La quota di legittima per i coniugi, figli, ascendenti: cosa è, quando spetta?

La quota di legittima per i coniugi, figli, ascendenti: cosa è, quando spetta?

La legge italiana, all’interno del nostro codice civile all’art. 536 ha voluto tutelare ai fini successori la figura del coniuge, dei figli e degli ascendenti, potendo già constatare la sua collocazione al Libro secondo – delle successioni, al titolo I – delle disposizioni generali sulle successioni al Capo X – dei legittimari.

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o di altri diritti nella successione sono: a) il coniuge; b) i figli, potendo; c) gli ascendenti.

Va detto che ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi; altresì, a favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.[1]

Orbene, tale ipotesi si verifica nel momento in cui a seguito del decesso di taluno, il coniuge, i figli o gli ascendenti vengono esclusi dall’asse ereditario testamentario ovvero, quando manca totalmente la disposizione testamentaria e pertanto si ricorre alla suddivisione ex lege.

È opportuno precisare tuttavia che esiste la cosiddetta “quota disponibile”, la quale consente al testatore di disporre liberamente della stessa nella sua massima libertà.

Quali sono le quote che spetterebbero al coniuge, ai figli ed agli ascendenti?

Salvo quanto detto, se il genitore lascia un figlio solo, a questi spetta la riserva della metà del patrimonio, se i figli sono più, è riservato a loro la quota dei 2/3 soggetta ad equa ripartizione tra gli stessi.[2]

Se alla morte, il de cuius non lascia figli, ma ascendenti, in favore di questi va riservato 1/3 del patrimonio, salvo quanto disposto dall’art. 544 c.c.[3]

E’ possibile che si presenti all’occorrenza anche un concorso tra il coniuge e figli, ovvero tra coniuge ed ascendenti.

Nella prima ipotesi in esame, se chi muore lascia oltre al coniuge un solo figlio, a quest’ultimo spetta 1/3 del patrimonio, ed 1/3 spetta al coniuge; se i figli sono più di uno, gli spetta la metà del patrimonio, mentre al coniuge la quota di 1/3.[4]

Quando invece chi muore non lascia alcun figlio ma, vi stanno oltre al coniuge gli ascendenti, al coniuge spetterà la quota corrispondente alla metà mentre, agli ascendente ¼ del patrimonio.[5]

Il coniuge separato ha diritto ad una quota?

La separazione tra i coniugi non genera la perdita di tutti i diritti che ne sorgono tra i due, in particolare, si pone attenzione all’ipotesi in cui venisse a mancare uno dei due.

Ai sensi dell’art. 548 c.c. la legge dispone che, al coniuge a cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato spettano i medesimi diritti successori destinati al coniuge non separato.[6]

A-contrario, con la cessazione del matrimonio in via definitiva con il divorzio alcun diritto successorio spetterà all’ex coniuge.


[1] Dei diritti riservati ai legittimari, art. 536 c.c.
[2] Riserva in favore dei figli, art. 537 c.c.
[3] Riserva in favore degli ascendenti, art. 538 c.c.
[4] Concorso di coniuge e figli, art. 542 c.c.
[5] Concorso di coniuge ed ascendenti, art. 543 c.c.
[6] Riserva in favore del coniuge separato, art. 548 c.c.

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Giuseppe Milioto

Dott. Giuseppe Milioto, Avv. praticante operante sia nel ramo del Diritto Civile, che nel ramo del Diritto Penale. Laureato in giurisprudenza con tesi di laurea in Diritto Internazionale trattante la disciplina normativa dell'immigrazione. L'estratto della tesi è stato pubblicato nel potale dell'università quale contributo. Scuola avvocatura Post-Laurea.

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