La promessa di matrimonio: disciplina e profili risarcitori
La promessa di matrimonio: disciplina e profili risarcitori.
Nonostante il legislatore non ne abbia predisposto una definizione esplicita, la Cassazione ha identificato la promessa di matrimonio nel cd. fidanzamento ufficiale, che consiste nella dichiarazione, espressa o tacita, normalmente resa nell’ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinchè ciascuno dei promessi sposi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio (Cass. civ. sentenza 02.05.1983 n. 3015).
Distinguiamo tra promessa in forma solenne e promessa in forma semplice.
La prima è la dichiarazione resa con atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte di soggetti maggiorenni capaci ovvero attraverso l’espletamento delle pubblicazioni di matrimonio.
La seconda non prevede forme particolari e può essere fatta con dichiarazione espressa o fatto concludente, purchè serio.
Ai sensi dell’art. 79 c.c., la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Tuttavia, la rottura della promessa di matrimonio senza giustificato motivo configura violazione delle regole di correttezza e di autoresponsabilità.
Essa non costituisce illecito extracontrattuale, essendo espressione della fondamentale libertà matrimoniale, né configura un’ipotesi di responsabilità contrattuale o precontrattuale, dal momento che la promessa di matrimonio non è un contratto e non crea un vincolo giuridico tra le parti.
In siffatti casi, si configura una speciale obbligazione ex lege che pone a carico del recedente ingiustificato l’obbligo di rimborsare alla controparte l’importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alle condizioni delle parti e la domanda è soggetta al termine di decadenza di un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
Nessun’altra voce di danno patrimoniale, diversa da quelle relative alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa del matrimonio, è risarcibile, men che mai gli eventuali danni non patrimoniali. Difatti, ammettere la rilevanza degli interessi non patrimoniali, degli affetti e dei diritti della persona del promissario che si lamentano lesi a seguito della rottura della promessa, richiederebbe il presupposto imprescindibile dell’assoggettamento della promessa di matrimonio e del suo inadempimento ai principi generali in tema di responsabilità, anziché ai soli effetti espressamente previsti dall’art. 81 c.c. (Cass. civ., sez. VI, ordinanza 02.01.2012 n. 9).
Il risarcimento del danno ex art. 81 c.c. è dovuto solo in caso di rottura della promessa di matrimonio in forma solenne. La rottura della promessa di matrimonio, sia in forma solenne sia in forma semplice, impone la restituzione dei doni ex art. 80 c.c.
L’art. 80 c.c. si riferisce a quei doni che è uso fare per il solo fatto di considerarsi fidanzati, che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all’infuori del fidanzamento (cdd. donazioni tra fidanzati). Detti doni costituiscono vere e proprie donazioni, soggette ai requisiti di forma e di sostanza previsti dalla legge. Pertanto, la modicità del donativo va apprezzata oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante e, con riferimento ai beni mobili, il trasferimento si perfeziona legittimamente con la mera consegna.
Il presupposto per l’esercizio dell’azione di restituzione, che va esperita sempre entro il termine di decadenza di un anno, è che i doni siano stati fatti sul presupposto della celebrazione del matrimonio, senza necessità di forme particolari, né della promessa, né della sua pubblicità, ed è ammessa per la sola ipotesi che il matrimonio non sia stato celebrato.
La ratio della norma si identifica con la volontà dell’ordinamento di eliminare non tanto l’effettuata attribuzione patrimoniale, quanto i segni di un rapporto del quale è opportuno, per i mancati nubendi, rimuovere tempestivamente ogni traccia, al fine di poter ricostruire nuovi rapporti senza alcun ricordo di quello precedente.
La donazione tra fidanzati va tenuta distinta dalla liberalità d’uso e dalla donazione obnuziale.
La liberalità d’uso comprende quei regali che vengono fatti in determinate circostanze, secondo la consuetudine del tempo e del luogo (es. compleanni, anniversari, festività).
La donazione obnuziale è un atto unilaterale e consiste in una donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio; si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma è sospensivamente condizionata alla celebrazione del matrimonio. L’annullamento determina la nullità o, in ogni caso, l’inefficacia della donazione obnuziale.
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Martina Masciotra
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