La res litigiosa è complessa? No alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
L’art. 648 c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642, altresì che il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per i vizi procedurali e che deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
L’articolo in commento disciplina l’ipotesi in cui l’esecuzione provvisoria del decreto non venga concessa a norma dell’art. 642 e detta i requisiti affinché venga invece concessa successivamente, dopo la proposizione dell’opposizione. I requisiti affinché sia concessa la provvisoria esecuzione in questa fase del giudizio e cioè in prima udienza sono i seguenti: l’opposizione non deve essere fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Per prova scritta si intende qualsiasi documento idoneo a provare, ex artt. 2699 ss. c.c., il fondamento dell’eccezione del debitore ingiunto e quindi l’inesistenza del diritto del creditore, mentre per pronta soluzione s’intende l’esistenza di mezzi di prova posti a sostegno dell’opposizione, tali però da non dare vita ad una vera e propria istruttoria.
La concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo costituisce per il giudice una facoltà e non un obbligo, sul punto la dottrina ha osservato che, nell’esercizio del potere discrezionale conferitogli, il giudice debba astenersi dall’autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto se ritiene possibile che l’opponente non sia in grado di conseguire la restituzione di quanto non fosse in realtà da lui dovuto.
Alcuni Tribunali si sono soffermati sul potere discrezionale concesso dall’art. 648 c.p.c. individuando come necessaria una valutazione del fumus della domanda di parte opposta, ad esempio il Tribunale di Pavia nell’ordinanza del 05 luglio 2017 ha affermato che “in caso di allegazioni specifiche di parte opponente nel giudizio di opposizione, pur non supportate o supportate solo parzialmente da prova scritta, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, è necessario, per parte opposta, allegare elementi probatori idonei a fondare la pretesa creditoria, in base a giudizio probabilistico quanto meno sotto il profilo del fumus (Cass. 12.2.1998, n. 1505, Cass. 30 .7.2004, n. 14556; nel merito recentemente Trib. Roma 5.2.2015 Tribunale di Torino, 22.1.2016 Tribunale Pescara, 16.8.2013, n. 5482)”.
Da ultimo si deve segnalare una recentissima pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, con ordinanza del 6.10.2020, ha negato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto a causa della complessità dei rapporti tra le parti in causa e così si è pronunciata “non appare opportuno concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, sussistendo gravi motivi in contrario fondati sulla complessità dei rapporti intercorsi tra le parti in causa, complessità che sconsiglia –allo stato – la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo necessario provvedere alla esatta qualificazione del rapporto dedotto in lite ed alla completa istruzione della controversia”.
Deve concludersi che, in caso di richiesta della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice nell’ambito del potere discrezionale concesso non debba limitarsi alla verifica circa la sussistenza di prova scritta o di pronta soluzione dell’opposizione ma debba estendersi in termini di fumus ad una valutazione delle ragioni dell’opposto ed in generale alla complessità dei rapporti giuridici dedotti in causa.
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Avv. Ida Santalucia
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