La possibilità per il creditore del legittimario totalmente pretermesso di esercitare in via surrogatoria l’azione di riduzione
La Sezione Seconda civile della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza interlocutoria n. 23 del 02.01.2025[1] ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza relativa ai presupposti necessari ai fini dell’esperibilità ad opera del creditore dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Al riguardo esistono vari orientamenti e la giurisprudenza rileva un contrasto esistente.
È stata sollevata altresì la questione dell’interesse ad agire di chi agisce in via surrogatoria.
L’ordinanza interlocutoria in esame ha evidenziato l’esistenza di un primo orientamento, più tradizionale, che considera come presupposto dell’azione surrogatoria, oltre all’esistenza del credito di chi agisce rispetto al titolare dell’azione ed all’insolvenza del debitore, anche l’inerzia di quest’ultimo, ossia il suo comportamento omissivo, o insufficientemente attivo, al quale non può equipararsi un comportamento positivo[2]. In tal caso, il creditore non può sostituirsi al debitore sindacando circa le modalità concrete di esercizio dell’azione da parte di quest’ultimo.
Vi è poi un secondo orientamento, che valorizza maggiormente il fatto che l’art. 2900 c.c. che non parla più, a differenza di quanto previsto dal precedente codice, di inerzia del debitore, bensì di debitore che trascura di esercitare i propri diritti ed azioni nei confronti dei terzi.
Con il termine “trascura” il legislatore ha inteso precisare che a legittimare l’intervento del creditore quale sostituto processuale del titolare del diritto non è necessaria un’inattività totale del debitore, bensì è sufficiente un esercizio incompleto ed insufficiente del diritto in esame[3].
Muovendo da tali premesse, alcune pronunce di legittimità hanno ritenuto possibile l’esercizio dell’azione surrogatoria oltre che nei casi di totale inerzia del debitore, anche nei casi in cui quest’ultimo non manifesti la necessaria e totale diligenza[4].
L’ordinanza interlocutoria n. 23 della Corte di Cassazione ha poi analizzato un’ulteriore e più specifica questione circa l’esperibilità, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione per lesione di legittima, da parte del creditore del legittimario totalmente pretermesso, il quale abbia trascurato di esercitarla.
In particolare, oggetto di analisi è comprendere se sia preferibile una rivalutazione dello strumento dell’impugnazione della rinuncia da parte dei creditori di cui all’art. 524 c.c. o se, invece, debba prestarsi adesione alla tesi secondo cui il creditore del legittimario pretermesso ben può impugnare la rinuncia all’azione di riduzione e che, in ogni caso, la rinuncia all’azione di riduzione da parte del legittimario totalmente pretermesso è inefficace nei suoi confronti[5].
La predetta decisione ha, in particolare, riconosciuto all’azione di cui all’art. 524 c.c. natura recuperatoria – mirando essa a rendere inopponibile al creditore la rinuncia del chiamato all’eredità ed a consentirgli di soddisfarsi sui beni ereditari che per il chiamato all’eredità si sono ormai perduti in conseguenza della sua rinuncia all’eredità – senza però fare assumere al chiamato la qualità di erede.
Ha ritenuto infine la Corte inapplicabile analogicamente tale disposizione al legittimario totalmente pretermesso, che non rientra tra i chiamati all’eredità, i quali diventano eredi con l’accettazione della stessa e ad essa possono rinunciare.
[1] Ordinanza interlocutoria n. 23 del 02.01.2025 della Corte di Cassazione: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/23_01_2025_civ_noindex.pdf
[2] Cass. 02.02.2016 n. 1996; Cass. 12.04.2012 n. 5805; Cass. 04.08.1997 n. 7187; Cass. 28.05.1988 n. 3665.
[3] Sul punto, Cass. n. 1867/2000.
[4] Tra queste, Cass. 11.05.2009 n. 10744; Cass. 22.11.2022 n. 34297; Cass. 04.08.1997 n. 7187; Cass. 28.05.1988 n. 3665.
[5] Sul punto, Cass. 29.07.2008 n. 20562.
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Sofia Giancone
Avvocato del Foro di Roma / Dottoranda di ricerca in Diritto Privato - Università di Roma "Tor Vergata"
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