La prevenzione antimafia nelle società a conduzione famigliare
Nei contesti mafiosi la visione e la funzione della famiglia, quale elemento di fortificazione tra i membri della medesima, è da sempre considerato fondamentale alla vita della stessa organizzazione mafiosa.
Su tale punto il massimo organo della giustizia amministrativa si è espresso in una recente sentenza: Cons. St., sez III, 20 settembre 2018 n. 5480.
Nello specifico il Consiglio di Stato ha esaminato il ruolo ed il “peso” del contesto familiare nell’erogazione della misura interdittiva antimafia.
L’ occasione è stata generata dalla vicenda che vede quali protagonisti, in veste di appellanti contro la misura interdittiva, i membri del nucleo familiare del soggetto mafioso, i quali pur risultando scevri da provvedimenti sanzionatori adottati avverso la criminalità organizzata, vengono colpiti proprio mediante il mezzo dell’interdittiva antimafia nello svolgimento della attività di impresa a conduzione famigliare.
La Corte, nel marcare come formalmente valide le censure mosse dagli appellanti al lavoro di indagine, sottolinea invece che queste sostanzialmente si rilevano fallaci.
Infatti per i giudici occorre considerare nel complesso la vicenda dalla quale è poi scaturita, legittimamente, la misura interdittiva prefettizia.
Il Consiglio di Stato asserisce la legittimità della misura adottata basandola su due precisazioni: la prima afferma che la parentela non deve essere assunta quale elemento per l’irrogazione della misura nella sua “rigida materialità”, bensì per le implicazioni logico-presuntive che dalla medesima scaturiscono. Infatti è solo mediante una rigorosa analisi delle circostanze caratterizzanti lo specifico contesto societario e familiare, così come ha fatto l’organo prefettizio, che è emerso come nella società a conduzione familiare ci fossero condizionamenti malavitosi del familiare, che invece, era compromesso da provvedimenti restrittivi caratterizzanti i soggetti dediti ad attività mafiose.
In secondo luogo, la Corte sottolinea come la famiglia, dal punto di vista sociologico, abbia alla base condivisione di valori e finalità; essa, insomma costituisce: il “naturale” canale di trasmissione di eventuali “propensioni” criminali, le quali finiscono per propagarsi dall’uno all’altro dei suoi membri, da un lato, in virtù dell’appartenenza degli stessi ad un unico habitat socio-economico, dall’altro lato, in forza del legame di solidarietà che, in misura più o meno marcata, li avvince.
Ed in base a queste due considerazioni il Consiglio di Stato ha ritenuto pienamente legittima la disposizione della misura interdittiva antimafia che colpisca la società a conduzione familiare anche nel caso in cui la stessa sia amministrata e gestita dai familiari del mafioso seppure incensurati.
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Rosalia Manuela Longobardi
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