La prescrizione nelle ipotesi di non definizione dell’istanza di condono e pagamento degli oneri concessori
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 27 maggio 2015, n. 1177
a cura della redazione di Salvis Juribus
Il termine decennale di prescrizione dell’obbligazione sul pagamento degli oneri concessori, nell’ipotesi di mancata esplicita definizione dell’istanza di condono, decorre dalla formazione del silenzio-assenso e questo, ai sensi dell’art. 35, L. n. 47 del 1985, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di rilascio della concessione in sanatoria.
Il fatto
Il caso in esame ha ad oggetto l’accertamento della somma dovuta dalla parte ricorrente a titolo di oblazione, e oneri concessori, sulla domanda di condono edilizia prodotta nel 1986 e relativa alla realizzazione di alcune opere in difformità dalla concessione edilizia.
La ricorrente sosteneva che il Comune non avesse titolo per richiedere l’integrazione di somme, a titolo di oblazione ed oneri concessori, senza provvedere al rilascio del titolo in sanatoria; correlativamente, deduceva il suo diritto di ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi del disposto dell’art. 35, comma 18, L. n. 47 del 1985.
La ricorrente affermava, infatti, la prescrizione decennale del diritto dell’Amministrazione al pagamento degli oneri concessori, facendo decorrere il “dies a quo” dal momento della presentazione della domanda di sanatoria.
La decisione
Ai fini dell’inquadramento e della soluzione della questione sottoposta al suo giudizio l’adito Tar Salerno ha sottolineato come sia orientamento consolidato in giurisprudenza quello per il quale la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, oltre al completo pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione, che si risolvono evidentemente nella sussistenza del requisito sostanziale, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione comunale.
Conseguentemente, il termine per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di rilascio della concessione in sanatoria non decorre quando manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma e/o le opere non siano suscettibili di sanatoria, nonché qualora la domanda stessa sia carente della documentazione prevista dalla legge.
Pertanto, il termine di ventiquattro mesi, previsto dall’art. 35, L. 28 febbraio 1985 n. 47, per l’eventuale formazione del silenzio assenso relativo al rilascio di concessione edilizia in sanatoria, e quello collegato di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio degli oneri, iniziano a decorrere solo dal momento in cui l’Amministrazione procedente è posta in condizione di esaminare compiutamente la relativa domanda, in quanto integrata la documentazione necessaria richiesta “ex lege” all’interessato dall’Amministrazione (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 17 aprile 2013, n. 914).
Orbene, avuto riguardo al caso sottoposto al suo giudizio, poiché la domanda di condono non era completa, tanto che veniva richiesta documentazione integrativa, se ne ricava -secondo l’adito Tribunale Amministrativo- che non possono ritenersi validamente decorsi né il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di sanatoria, né il collegato termine di trentasei mesi per la prescrizione del diritto del Comune al conguaglio dell’oblazione.
Il T.A.R. Campania ha, inoltre, rilevato che, nel trasmettere, senza nulla eccepire, la documentazione integrativa richiesta dall’ente, la ricorrente aveva posto in essere atti incompatibili con la volontà d’avvalersi della prescrizione medesima.
Il Tribunale ha, poi, disatteso la dedotta prescrizione decennale del diritto del Comune a ottenere gli oneri concessori.
Invero, il termine decennale di prescrizione dell’obbligazione sul pagamento degli oneri concessori, nell’ipotesi di mancata esplicita definizione dell’istanza di condono, decorre dalla formazione del silenzio-assenso e questo, ai sensi dell’art. 35, L. n. 47 del 1985, si forma dopo il termine di ventiquattro mesi decorrente dalla data nella quale viene depositata la documentazione completa a corredo della domanda di rilascio della concessione in sanatoria.
In conclusione, nel caso in esame, essendo la documentazione incompleta, il silenzio-assenso non si era proprio formato.