilibrio tra l’esigenza di provvedere all’acquisizione del gettito e la necessità di garantire l’esercizio dell’impresa economica (art. 41 Cost.): – da un lato, senza in alcun modo alterare la distribuzione degli oneri fiscali sui contribuenti; – dall’altro, condizionando la conservazione dei requisiti di affidabilità, all’accoglimento dell’istanza di definizione e all’adempimento degli obblighi assunti in sede di adesione, così da richiedere, pertanto, una successiva e perdurante attività di verifica a carico delle Amministrazioni>>.

Né può essere sottaciuto che l’effetto più significativo e favorevole per l’Erario, costituito da un ingente flusso di cassa da impiegare ai fini del perseguimento di immediati obiettivi di finanza pubblica, reso possibile dalla più ampia estensione della procedura di definizione dei ruoli, risulterebbe inevitabilmente vanificato qualora l’accesso dei contribuenti non fosse adeguatamente promosso mediante la concessione di vantaggi economici (riduzione del carico di sanzioni ed interessi), la preclusione delle procedure esecutive e, per quanto qui interessa, la previsione di un meccanismo di preventiva e condizionata esdebitazione, introdotto dalla disposizione censurata, inteso a permettere l’accesso alle commesse pubbliche e a invertire i meccanismi di espulsione dal mercato degli operatori economici, così da favorire inoltre la conservazione dei posti di lavoro e la ricostituzione del tessuto produttivo nazionale.


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