Furto in appartamento approfittando dei ponteggi per i lavori, esclusa la responsabilità del Condominio

Furto in appartamento approfittando dei ponteggi per i lavori, esclusa la responsabilità del Condominio

La III sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza del 20 giugno 2017 n. 15176, all’esito di un lungo travagliato procedimento, ha affermato un importante principio in tema di responsabilità condominiale in concorso con l’appaltatore dei lavori.

Il caso di specie riguardava il conseguente furto subito da una conduttrice di un appartamento sito al terzo piano di uno stabile condominiale in ristrutturazione. Nello specifico i ladri si erano intrufolati nell’appartamento, favoriti dal facile accesso permesso dalle impalcature istallate dalla ditta appaltatrice per le opere di rifacimento della facciata condominiale.

La conduttrice, di conseguenza, aveva agito citando in giudizio la Ditta appaltatrice e il Condominio, quale committente dei lavori per chiedere il risarcimento dei danni sofferti per il furto subito nel proprio appartamento.

Il fulcro della sua difesa si basava sulla circostanza che la presenza dei ponteggi istallati dalla ditta, avrebbe favorito il “lavoro” ai topi d’appartamento. Tali ponteggi, infatti, venivano collocati in modo adiacente alle vedute dell’appartamento, sito al primo piano del condomino derubato.

Sia il tribunale di Roma che la Corte di Appello rigettavano la domanda risarcitoria della conduttrice. Invece, gli Ermellini accoglievano il ricorso cassando con rinvio. Pertanto, la questione veniva rimessa dinnanzi ad un’altra sezione della Corte di Appello precedentemente pronunciatasi sulla vicenda per il riesame dei fatti. In tal sede la Corte territoriale dichiarava improcedibile la domanda nei confronti della ditta appaltatrice dichiarata fallita nelle more del giudizio civile e, quindi rigettava l’appello dell’attrice.

Da qui, il ricorso per cassazione della ricorrente articolato in due motivi di doglianza. In particolare, con il primo motivo del ricorso si denunziava la “falsa e/o erronea applicazione della legge sulla responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il motivo, articolato sotto diversi profili di censura, è stato dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile.

Secondo costante e risalente giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di furto in appartamento condominiale commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell’edificio, è certamente configurabile la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi (ex plrurimis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19399 del 30/09/2016).

Una responsabilità del condominio committente, concorrente con quella dell’appaltatore, è ritenuta altresì configurabile (secondo i principi generali, e quindi sempre ai sensi dell’art. 2043 c.c.) in caso di concreta riferibilità ad esso dell’evento, per “culpa in eligendo” (e cioè per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea), o laddove l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore dei suoi ordini ed abbia agito quale “nudus minister”, attuandone specifiche direttive.

Secondo alcune pronunzie, il condominio potrebbe inoltre essere chiamato a rispondere del danno in concorso con l’appaltatore anche per l’omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto l’installazione ed il mantenimento della struttura; in proposito viene sovente richiamata la responsabilità per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. (cfr. ad es., tra le più recenti: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26900 del 19/12/2014).

Peraltro, ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., sono necessari due presupposti: a) una relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, intesa nel senso che la prima, per il suo intrinseco dinamismo o per l’insorgere in essa di un evento dannoso, abbia prodotto direttamente il secondo, e non sia stata invece solo lo strumento mediante il quale l’uomo abbia causato il danno con la sua azione od omissione; b) un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa, comportante a carico del predetto l’obbligo di vigilare la cosa medesima e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi (cfr. espressamente in tal senso: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 520 del 22/01/1980; nel medesimo senso; Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 21/10/1976).

La Suprema Corte ha, quindi, escluso, in linea di principio, che – in caso di furto reso possibile dall’omessa adozione delle necessarie misure di sicurezza in relazione all’impalcatura di proprietà e/o installata, come nella specie, dall’appaltatore per effettuare lavori nello stabile condominiale – possa automaticamente affermarsi sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell’art. 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta, “da custodia” della struttura, della quale quest’ultimo ha semplicemente consentito l’installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

In conclusione, in una siffatta ipotesi, la responsabilità del Condominio committente può essere affermata esclusivamente ai sensi dell’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per omissione degli obblighi di vigilanza sull’attività di quest’ultimo.


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