La responsabilità da reato degli enti

La responsabilità da reato degli enti

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha riguardato l’istituto e la disciplina normativa della “Responsabilità da reato degli enti”. In particolare, l’attenzione è stata posta sulle diverse disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché sulla portata e gli effetti che il suddetto provvedimento ha avuto nel panorama giuridico italiano.

Nella prima parte dell’elaborato, si è cercato di ripercorrere e di individuare le diverse ragioni, principalmente di natura politica, che hanno indotto il nostro Paese a munirsi di uno strumento normativo ad hoc in grado di disciplinare, in maniera esaustiva e dettagliata, la responsabilità configurabile, in maniera indiretta, in capo agli enti collettivi a seguito della realizzazione di una fattispecie criminosa da parte di quanti ricoprono un ruolo interno ad esso, specie se in posizione apicale.

Individuato l’ambito oggettivo e i confini soggettivi di applicazione della normativa di riferimento, l’analisi è stata condotta al fine di inquadrare e meglio qualificare il tipo di responsabilità che potrebbe sorgere in capo alla persona giuridica coinvolta allorquando si consumi uno dei reati presupposti indicati nel relativo decreto, ovvero di tracciare le condizioni necessarie per fondare una responsabilità penale del soggetto agente.

Una trattazione condotta in maniera congiunta e parallela finalizzata a mettere in evidenza il rapporto fra le due responsabilità, l’una di natura amministrativa, l’altra di natura penale, ovvero i caratteri propri dell’una e dell’altra tipologia.

La parte conclusiva dello studio ha, invece, riguardato il profilo meramente processuale; nel dettaglio, sono stati forniti alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile, all’iter da seguire e alla varie fasi in cui si articola il procedimento, nonché a quella serie di prerogative e garanzie che devono essere riconosciute e apprestate nel procedimento condotto a carico dell’ente, al pari di quanto avviene nel processo penale ordinario.

LA RESPONSABILITA’ DA REATO DEGLI ENTI (Decreto Legislativo n. 231/2001)

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI: NATURA E PRESUPPOSTI.

La fonte normativa che viene in rilievo in ordine all’istituto della “responsabilità da reato degli enti” è il d.lgs. n. 231/2001 rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica.”

Il suddetto decreto ha rappresentato una svolta importante nel panorama giuridico italiano dal momento che questo ha sempre mostrato ed espresso una certa diffidenza nell’accettazione di un istituto che potesse prevedere, in qualche modo, una forma di responsabilità penale degli enti, alla luce del principio costituzionale di cui all’art 27 secondo il quale le “societas delinquere non potest”.

L’intento del legislatore del 2001 era quello di predisporre una severa disciplina repressiva volta ad un maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dell’ente collettivo nella prevenzione dei reati da parte di quanti ricoprivano un ruolo interno allo stesso. Orbene, la Relazione governativa sul decreto in oggetto ha puntualizzato come l’introduzione di una forma di responsabilità degli enti collettivi sia stata dettata da ragioni di politica criminale che, nel corso degli anni, hanno indotto i vari stati, membri dell’Unione Europea, a munirsi di adeguati strumenti legislativi idonei a reprimere qualsivoglia azione delittuosa.

Da una lettura delle prime disposizioni del decreto è possibile cogliere l’ambito oggettivo, nonché i confini soggettivi di applicazione della normativa in esso contenuta; invero, è alquanto agevole comprendere come siffatta disciplina riguardi non solo gli enti forniti di personalità giuridica, ma anche le società e le associazioni prive di codesto requisito con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e non economici ed, infine, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La ratio di tale esenzione risiede nella volontà di escludere dall’applicazione delle misure cautelari e delle sanzioni ivi previste enti non solo pubblici, ma che svolgono funzioni non economiche, istituzionalmente rilevanti quantomeno sotto il profilo dell’assetto costituzionale dello Stato-amministrazione.

