La relazione tra Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazione Sospetta

La relazione tra Adeguata Verifica e Segnalazione di Operazione Sospetta

L’Art. 17, comma 2, lettera a) del D.lgs 231/2007 (come modificato dall’Art. 2 del D.lgs 90/2017) prevede espressamente che nella fase propedeutica la Segnalazione di Operazione Sospetta all’Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF), i soggetti obbligati svolgano l’attività di Adeguata Verifica graduata in base all’entità del rischio rilevato.

L’elemento rischio è fondamentale per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, nonché per l’applicazione di misure differenziate, semplificate o rafforzate, di adeguata verifica della clientela.

L’approccio basato sul rischio promuove la capacità di analisi e di selezione della clientela tipica dell’ordinamento bancario, prima ancora che dell’ordinamento antiriciclaggio. La Banca attua il processo di adeguata verifica svolgendo le attività che tipicamente le si connotano, approfondendo la conoscenza della clientela per accertarsi che essa sia meritevole di avviare e mantenere un rapporto fiduciario con l’Istituto.

Le attività di adeguata verifica sono finalizzate ad accertare che il rapporto con il cliente possa essere acceso o proseguito e che la relazione fiduciaria e di affari possa instaurarsi ed essere sviluppata.

Le verifiche rafforzate sono svolte, dunque, oltre che per adempiere agli specifici obblighi normativi, soprattutto per confermare l’opportunità di mantenere il cliente.

Per questi motivi, si ritiene di avviare l’iter segnalatorio solo qualora sussistano gli elementi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 231/07 (come modificato dall’Art. 2 del D.lgs 90/2017), evitando di attivare sistematicamente e a prescindere meccanismi prudenziali di segnalazione con avvio “automatico” dell’iter che condurrebbe ad un eccesso di segnalazioni prive di rilevanza per l’UIF.

La valutazione dell’operazione che andrà inviata all’Unità di Informazione Finanziaria deve realizzarsi concertando il patrimonio informativo disponibile alla banca, l’elemento o gli elementi di anomalia rilevati in relazione al profilo socio-economico del cliente e l’esito del percorso logico deduttivo compiuto dal segnalante.

Ne consegue, pertanto, che la segnalazione di operazione sospetta debba essere frutto di un processo articolato di valutazione. Essa non può essere generata dal mero ricorrere di un elemento di anomalia o dall’evidenza generata da un meccanismo automatico di segnalazione, ma costituisce l’esito del percorso sopra descritto.

Di fatto, le operazioni che il cliente realizza hanno in sé una valenza “neutra” ed è per tale ragione che la valutazione delle stesse non può prescindere dall’acquisizione di tutte le informazioni disponibili, mediante l’attività di adeguata verifica che in ottemperanza agli obblighi di customer due diligenze, si esplicita nella raccolta di una serie di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sui soggetti collegati, sullo scopo e la natura del rapporto.

La Segnalazione di operazione Sospetta alla UIF verrà effettuata laddove, all’esito dell’adeguata verifica (sia essa ordinaria o rafforzata), non sarà stato possibile escludere senza dubbio il verificarsi di possibili condotte riciclative o di finanziamento del terrorismo.

Al contrario, quando il processo di adeguata verifica consente di acquisire informazioni e documentazione utili e sufficienti a motivare le operazioni interessate dall’analisi, la segnalazione di operazione sospetta non si renderà naturalmente necessaria.

L’attività prodromica alla Segnalazione di Operazione Sospetta è volta ad escludere il rischio che la Banca sia coinvolta, anche inconsapevolmente in condotte riciclative o di finanziamento del terrorismo. Una buona attività di adeguata verifica, si esplicita, di fatto, nella riduzione del rischio operativo e reputazionale per la Banca.


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