La rateazione non rappresenta riconoscimento del debito né interrompe la prescrizione

La rateazione non rappresenta riconoscimento del debito né interrompe la prescrizione

La presentazione del rateizzo parziale presso l’Agenzia della Riscossione non rappresenta né riconoscimento del debito esattoriale, né atto interruttivo della prescrizione.

Questo è quanto espresso dal Tribunale di Siracusa, sez. lav., con la sentenza 19/05/2022, n. 557.

Inoltre, il Giudice del Lavoro ha precisato che, per i contributi previdenziali, la prescrizione è quinquennale e la non impugnazione delle cartelle (o degli avvisi di addebito) non “trasforma” la prescrizione in decennale.

Il caso

La fattispecie esaminata riguardava un ricorso avverso cartelle di pagamento e avvisi di addebito; in particolare, il ricorrente eccepiva l’omessa notifica degli atti impugnati, l’intervenuta prescrizione dei crediti e la decadenza dell’azione.

Si costituivano l’INPS e l’agente della riscossione che chiedevano il rigetto del ricorso rilevando, preliminarmente, l’inammissibilità dell’opposizione.

Per quanto qui di interesse, secondo la tesi dell’INPS, la rateazione richiesta dal ricorrente ed i pagamenti parziali effettuati sarebbero atti interruttivi della prescrizione, costituendo un tacito atto di riconoscimento del debito.

La decisione

Nella decisione in commento la questione posta all’attenzione del Giudice del Lavoro ha riguardato, tra le altre, il valore e gli effetti da attribuire all’istanza di rateizzo di debiti contributivi avanzata dal debitore.

Per un verso, il Giudice ha rilevato che il termine iniziale da cui far decorrere la prescrizione di un tributo non può certo individuarsi nel momento in cui il contribuente proceda al pagamento del debito iscritto a ruolo, ben potendo, tale adempimento, essere stato effettuato ai soli scopi cautelativi (sul tema, v. Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 26/06/2020, n. 12735).

Per altro verso, secondo il Giudicante non vi sono strumenti alternativi per imputare al contribuente un determinato debito erariale, ad esempio la consegna dell’estratto di ruolo, la rateazione, l’inizio di un’azione esecutiva e/o cautelare da parte dell’ente: quello che incide – ai fini probatori – è soltanto la notifica corretta della cartella esattoriale.

In difetto, osserva il Decidente, verrebbe compromesso irrimediabilmente il diritto di difesa del contribuente (con una violazione dell’art. 24 Cost.), senza che vi sia quindi alcuna rinuncia di quest’ultimo alla contestazione del debito in separata sede.

Per tale ragione, indipendentemente dal pagamento (a mezzo rateizzo) effettuato dal contribuente a favore dell’Erario, non è escluso che il primo contesti in un “futuro” giudizio la sussistenza del debito.

In buona sostanza, il Giudice del Lavoro ha confermato l’orientamento giurisprudenziale dell’inidoneità dell’istanza di rateizzo ad essere interpretata quale volontà di rinunciare ad agire o di riconoscimento del debito.

Ad avviso di chi scrive, le ragioni dell’inidoneità tracciate dal Giudice del Lavoro poggiano su argomentazioni logico-sistematiche ampiamente condivisibili.

Del resto, la Suprema Corte di legittimità è tornata di recente ad affrontare la questione, ribadendo che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore” (così, Cassazione civ., sez. lav., sentenza 01/03/2021, n. 5549).

Stando così le cose, la rateizzazione del debito pendente presso il concessionario della riscossione, al pari del pagamento parziale delle stesse somme, non può mai considerarsi alla stregua di un formale ed espresso riconoscimento del debito (in tal senso, Cassazione civ., sentenza 29/05/2018, n. 13506).

In definitiva, la presentazione della rateazione non comporta alcuna rinuncia (né espressa, né tacita) del contribuente ad impugnare le cartelle.


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