In ordine alla natura e alla tipologia di responsabilità che si configura in capo all’ente in conseguenza dei reati commessi da chi opera in nome e per conto di esso, mette conto segnalare come il decreto in esame parli espressamente di responsabilità “amministrativa” e non di responsabilità penale, essendo quest’ultima configurabile solo in capo alla persona fisica che si rende materialmente responsabile del fatto di reato.

Sulla scorta di tali considerazioni, emerge come la responsabilità della persona giuridica sia aggiuntiva, autonoma e non sostitutiva di quella delle persone fisiche che, invece, resta regolata dal Diritto Penale comune. Per tali motivi, quello delineato dal D. l.g.s. N. 231/2001 costituisce un “tertium genus” rispetto ai tradizionali sistemi di responsabilità penale e amministrativa che, latu sensu, può definirsi “di organizzazione” dal momento che deriva da un’omissione organizzativa e gestionale. Da ciò discende un’autonoma responsabilità dell’ente in ragione del rapporto di immedesimazione organica intercorrente fra questo e un suo dipendente in posizione apicale che abbia commesso il reato presupposto nell’interesse o a vantaggio della società.

Con riferimento ai reati presupposto, tassativamente indicati nel decreto, viene in rilievo come nel corso del tempo l’elenco delle fattispecie delittuose sia stato, più volte, ampliato dal legislatore; difatti, ai pochi delitti, principalmente di natura dolosi, indicati nel testo originario del decreto e attinenti per lo più ai rapporti con la PA (truffa, corruzione, concussione, ecc.), sono stati aggiunti i reati informatici, i reati societari e, a partire dal 2007 con la riforma in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità degli enti è stata collegata per la prima volta ai delitti di natura colposa, in particolare al reato di omicidio e lesioni personali colpose, commessi in violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per quanto concerne gli autori del reato dalla cui condotta discende la responsabilità dell’ente collettivo, il decreto fa riferimento ai soggetti in posizione apicale, ossia a persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente, ovvero a soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Rebus sic stantibus, l’ente si trova a dover rispondere nonostante il fatto, che in questa sede rileva, sia stato materialmente commesso da una persona fisica diversa, senza che ciò contrasti con il principio di cui all’art. 27 della Carta Costituzionale in virtù del quale “La responsabilità penale è personale.” Una siffatta impostazione trova la sua ragione giustificativa nella circostanza che il fatto illecito viene addebitato all’ente a titolo di colpa ed, in particolare, sulla base della c.d. “colpa di organizzazione”, consistita nel non aver predisposto l’ente interessato una serie di accorgimenti preventivi atti ad evitare la commissione di reati della stessa specie di quello concretamente realizzatosi.

Condizioni imprescindibili per fondare una responsabilità penale del soggetto apicale è l’aver commesso uno dei reati tra quelli espressamente indicati nella Sezione III del D.lgs. n.231/01 nell’esclusivo interesse o a vantaggio della persona giuridica di appartenenza. Di contro, l’ente risponde per il solo fatto che il soggetto agente si identifica in un individuo che ha agito per la stessa società la quale, per i suddetti motivi, và incontro ad una sanzione amministrativa di tipo pecuniaria, secondo il modello per quote, o interdittiva nelle ipotesi più gravi. Trattasi, in entrambi i casi, di sanzioni molto severe dal momento che le prime incidono negativamente sul patrimonio dell’ente, le seconde, invece, possono inibire in maniera considerevole la stessa attività aziendale.

Proseguendo oltre nell’esame dell’istituto, si rende altresì necessario analizzare l’espressione “nell’interesse o a vantaggio della società”, cui si è in precedenza accennato, al fine di coglierne la portata e la valenza.

