La prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Di prescrizione del diritto al risarcimento del danno se ne occupa, nel nostro ordinamento giuridico, l’art. 2947 del codice civile.
Tale norma di legge sancisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso – continua l’art. 2947 c.c. – se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Oltre all’articolo 2947, è bene considerare anche l’articolo 2946 del codice civile che prevede il termine generale entro il quale un diritto deve essere esercitato e, quindi, azionato nella relativa sede giurisdizionale per evitare la sua estinzione, ossia l’impossibilità di far valere il medesimo diritto in un momento successivo.
La prescrizione, dunque, si riferisce in via generale all’estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio nel termine di legge.
La prescrizione è impiegata dal legislatore con una sorta di finalità punitiva nei confronti di colui che non si sia attivato tempestivamente per far valere il proprio diritto davanti al giudice dello Stato. Il decorso del tempo è strettamente correlato al verificarsi della prescrizione. Il termine di prescrizione, previsto dal nostro ordinamento è di dieci anni dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere: si parla pertanto della cosiddetta prescrizione decennale dei diritti.
La regola della prescrizione decennale trova, tuttavia, alcune deroghe che sono collegate alla natura dei diritti di cui si chiede tutela.
E’ così che si prescrive in cinque anni il credito al risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui (articolo 2947 comma primo del codice civile); in due anni il diritto al risarcimento del danno provocato da incidente stradale (articolo 2947 comma secondo del codice civile).
Si prescrivono poi in cinque anni, a norma degli articoli 2948 e 2949 del codice civile i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e i diritti che derivano dai rapporti sociali come, ad esempio, il diritto dei soci alla riscossione dei dividendi.
Si prescrive, infine, in un anno il diritto del mediatore alla provvigione a norma dell’art. 2950 del codice civile e nello stesso termine si prescrivono i diritti che derivano dai contratti di spedizione e trasporto a norma dell’art. 2951 c.c., nonché dal contratto di assicurazione (art. 2952 c.c.).
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione. La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
In materia societaria, si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali se la società è iscritta nel registro delle imprese e nello stesso termine si prescrive l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.
Dalla prescrizione unitariamente considerata, è bene tenere distinto l’istituto della decadenza, collegato anch’esso al decorso del tempo, ma con diverse finalità e diverso ambito di applicazione.
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