La responsabilità della struttura sanitaria per infezione contratta in ospedale
Sotto al profilo dell’evitabilità o inevitabilità dell’infezione nosocomiale, il criterio guida deve essere rappresentato dalle regole giuridiche vigenti in materia di responsabilità medico – sanitaria che, come è noto, ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c. all’inadempimento della prestazione medico professionale.
L’omissione dell’attività di isolamento in costanza di sintomatica di malattie infettive è imputata alle strutture sanitarie in via mediata laddove sussista la condotta omissiva dei dipendenti della struttura, acquisendo quindi rilievo la mancata attivazione delle dovute procedure di isolamento del paziente.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c., le strutture sanitarie sono responsabili dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento di una delle prestazioni a cui sono direttamente obbligate, rispondendo dell’operato dei dipendenti e/o collaboratori di cui si siano avvalse e ciò in virtù del contatto sociale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria.
Si definiscono infezioni nosocomiali quelle che si verificano in una struttura sanitaria ospedaliera, non presenti o in incubazione nel paziente al momento del ricovero, ma che si manifestano durante la degenza o subito dopo le dimissioni.
La L. n. 24/2017 pone come uno dei pilastri a proprio fondamento la “sicurezza delle cure”, da realizzarsi anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione ed alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie.
Infatti, se è vero che esiste il rischio clinico, ossia la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè patisca un danno o un disagio imputabile anche se in modo involontario alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, altrettanto vero è che è possibile ridurre la frequenza di tale rischio con l’adozione di idonei strumenti di prevenzione e controllo.
Rispetto a tali infezioni, l’inosservanza delle buone pratiche clinico assistenziali costituisce indice di responsabilità a carico delle strutture ospedaliere.
Anche a livello europeo, già nel 2009 il Consiglio dell’Ue ha emanato una Raccomandazione secondo la quale la prevenzione ed il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria dovrebbero far parte delle priorità strategiche a lungo termine delle strutture sanitarie.
Quanto al riparto dell’onere probatorio tra paziente danneggiato e struttura medica, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (Cass. Civ. 11.03.2016 n. 4764).
In sostanza, è ragionevole ritenere sia sussistente la responsabilità dell’ente ospedaliero nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che lo stesso non riesca a dimostrare che la propria struttura ed il proprio personale abbiano agito nel pieno rispetto di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione e di aver fatto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni ampiamente condivise e pretese dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.
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Francesca Fumagalli
Avv. Francesca Fumagalli
nata a Lecco nel 1992, dopo il diploma di maturità scientifica, ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca nel luglio 2016.
Iscritta all'albo degli avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco.
Presta consulenza e assistenza nella fase stragiudiziale e contenziosa su tutto il territorio nazionale nell'ambito del diritto civile, con particolare riguardo alle materie di famiglia, successioni, responsabilità medica, responsabilità civile, diritti reali e condominio, contrattualistica, recupero crediti ed esecuzioni, nonché diritto penale, diritto minorile sia civile che penale e diritto dell'immigrazione.
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