Sul punto, alla luce del disposto di cui all’art. 5 del decreto in oggetto, l’orientamento di legittimità prevalente è concorde nel ritenere che i due concetti non abbiano una valenza sinonimica, bensì denotino profili completamente diversi. Invero, da un’interpretazione letterale della norma de qua ed, in particolare, richiamando la congiunzione “o “utilizzata dal legislatore, si evince come questa debba essere intesa in modo disgiuntivo, nel senso che i due termini riguardano concetti giuridicamente diversi. Nello specifico, il primo evoca l’interesse prefigurato a monte dal soggetto agente come “indebito arricchimento” conseguente all’illecito; il secondo, invece, attiene all’utilitas economica effettivamente conseguita ed ottenuta dalla sua consumazione. Al riguardo, si osserva che l’interesse và valutato ex ante, mentre il vantaggio richiede una verifica ex post.

La sussistenza di tali elementi, quale requisito oggettivo della fattispecie delittuosa, assurge a condizione di applicabilità nei confronti dell’ente della relativa sanzione. Pertanto, qualora l’utilità economica non si consegue o si consegue solo in minima parte, troverà applicazione una circostanza attenuante e la sanzione nei confronti di questo potrà essere oggetto di riduzione. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento all’ipotesi in cui l’autore del reato agisca nel “prevalente interesse proprio o di terzi”. In casi di questo tipo, in capo all’ente collettivo, non si profila alcun tipo di responsabilità.

Sulla scorta di tali premesse, appare evidente che per esimere l’ente dalla responsabilità amministrativa da reato è necessario che questo adotti, prima della realizzazione e consumazione dello stesso, un modello di organizzazione e gestione in guisa con i criteri e i contenuti indicati dal legislatore, nonché fornisca ex post la prova, c.d. liberatoria, di aver adottato tutte le misure necessarie e idonee ad impedire la commissione di reati analoghi a quello realizzatosi.

Da ciò scaturisce quel principio di diritto secondo cui la mancata adozione dei suddetti modelli è sufficiente a costituire quella rimproverabilità della condotta di impresa per omissione delle dovute cautele organizzative e gestionali tese a prevenire talune fattispecie criminose e idonee a giustificare la responsabilità dell’ente. Tuttavia, la mancata adozione del modello organizzativo previsto ex lege non costituisce di per sé un illecito posto che l’adozione del programma de quo non è un obbligo giuridico, bensì una causa di esclusione della responsabilità per colpa dell’ente in caso di reati commessi dai soggetti nella posizione di cui all’art. 5 del decreto di riferimento.

Venendo ora all’esame, nello specifico, del modello organizzativo e gestionale cui si è accennato in precedenza, specie sotto il profilo contenutistico, emerge come questi, ai fini della loro efficacia, debbano contenere l’individuazione dettagliata delle attività esposte al rischio di commissione di reati, la previsione di specifici protocolli per programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in funzione della prevenzione del rischio-reato, nonché l’individuazione di precise modalità inerenti la gestione delle risorse finanziarie ed, infine, l’introduzione di un adeguato sistema disciplinare teso a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate, all’evidente fine di garantirne l’effettività.

Dall’analisi fin qui condotta, emerge come la mera adozione di un modello organizzativo conforme ai parametri di legge è sì la condizione necessaria per non incorrere nella responsabilità amministrativa regolata dal d. lgs. N.231/01, ma non è da sola sufficiente ad escluderla atteso che il suddetto modello deve, altresì, essere efficace e dinamico, ossia concretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato e tale da seguire e adattarsi ai cambiamenti di questo.

In definitiva, può affermarsi che la realizzazione del reato presupposto comporta il perfezionamento dell’illecito amministrativo in tutti i suoi elementi costitutivi, salvo che la societas, indirettamente coinvolta, riesca a provare, in sede processuale, l’assenza si qualsivoglia condotta colposa in ordine all’adozione e alla vigilanza sulla effettiva operatività dei modelli organizzativi richiesti, nonché la natura elusiva del comportamento posto in essere da reo il quale, in maniera del tutto autonoma e discrezionale, ha agito contro l’interesse dell’ente.

ACCERTAMENTO GIUDIZIARIO E VICENDE PROCESSUALI.

