La particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p.

La particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p.

Definizione e requisiti. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., è stata introdotta recentemente, ed in particolare con il D.L.gs n.28/2015.

Con tale istituto, si è stabilito che per quei reati la cui pena detentiva non è superiore a 5 anni, oppure per quei reati per i quali è prevista la pena pecuniaria sola o congiunta, la punibilità, a discrezione del giudice, può essere esclusa quando per la modalità della condotta, per la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento, il giudice ritiene che la pericolosità e l’offensività del fatto sia particolarmente esigua.

Lo scopo, che si vuole raggiungere con l’emanazione di questa norma, è quello innanzitutto di ridurre il numero dei procedimenti giudiziari, escludendo quelle condotte che per la loro offensività non hanno procurato dei danni degni di considerazione penale, nei confronti delle vittime del reato.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che l’applicazione di questa causa di non punibilità prevede che vi sia stata la commissione di un reato, quindi vi è la sussistenza di una condotta tipica che configura l’esistenza di una fattispecie delittuosa; tuttavia, considerando le conseguenze dannose che derivano dalla realizzazione dell’illecito penale, ed anche le modalità della condotta, nell’ipotesi in cui esse siano di particolare tenuità, la punibilità del reo viene esclusa.

Difatti, è opportuno chiarire che la distinzione tra irrilevanza dell’evento e la sua tenue inoffensività: nel primo caso vi è stato un evento caratterizzato da una condotta criminosa che ha configurato il verificarsi di un reato, ma ciò nonostante l’autore della condotta può ottenere la non punibilità in considerazione della particolare tenuità del fatto penalmente rilevato, la cui pericolosità e dannosità è particolarmente tenue; nel secondo caso, invece vi è un fatto inoffensivo che quindi manca del requisito della tipicità per poter comportare la nascita di un illecito penale, e quindi la nascita di un procedimento processuale.

Va inoltre specificato, che ai sensi dell’art. 651-bis c.p., sebbene vi sia stata l’emanazione di una sentenza penale di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, quest’ultima ha valore di accertamento che il fatto sia stato commesso, che sussiste la responsabilità penale dell’imputato, e quindi tale sentenza avrà valore in un ipotetico giudizio civile, per ottenere il risarcimento del danno a favore della parte civile costituita nel procedimento penale ormai concluso. Tuttavia, se il procedimento viene concluso prima della fase dibattimentale, perché vi è stata una sentenza di non luogo a procedere o un decreto di archiviazione, ovviamente in questo caso dato che non vi è stato un accertamento del fatto, ne consegue che la persona offesa per poter ottenere il risarcimento del danno dovrà agire in un distinto giudizio civile, in cui dovrà essere dimostrata la responsabilità dell’autore.

L’applicabilità di questa esimente, viene esclusa, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., 2° comma, il quale prevede che nell’ipotesi in cui il reo abbia agito per futili motivi, con crudeltà, ovvero abbia approfittato della minorata difesa della vittima, infine quando dal fatto siano derivate la morte o gravissime lesioni per la persona offesa. Inoltre, non vi è la particolare tenuità del fatto, quando il reato è stato commesso contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, o in caso di manifestazione sportive.

La non abitualità del comportamento dell’autore. In secondo luogo, il giudice nel valutare se vi sono i presupposti per l’applicabilità di tale esimente, deve considerare anche l’abitualità del comportamento dell’autore. Con la sentenza n. 776 del 11.1.2018, la giurisprudenza ha ribadito che se il reo è un delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia compiuto già dei reati della stessa indole, non potrà usufruire della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., anche se tali fatti considerati singolarmente erano stati interpretati di particolare tenuità. Difatti, il requisito della non abitualità del comportamento, fondamentale per l’applicazione dell’esimente di cui sopra, viene meno se il reo ha già compiuto delle condotte delittuose di uguale tipicità, quindi se vi sono state delle condotte reiterate e plurime, non sarà possibile per il reo di evitare la condanna, in seguito all’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

Per quanto concerne l’esclusione dell’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., è opportuno considerare in particolar modo l’ipotesi del reato continuato. Con la sentenza n. 19159 del 4.5.2018, la Suprema Corte ha chiarito che il reato continuato rappresenta un’ipotesi di comportamento abituale, che automaticamente esclude la possibilità per il reo di godere degli effetti positivi dell’esimente ex art. 131-bis c.p., difatti il reato continuato ex art. 81 c.p., è caratterizzato dalla reiterazione delle condotte, per cui rientra in quelle ipotesi di abitualità del comportamento del reo.

In contrasto con la suddetta tesi, vi è parte della giurisprudenza la quale ritiene che il reato continuato, sebbene sia caratterizzato da più azioni delittuose, esse rientrano in unico disegno criminoso, quindi il reo in realtà compie una singola violazione penale, caratterizzata da più condotte, e quindi anche nell’ipotesi prevista ex art.81 c.p., sarebbe possibile applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

L’intervento della Riforma Cartabia. La Riforma Cartabia, vuole modificare questo istituto attraverso degli interventi legislativi che riguardano due aspetti fondamentali. Da un lato, amplia il campo dei reati per i quali sarà utilizzabile questa causa di non punibilità, difatti secondo la Riforma, all’interno dell’applicazione di questa esimente rientreranno anche quegli illeciti la cui pena detentiva non è superiore nel minimo a 2 anni, dato che il numero di reati per i quali sarà possibile ottenere il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. è molto maggiore. Dall’altro lato, sono stati esclusi alcuni reati, a prescindere dalla pena detentiva prevista. Alcuni di questi reati, in particolar modo riguardano la violenza all’interno delle mura domestiche, e quindi i maltrattamenti familiari o contro qualsiasi altra vittima particolarmente debole.

Per quanto concerne, l’intervento della Riforma in relazione alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., esso è da elogiare, dato che spesso all’interno del nostro codice penale, è previsto un trattamento sanzionatorio particolarmente duro per alcune fattispecie di reati, che attraverso l’intervento di tale Riforma, potranno rientrare nell’ambito dell’applicabilità dell’esimente di cui sopra.

In conclusione, in considerazione di quanto sopraesposto, si può affermare con certezza che l’intervento della Riforma ha sicuramente l’obiettivo di deflazionare il numero dei procedimenti, ma non a qualsiasi prezzo; difatti la Riforma esclude in maniera precisa alcune fattispecie di reati riconducibili alla violenza nei confronti delle donne, e dei familiari, per i quali la Riforma ha espresso un divieto categorico per l’applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Dott. Marco De Chiara

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, nel 2019. Praticante Avvocato Abilitato, presso lo studio civile-penale di Napoli, iscritto all'albo dei praticanti avvocati del Tribunale di Napoli dal 2020. Diploma di Scuola di specializzazione per le professsioni legali.

Articoli inerenti