La putatività nella struttura del reato

La putatività nella struttura del reato

Sommario: 1. Inquadramento dogmatico – 2. Cause di esclusione della colpevolezza: il reato putativo – 3. Cause di esclusione dell’antigiuridicità: la scriminante putativa – 4. Conclusioni

 

Abstract

Con il presente contributo si ripropone un tema classico della dogmatica penalistica, quale la putatività nella struttura del reato.

La rilevanza degli stati putativi – riconosciuti dal legislatore codicistico – è tema che tocca variamente la sistematica codicistica, influenzando ora la sussistenza stessa del reato, ora la scusabilità di comportamenti erroneamente apprezzati come leciti dall’agente.

L’argomento, sfumando nelle valutazioni emotive del reo, è da sempre apprezzato non solo dallo specialista del diritto ma anche dal pubblico colto interessato al tema.

1. Inquadramento dogmatico

Il nostro Codice penale valorizza la situazione di chi, indotto dall’apparenza in una erronea percezione della realtà, dia un valore alle sue azioni affatto diverso da quello che la legge gli riconosce.

La putatività – quale stato di incolpevole ignoranza del soggetto – si inserisce nella struttura del reato escludendo la reazione punitiva statuale, sia quando si tratti di reato erroneamente supposto dall’agente sia quando l’agente ritiene per errore che esistano circostanze scriminanti. Così, si ha reato putativo quando l’agente crede di aver commesso un fatto costituente reato, mentre reato non è: la condotta del soggetto è, evidentemente, influenzata da un errore di percezione della realtà, fattuale e/o giuridica, come si vedrà.

In particolare, l’art. 49 c.p. – reato supposto erroneamente e reato impossibile – prevede che: “Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato”.

La disposizione chiude un articolato normativo dedicato a situazioni di inesigibilità della pena: la falsa rappresentazione della realtà rileva quale scusante – o causa di esclusione della colpevolezza – di un fatto oggettivamente illecito ma per il quale manca la rimproverabilità in termini di colpevolezza.

2. Cause di esclusione della colpevolezza: il reato putativo

L’errore sul dato fattuale e/o giuridico induce l’agente a perpetrare una condotta che, dal punto di vista oggettivo, integra un fatto di reato; per detto fatto, però, si ritiene non integrato l’elemento subiettivo: deve escludersi l’attribuibilità all’agente in termini di colpevolezza a causa della deviazione della sua volontà determinata dall’apparenza erronea. Ebbene, nell’ambito particolare del cd reato putativo l’errore opera in maniera affatto diversa rispetto alle altre ipotesi di errore scusante. Ed infatti, la disciplina dell’errore scusante in genere si riferisce a situazioni in cui l’agente ha effettivamente posto in essere, come detto, una condotta oggettivamente illecita, in ciò determinato dalla erronea percezione della realtà; nel caso di reato putativo l’errore riguarda, invece, l’attribuzione del disvalore penale da parte dell’agente che crede (erroneamente) di aver commesso un reato: il reato è tutto nella mente dell’agente, trattandosi di una condotta materiale completamente lecita.

La volontà del Legislatore codicistico di escludere la punibilità del reato putativo riposa sulla scelta di principio di sanzionare soltanto le condotte che determinino un disvalore di evento apprezzabile, statuendo il cd principio di materialità del diritto penale. Questo principio si sostanzia nella massima cogitationis poenam nemo patitur per cui il fatto di reato punibile è solo quello che si estrinseca nel mondo esteriore, rifuggendo qualsiasi tendenza volta a dare rilevanza penale alla nuda cogitatio, tutta chiusa nella sfera soggettiva dell’agente. È così che il nostro sistema penalistico, respingendo ogni tendenza soggettivistica, pone le basi per un diritto penale del fatto: nullum crimen sine actione. In tal senso, materialità ed offensività rappresentano corollari del principio di legalità che, permeando il sistema penalistico – tanto a livello di legge ordinaria quanto a livello costituzionale – garantiscono la matrice liberale del nostro sistema punitivo, escludendo la possibilità che alcuno sia sanzionato penalmente per i propri pensieri. In ordine al principio di offensività, sintetizzato dalla massima nullum crimen sine iniuria, il Legislatore codicistico, disponendo all’art. 49 co. II c.p. che “La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso” ha escluso la punizione anche laddove, pur in presenza di un fatto materiale, soggettivamente ed oggettivamente perfezionato, questo non sia in grado di ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. Ebbene, in questo caso l’agente realizza un cd reato impossibile: il fatto di reato si è materializzato in una condotta illecita, non è rimasto nella mente dell’agente come nel caso del putativo. Per questo motivo, l’architettura codicistica si completa riconoscendo – solo per il caso del reato impossibile – la possibilità che all’agente prosciolto sia comunque applicata una misura di sicurezza (Cfr. art. 49 co. IV c.p.). Insomma, soltanto il reato putativo, manifestando una volontà di porre in essere una condotta che è illecita solo nelle percezioni dell’agente, consente di escludere tout court la responsabilità penale, potendo il giudice, nel caso del reato impossibile, vagliare l’opportunità di una misura di sicurezza.