Spostando l’attenzione sull’ambito processuale, è bene precisare come la responsabilità amministrativa dell’ente, data la sua autonomia rispetto al giudizio penale, sussiste anche quando la complessità dell’assetto organizzativo interno ad esso non consente di ascrivere la responsabilità penale ad una persona fisica ben individuata o quando il reo non è imputabile, ovvero quando il reato presupposto si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Depone in questo senso il dato letterale dell’art. 8 il quale prevede una sorta di “insensibilità” del processo contra societatem a vicende di questo tipo, atteso che quello che conta è che sia stato accertato e commesso un reato di quelli compresi nel catalogo dei reati presupposti e che lo stesso sia riferibile ad uno dei soggetti in precedenza analizzati, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali individui.

Ulteriormente proseguendo nell’esame del procedimento volto ad accertare la responsabilità dell’ente e il conseguente sistema sanzionatorio, vengono in rilievo gli artt. 34 e 35 del d.lgs. n.231/01 contenenti disposizioni di carattere generale. Dal combinato disposto delle due norme, si evince la volontà del legislatore orientata ad applicare nel procedimento de quo oltre le disposizioni contenute nel decreto, anche le norme del codice di procedura penale e, al contempo, di applicare nei confronti dell’ente collettivo, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato.

Altro elemento caratterizzante il procedimento a carico dell’ente è l’inammissibilità, all’interno di questo, della costituzione della parte civile. Siffatta deroga rispetto a quanto previsto nel modello di processo penale ordinario ha suscitato innumerevoli dubbi in giurisprudenza tanto da rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, affinchè questa si pronunciasse, in via pregiudiziale, sulla conformità della normativa italiana ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto 231/01 che non prevede espressamente la possibilità che gli enti siano chiamati a rispondere dei danni cagionati alle vittime dei reati presupposti, con le norme comunitarie che, invece, apprestano una forte tutela a questa categoria di individui.

La Corte nel pronunciarsi sulla questione ha escluso qualsivoglia forma di conflitto fra normativa comunitaria e legislazione italiana sull’assunto che “la persona offesa dal reato vede riconosciuto senz’altro il diritto al risarcimento del danno nell’ambito del processo penale condotto nei confronti del reo e, cioè, della persona fisica la cui condotta è direttamente all’origine del pregiudizio che essa lamenta.” Ed ancora, ha concluso la Corte, “l’illecito amministrativo non presenta alcun nesso causale diretto con i pregiudizi cagionati e verificatisi in conseguenza del reato.”

Invero, in un regime come quello istituito dal decreto legislativo 231/01, la responsabilità delle persone giuridiche è qualificabile come “amministrativa, indiretta e sussidiaria”, oltre che distinta da quella penale e che riguarda la sola persona fisica, autrice del reato, e come tale unico soggetto nei confronti del quale può essere avanzata richiesta risarcitoria.

Una considerazione di analogo spessore può essere fatta con riferimento all’ente, il quale non potrà costituirsi parte civile nei confronti del reo, imputato del reato presupposto, posto che ad esso viene addebitato il medesimo fatto, secondo lo schema concorsuale, ovvero di una responsabilità cumulativa dell’ente e della persona fisica. Di contro, la costituzione di parte civile è ammissibile allorquando l’ente risulti esente da ogni responsabilità ex d.lgs. n.231/01 nel giudizio penale.

Da ultimo, mette conto segnalare che nel procedimento a carico dell’ente, al pari di quanto avviene nel processo penale ordinario, devono essere sempre assicurati e garantiti al soggetto coinvolto il diritto alla difesa, che si estrinseca nella facoltà a questi riconosciuta di nominare un difensore di fiducia o di avere un difensore d’ufficio ove le circostanze lo richiedano, affinchè provveda ad esercitare tutte le prerogative difensive a favore dell’ente, ad eccezione di quelle rientranti nella categoria degli atti c.d. “personalissimi.”


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