Cassazione, la “nuova” procura alle liti richiesta nel procedimento di mediazione obbligatoria

Cassazione, la “nuova” procura alle liti richiesta nel procedimento di mediazione obbligatoria

Nel procedimento di mediazione obbligatoria, l’art. 8 co.1 d. lgs n.28/2010 sancisce che “al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”  imponendo pertanto che davanti al mediatore è sempre necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal loro difensore.

Questo perché, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore si può trovare la soluzione agli opposti interessi, trattandosi infatti di un atto personalissimo.

Ad ogni buon conto, la parte può decidere di farsi sostituire nel procedimento di mediazione da un proprio rappresentante sostanziale (tendenzialmente dallo stesso difensore), purché questi sia dotato di apposita “procura speciale sostanziale ad hoc”.

A tal proposito, la Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n. 8473/19   ha ritenuto insufficiente non solo la comune procura alle liti, per quanto ampia, ma anche una generica procura notarile in favore dell’avvocato, che pure conferisce al legale ogni potere giudiziale e stragiudiziale, compreso quello di conciliare la controversia, sicché si tratta infatti di un atto dal mero valore processuale.

In altre parole, secondo gli Ermellini, per delegare un terzo a partecipare alla mediazione, la parte deve conferire una procura avente come specifico oggetto “la partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”, che attribuisca all’ avvocato la rappresentanza sostanziale della parte, che dunque non può essere autenticata dallo stesso difensore, visto che il potere di partecipare in sostituzione della parte alla procedura di mediazione esula dai possibili contenuti “certificabili” dal legale.

Ciò posto, alla luce della sopra citata sentenza, la parte che decide di farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche dallo stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, può farlo purché quest’ultimo   sia però dotato di “apposita procura sostanziale”, non bastando più la comune procura processuale autenticata dall’avvocato medesimo.


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Avv. Federico Giordano

Laureato presso l'Università degli studi di Pavia alla Facoltà di Giurisprudenza, è iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Aosta, ove esercita la professione forense.

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