La responsabilità da illecito degli enti e delle società e il ruolo dei modelli 231/2001

La responsabilità da illecito degli enti e delle società e il ruolo dei modelli 231/2001

Sommario: 1. La prevenzione della responsabilità da illecito degli enti e le caratteristiche principali dei modelli 231/2001 – 2. Il ruolo degli “Organismi di Vigilanza” e l’attuazione dei modelli nelle realtà societarie – 3. Le più recenti pronunce della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti

 

1. La prevenzione della responsabilità da illecito degli enti e le caratteristiche principali dei modelli 231/2001

La responsabilità degli enti e delle società è un tema ancora oggi oggetto di vivaci discussioni sia sul piano dottrinale che su quello giurisprudenziale.

Nel nostro ordinamento giuridico, l’istituto oggetto di analisi è espressamente regolato dal D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231.

Prima ancora di entrare nel vivo della tematica della prevenzione degli illeciti in ambito societario, nel contesto in esame occorre innanzitutto analizzare le casistiche nelle quali può manifestarsi una responsabilità degli enti.

L’art. 5 del Decreto Legislativo richiamato infatti prevede espressamente che la responsabilità dell’ente può configurarsi qualora l’illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Un ulteriore tassello per la configurazione della responsabilità è rappresentato dalle categorie di soggetti autori dell’illecito. Essi, infatti, devono essere “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” oppure persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti indicati.

L’art. 6 del Decreto fa invece riferimento ai veri e propri modelli organizzativi che le società sono tenute ad adottare per la prevenzione di illeciti nello svolgimento della loro attività. I Modelli 231/2001 devono avere caratteristiche ben precise per essere applicati nel miglior modo possibile. Essi devono innanzitutto individuare le tipologie di attività nelle quali si corre il rischio di commissione di reati ed inoltre adottare protocolli specifici per la formazione e l’attuazione di decisioni in merito ai reati da prevenire. Ulteriori caratteristiche possono individuarsi in un’attenta gestione delle risorse finanziare per prevenire illeciti, obblighi informativi nei confronti degli organismi di vigilanza sull’osservanza dei modelli adottati ed infine l’introduzione di sistemi disciplinari idonei a sanzionare coloro che si rendono responsabili di violazioni dei modelli in esame.

Si pensi ad esempio al caso in cui, in una società, sussista un rischio altissimo di commettere il reato di riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. In contesti di questa tipologia la società, individuati i principali fattori di rischio legati al possibile manifestarsi dell’illecito, è tenuta ad adottare un modello specifico affinché le attività quotidiane si svolgano senza la tenuta di condotte sospette da parte di dirigenti o personale sottoposto alla loro direzione.

L’ente può essere esonerato da responsabilità nel caso in cui si verifichino queste condizioni: l’adozione di un efficace modello di prevenzione di reati della stessa specie di quello manifestatosi; l’affidamento delle funzioni di vigilanza sull’osservanza dei modelli ad apposito organismo denominato “Organismo di Vigilanza”; si è verificata un’elusione dei modelli di prevenzione adottati ed infine l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo incaricato[1].

2. Il ruolo degli “Organismi di Vigilanza” e l’attuazione dei modelli nelle realtà societarie

Un elemento dal quale non può prescindersi nella prevenzione di illeciti in ambito aziendale è il conferimento di un incarico ad apposito organismo denominato “Organismo di Vigilanza”.

Molto importante è la procedura di nomina dei membri dell’organismo. Occorre infatti precisare che l’Organismo di Vigilanza è nominato da parte della società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le caratteristiche dell’atto di nomina dell’organismo sono: durata di carica dell’organismo, regole sulla rieleggibilità dei componenti, criteri di scelta dei membri, cause di ineleggibilità, ipotesi di revoca dell’incarico ed infine la distinzione tra le funzioni dell’Organismo di Vigilanza e quelle del Collegio Sindacale della società[2].

In seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la società conclude con i professionisti incaricati un contratto di prestazione di opera professionale nel quale vengono stabiliti, tra l’altro, i compensi che dovranno essere percepiti per lo svolgimento di tali attività.

Per quel che concerne invece la composizione dell’organismo, la società che conferisce l’incarico può assumere la decisione di nominare un organismo monocratico oppure collegiale. Di norma un organismo di vigilanza è composto da tre membri esperti in materie giuridiche od economiche oppure può essere a composizione mista.

I compiti degli organismi di vigilanza sono in via principale quelli di vigilare sull’osservanza dei Modelli 231/2001, adottati da parte di enti o società.

Le funzioni dell’organismo non si esauriscono al solo controllo sull’osservanza dei modelli da parte dell’ente. Infatti, a queste si aggiunge anche quella di provvedere ad aggiornamenti periodici del modello organizzativo per la prevenzione di illeciti, qualora quest’ultimo mostrasse criticità tali da non riuscire a prevenire la consumazione di reati all’interno della società.

3. Le più recenti pronunce della giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti e delle società

Recentemente anche la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità penale degli enti, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 231/2001.

Una sentenza molto significativa in materia è la n. 23401 del 15/06/2022. Il testo del provvedimento oggetto di analisi mette in particolare evidenza sia il concetto di autonomia dell’Organismo di Vigilanza nell’espletamento delle proprie funzioni, sia quello di elusione fraudolenta del modello 231/2001, adottato dall’ente per prevenire la commissione di reati.

Per quel che concerne il ruolo rivestito dall’ Organismo di Vigilanza, la Suprema Corte indica chiaramente che i compiti di norma spettanti all’organismo sono principalmente quelli di “individuare e segnalare le criticità del Modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione”.

Questo significa che l’Organismo di Vigilanza è tenuto ad agire in maniera tale da individuare con precisione fatti che, se posti in essere, potrebbero determinare una responsabilità penale dell’ente.

Altrettanto importante è la problematica dell’elusione del Modello 231 adottato. Su questa fattispecie, la Suprema Corte indica che, in presenza di una condotta volta ad eludere l’attuazione di un Modello, non sussistono i presupposti per la configurazione di una responsabilità a carico di un ente o di una società.

Occorre precisare che nella sentenza il Collegio classifica le condotte elusive come condotte tali da “frustrare con l’inganno il diligente rispetto delle regole da parte dell’ente”.

L’elusione di quanto previsto da un Modello 231 costituisce, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto 231/2001, un caso di esonero dalla responsabilità dell’ente in caso di manifestazione di un illecito nello svolgimento di determinate attività.

La Corte concludeva asserendo che “l’esonero dell’ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell’organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d’impresa[3]. Prendiamo in considerazione, ad esempio, un dirigente aziendale che, per il perseguimento di fini personali, tiene condotte ingannevoli volte ad aggirare il Modello adottato dalla società, la responsabilità sarà attribuita al solo dirigente e non alla società. In una casistica di questo genere la società può beneficiare del vantaggio di aver predisposto un Modello solido ai fini della prevenzione di illeciti, venendo così esonerata dalla responsabilità.

 

 

 

 

 


[1] Art.6 D.Lgs. 8 luglio 2001 n. 231
[2] Odorizzi, Modelli organizzativi 231, La responsabilità amministrativa e penale dopo la nuova Privacy europea, in Il Sole 24 Ore, 2018, p. 94
[3] Cass. Pen., sent. 15 giugno 2022, n. 23401

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avv. Roberto Navarra

Sono un avvocato ed esercito la professione principalmente nella materia del recupero crediti, includendo anche le procedure esecutive mobiliari, immobiliari e presso terzi, del diritto tributario ed infine il diritto societario. Per quel che concerne quest'ultima materia, come studio legale ci occupiamo di consulenza alle piccole e medie imprese nella redazione di modelli di prevenzione di illeciti negli ambienti aziendali, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001.

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