La responsabilità della P.A. per danni non patrimoniali derivanti dall’attraversamento di animali selvatici

La responsabilità della P.A. per danni non patrimoniali derivanti dall’attraversamento di animali selvatici

Sommario: 1. L’attività di gestione della P.A. – 2. Il danno cagionato da animali – 3. Profili processuali

 

Abstract: il danno è risarcibile qualora le conseguenze pregiudizievoli, derivanti da un fatto illecito, siano collegate, da un nesso di causalità giuridica, ad un fatto. Il presunto danneggiato, per ottenere il risarcimento, dovrà provare in sede giudiziale il nesso causale tra condotta e danno ingiusto, l’elemento psicologico ed il danno risarcibile.

Il nesso di causalità in esame deve essere accertato secondo lo schema previsto dagli articoli 40 e 41 del codice penale.

La lesione di una posizione giuridica soggettiva da parte della P.A. può essere la fonte di un obbligo risarcitorio.

La responsabilità della P.A. può derivare dall’attività funzionale posta in essere, fattispecie che si verifica nel caso in cui la P.A. adotti provvedimenti amministrativi.

Ma cosa accade qualora la domanda per il risarcimento dei danni non patrimoniali non investe scelte ed atti autoritativi della P.A.?

1. L’attività di gestione della P.A.

Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 500/1999, precisando che l’articolo 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento di una lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento, derivante dal danno ingiusto, ha sancito che al giudice spetta comparare gli interessi in conflitto; ne deriva che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari della lesione del diritto soggettivo, può essere fonte di responsabilità extracontrattuale.

Qualora la responsabilità della P.A. derivi da attività provvedimentale, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo non è sufficiente a sostenere le pretese risarcitorie, poiché è necessario ricondurre l’evento dannoso ad un comportamento colposo della P.A.

La Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 3630/2021 ha altresì, in tema di accertamento della colpa della P.A., ritenuto che essa sussista qualora l’esecuzione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa, riconducibili ai generali principi costituzionali operanti in tema di P.A, quali la proporzionalità e l’adeguatezza.

Il tema in esame appare più difficoltoso da affrontare, qualora la responsabilità della P.A. non derivi dall’adozione di provvedimenti amministrativi.

Si è discusso circa la possibilità da parte del cittadino di rivolgersi al giudice ordinario, non solo per richiedere la condanna della P.A. al risarcimento del danno (nella fattispecie causato dal difetto di manutenzione dell’opera pubblica), ma anche al fine di ottenere la condanna ad un “facere”, la quale sia autonoma dalla richiesta di risarcimento del danno.

A tal proposito, la Cassazione, nel caso in esame con l’ordinanza n. 25843/2021(sez. VI) e con la sentenza, sez. III, n. 9318/2019, ha precisato quanto segue.

Sebbene la P.A. abbia un proprio potere discrezionale in merito alla scelta delle opere da eseguire (ad esempio manutenzione aree), che non può formare oggetto di giudicato da parte del giudice ordinario, qualora la P.A. non osservi le regole tecniche o i criteri di diligenza durante la sua attività di gestione, può essere denunciata dal privato con una domanda volta alla condanna ad un “facere”, poiché essa trova la sua ragion d’essere nel generale principio del “neminem laedere”.

A ciò non si pone da ostacolo l’articolo 34 del decreto legislativo n.80/1998, che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia poiché in tali casi, come precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 204/2004, la P.A. non esercita dei poteri autoritativi preposti alla cura di interessi pubblici.

2. Il danno cagionato da animali

Sebbene la giurisprudenza abbia esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 2043 c.c. a fattispecie inerenti l’attività di gestione della P.A., nel caso in cui un cittadino travolga un animale selvatico insinuatosi su una strada sita in una Regione, e da tale collisione ne derivi un’altra contro un albero posto a margine di una piazzola di sosta, non troverà applicazione l’articolo 2043 c.c., bensì l’articolo 2052 c.c., ai sensi del quale “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

L’articolo 2052 c.c. non contiene alcuno specifico riferimento ad animali domestici; in particolare

si riferisce sia ai casi in cui sussista un rapporto di fatto tra animale e proprietario, ed in questo caso la responsabilità si fonderà sul rapporto di fatto e non sulla colpa, sia a tutti i casi in cui il danno sia recato da un animale, a prescindere dalla sussistenza di una situazione di effettiva custodia.

La Cassazione a SS.UU. con la sentenza n. 25764/2011 ha confermato che spetta al giudice ordinario la cognizione riguardo la domanda promossa dal privato ai fini del conseguimento del risarcimento dei danni causato dall’attraversamento stradale di un animale selvatico, poiché non è una domanda volta all’annullamento di un provvedimento amministrativo.

Inoltre, come precisato dalla Cassazione, sez VI, n. 16550/2022, il conducente dovrà provare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno.

In riferimento all’onere della prova, l’attore dovrà provare la sussistenza del nesso eziologico tra fatto e danno; la P.A. dovrà dar prova dell’eventuale caso fortuito che sussiste nel caso in cui il fatto sia fuori dalla sfera di controllo della stessa.

L’onere probatorio a carico della P.A. è ritenuto al quanto complesso, poiché la P.A. ha l’obbligo di controllare la fauna selvatica, e in tale attività ha piena competenza; pertanto non sono tollerabili situazioni di discontinuità nella gestione della stessa.

3. Profili processuali

In merito alla legittimazione passiva in sede processuale, essa spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto è l’ente che è titolare della competenza normativa in materia di fauna selvatica, sia in termini di tutela che di gestione.

La mediazione non è condizione di procedibilità, ex articolo 5 d.lgs. n. 28/2010, nonostante l’estensione ad altre materie dell’istituto della mediazione, avutasi con la recente Riforma Cartabia.

È invece obbligatoria ex lege la negoziazione assistita nel caso in esame poiché si tratta di domanda relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (d.lgs n. 132/2014). Essendo obbligatoria, è una condizione di procedibilità.


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