La responsabilità oggettiva e la compatibilità con i principi del diritto penale

La responsabilità oggettiva e la compatibilità con i principi del diritto penale

Per responsabilità oggettiva si intende quella responsabilità posta a carico del soggetto senza che a lui possa essere addebitata colpa o dolo.

Il codice penale all’articolo 42 sancisce che è impossibile porre a carico del soggetto una responsabilità senza colpa, precisando che la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente come conseguenza della sua azione o omissione.

I casi nei quali la legge pone “altrimenti” a carico dell’agente un determinato evento sono, appunto, i casi in cui si risponde anche senza dolo o senza colpa.

Si tratta di ipotesi eccezionali, molte volte contestate. Ed è facile dedurne il perché.

Il fatto è che un sistema che dovrebbe essere informato al principio di colpevolezza e di personalità dell’illecito mostra la corda nel frangente in cui poi introduce ipotesi di responsabilità oggettiva.

La dottrina distingue due tipi di responsabilità oggettiva, quella espressa e quella occulta.

Sono casi di responsabilità oggettiva espressa: 1) il reato preterintenzionale; 2) i reati aggravati dall’evento; 3) i reati di stampa.

Sarebbe occulta quella responsabilità oggettiva tale che non è qualificata dalla legge come oggettiva.

Più in particolare si annoverano casi di: 1) aberratio delicti;  2) la responsabilità del partecipe per il reato diverso da quello evoluto; 3) le condizioni oggettive di punibilità.

I motivi secondo cui la dottrina stabilisce casi di responsabilità senza colpa sono diversi.

Un primo motivo è da riconnettere al carattere preventivo della pena, nel senso che la consapevolezza, da parte dell’autore di un certo fatto, che l’ordinamento gli addossa anche conseguenze non volute, dovrebbe costituire un fattore inibente della criminalità.

Il secondo motivo è di tipo processuale, perché la responsabilità oggettiva consente di eliminare le difficoltà probatorie nei casi in cui risulti particolarmente complesso l’accertamento della colpa o del dolo.

Il primo motivo è inconsistente ed il secondo, e cioè l’idea che il fondamento della responsabilità possa risiedere in ragioni di tipo probatorio, adduce un inconveniente specie di tipo probatorio processuale che non è di certo un argomento giuridico valido.

La Corte Costituzionale, intervenuta sul problema con la famosa sentenza 364/1988, ha poi sostenuto che l’istituto della responsabilità oggettiva, così come è configurato attualmente dalla nostra legislazione, non è di per sé incostituzionale; incostituzionali sarebbero solo le ipotesi di responsabilità oggettiva pura, nella quale si prescinde del tutto dalla colpa e il fatto è attribuito solo sulla base del nesso di causalità; non invece incompatibile con il principio della colpevolezza la responsabilità oggettiva spuria, o mista a dolo e colpa; cioè quelle ipotesi in cui solo alcuni elementi di un reato sono attribuiti all’agente senza colpa.

A questo punto si possono delineare in via conclusiva i tratti caratteristici delle ipotesi di responsabilità oggettiva, rendendoci conto che, in effetti, non esiste alcuna contraddizione col sistema e comprendendo bene perché la giurisprudenza li mantiene in vita: -l’evento è posto a carico dell’agente indipendentemente dal dolo o dalla colpa, che possono esserci o meno; -condotta ed evento devono comunque essere legati da un nesso di causalità.

Nel tentativo di conciliare la mancanza di colpa con il principio della personalità dell’illecito sancito dall’articolo 27 della Costituzione la dottrina ha affermato un ulteriore requisito: la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in quanto dal combinato disposto degli articoli 45 del codice (secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore) e 27 della Costituzione deriva che, per configurarsi la responsabilità del soggetto, deve comunque sussistere per costui la possibilità di influire sul divenire causale.


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