La posizione del “nascituro”. Dall’interruzione della gravidanza alla procreazione medicalmente assistita

La posizione del “nascituro”. Dall’interruzione della gravidanza alla procreazione medicalmente assistita

Il riconoscimento della posizione giuridica del nascituro è da tempo questione di discussione e di confronto, sia a livello dottrinale che a livello giurisprudenziale, in considerazione, non solo della crescente diffusione di tecniche mediche di intervento sull’embrione, ma anche delle posizioni assunte dal legislatore nel corso degli anni.

Una prima, storica, apertura al riconoscimento dei diritti del concepito si rinviene nella sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 1975, con la quale il Giudice delle Leggi, oltre a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 546 c.p. nella parte in cui non teneva conto della necessità di preservare la salute della madre da un danno, o pericolo, grave ed inevitabile, riconosceva comunque dignità alla vita del feto, da salvaguardare altrimenti.

Tale pronuncia ha inciso notevolmente nelle scelte del legislatore degli anni successivi, tanto che, con la legge n. 194 del 1978, è intervenuto nella materia de quo, individuando le garanzie a tutela della salute della madre di fronte alla scelta dell’interruzione della gravidanza, con relativo bilanciamento rispetto alla posizione del nascituro, da favorire se nel confronto tra i due beni giuridici non fosse riscontrabile una situazione tale da pregiudicare irrimediabilmente lo stato della donna.

Per avere ulteriori importanti richiami normativi alla posizione del concepito si sono dovuti aspettare 26 anni, quando, con la legge 40 del 2004, il legislatore ha disciplinato e risistemato la materia della “procreazione medicalmente assistita”, essendo quest’ultima, per vero, già oggetto di precedenti interventi di fonti di rango inferiore.

Tale novella, tuttavia, è stata sin da subito oggetto di critiche e di opinioni discordanti, in quanto, seppur dal primo articolo fosse evidente il favor verso il nascituro e verso la promozione della vita dello stesso, i limiti e i divieti degli articoli successivi rischiavano di frustrarne lo spirito e gli obiettivi.

Critiche e opinioni che hanno trovato riscontro nelle aperture giurisprudenziali degli anni successivi, tra le quali si richiama, per tutte, la sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2014, con la quale è stata sancita l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, terzo comma, della legge in esame, in quanto, tra i plurimi vizi, nel vietare in maniera indiscriminata ed irragionevole la fecondazione di tipo eterologo, poneva, di fatto, alcune coppie in una condizione deteriore rispetto ad altre, per le quali era “naturalisticamente” accessibile la fecondazione cosiddetta omologa, con correlativa preclusione per le prime del pieno esercizio dei diritti di cui all’articolo 31 della Costituzione, e cioè dei diritti a diventare genitori, ad avere una famiglia con figli e all’autodeterminazione individuale.

In questo contesto, tuttavia, non possono non evidenziarsi le prese di posizione della Corte Edu, le quali, pronunciandosi su casi relativi al riconoscimento quale figlio di nati da procedimenti di maternità surrogata in paesi diversi da quello di riconoscimento (si vedano Mennesson c. Francia, Labassee c. Francia, e Paradiso e Campanelli c. Italia), tengono come parametro di valutazione l’insindacabilità delle scelte restrittive fatte a livello nazionale al fine di valutare la violazione dell’articolo 8 della Carta, relativo al diritto alla vita privata e familiare, sancendo talvolta la prevalenza dei diritti del figlio rispetto al diritto ad essere genitore.

La questione resta sicuramente aperta e rappresenta un campo nel quale gli operatori del diritto saranno chiamati a rimeditare, non soltanto il rapporto tra gli ordinamenti giuridici, ma anche quello tra etica e diritto.


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Gianlorenzo Franceschini

Gianlorenzo Franceschini nasce nel 1990 e si laurea in Giurisprudenza nel 2015, con il voto di 110/110, scrivendo una tesi in Economia dell'impresa e dell'innovazione dal titolo "Barriere all’Innovazione. Il loro impatto sulla performance dell’impresa e le strategie di intervento". Perfeziona, in seguito, anche la pratica forense in uno studio legale, occupandosi prevalentemente di diritto civile e di diritto di famiglia, ed il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 D.L. 69/13 presso la Procura della Repubblica di Pesaro. Nell'ottobre del 2018 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

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