È possibile che concorrano nel fatto anche elementi costitutivi di un reato diverso: in questo caso si applicherà la pena stabilita per il reato effettivamente commesso (art. 49 co. III c.p.). Come si vede, l’errore che esclude qualsiasi reazione punitiva deve essere oggetto di un accurato vaglio giudiziale.

Così, all’interno del genus del reato putativo si può distinguere tra reato putativo per errore di diritto, per errore di fatto e per errore sulle scriminanti. Nel caso in cui la putatività sia determinata da un errore di diritto, l’agente opera in ragione di una falsa rappresentazione di una norma giuridica (esempio classico è quello della norma penale da tempo abrogata ma che l’agente ritiene ancora vigente). Nel caso di reato putativo per errore di fatto, invece, difetta un elemento materiale per inquadrare il fatto in una reale fattispecie criminosa (esempio tipico è il furto di cosa propria). L’ipotesi del reato putativo per errore sulle scriminanti si verifica quando è presente una causa di giustificazione scriminante che però il soggetto non si rappresenta come esistente. Quest’ultima ipotesi di putatività è disciplinata in via autonoma dall’art. 59 co. I c.p. che prevede che: “Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.

Anche in questo caso, la ratio è quella di evitare che l’errore di conoscenza rilevi in danno dell’agente quando sussistano circostanze attenuanti ovvero cause di esclusione dell’antigiuridicità penale da questo non conosciute o ritenute inesistenti.

3. Cause di esclusione dell’antigiuridicità: la scriminante putativa

L’art. 59 co. IV c.p. completa le ipotesi di rilevanza del putativo disponendo IV che: “Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.

Il Legislatore, dunque, ritiene “non punibile” – per esclusione dell’antigiuridicità del fatto – sia chi agisce in presenza della causa di giustificazione, sia chi confida, per errore, nella sua esistenza.

È necessario un chiarimento: la causa di giustificazione erroneamente supposta ha efficacia scriminante quando l’errore che ne è a fondamento involge i presupposti di fatto che integrano la scriminante stessa ovvero la norma extrapenale integrativa degli elementi normativi della causa di giustificazione. In presenza, invece di mero errore di diritto – concretantesi nella convinzione (erronea) che la situazione in cui opera l’agente rientra tra quelle definite scriminanti dall’ordinamento – si finirebbe con il ritenere non operante il principio generale “ignorantia legis non excusat” (ex art. 5 c.p.).

In ogni caso, deve trattarsi di un errore ragionevole, dotato di logica giustificazione e scusabile in base agli elementi del caso concreto. Si tratta di requisiti stringenti che consentono al giudice di vagliare, in maniera restrittiva, la rilevanza dell’errore nella condotta dell’agente alfine di ritenere applicabile la scriminante putativa.

L’ultima parte dell’art. 59 co. IV c.p. disciplina, analogamente a quanto disposto dall’art. 47 c.p., l’ipotesi dell’errore determinato da colpa dell’agente, prevedendo che, in questo caso, non ricorra l’ipotesi scriminante. Ebbene, è chiaro che l’art. 59 co. IV c.p. sia applicazione della disciplina generale dell’errore di fatto ex art. 47 c.p.: infatti, chi tiene una condotta criminosa nell’erronea convinzione che sussistano cause che la impongono o la facoltizzano, agisce senza dolo, come chi erra circa l’esistenza di un elemento di fatto del reato.

4. Conclusioni

Così, la rilevanza degli “stati putativi” influenza variamente la struttura del reato, escludendo – a seconda del fatto che la percezione erronea riguardi l’illiceità della condotta ovvero l’esistenza di una scriminante – la punibilità dell’agente. Ebbene, se nel caso del reato putativo l’agente non ha affatto compiuto un atto illecito, perché il disvalore giuridico si è tutto consumato nella sua mente, in caso di scriminante putativa, l’agente ha effettivamente commesso un reato, confidando erroneamente nell’esistenza di una causa di giustificazione. Evidentemente, diverso è il momento di rilevanza strutturale del putativo: nel primo caso rileverà quale causa di esclusione della colpevolezza, nel secondo caso quale causa di esclusione dell’antigiuridicità.


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Andrea Cristiano

Ha intrapreso - dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo scientifico ”Emilio Segrè” - gli studi giuridici presso l´Università degli studi di Napoli ”Federico II” dove, nell´ottobre 2019, si è laureato con lode discutendo una tesi in diritto penale con il Chiarissimo Prof. Vincenzo Maiello dal titolo ”la non punibilità per speciale tenuità del fatto”. Ha preso parte, dal novembre dello stesso anno al maggio 2021, ad un tirocinio formativo presso l´Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, affiancando un Giudice togato nelle funzioni giurisdizionali con attività di ricerca e presenza in udienza. Ha svolto, nel medesimo arco temporale, la pratica forense in ambito civile presso uno Studio Legale con sede in Napoli e Milano specializzato nel contenzioso bancario e societario, ivi svolgendo attività di redazione atti giuridici e partecipando, a seguito dell´abilitazione al patrocinio sostitutivo anche in sostituzione del titolare, alle udienze. Ha conseguito, nell´ottobre 2022, l´abilitazione all´esercizio della professione di avvocato superando la doppia prova dell´esame di stato. E´ autore di diversi articoli giuridici, pubblicati su Cammino Diritto e Salvis Juribus.

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