La responsabilità penale degli Enti per delitto colposo di evento connesso al contagio del Covid-19 in ambito lavorativo

La responsabilità penale degli Enti per delitto colposo di evento connesso al contagio del Covid-19 in ambito lavorativo

“La responsabilità penale è personale”.

Lo enuncia a chiare lettere uno dei più importanti articoli della Costituzione italiana: il 27. Questa norma così importante, che ha reso possibili le più rivoluzionarie pronunce della giurisprudenza, si scontra, tuttavia, con la responsabilità penale dell’ente connessa alla commissione di un reato.

Societas delinquere non potest aveva scritto il penalista tedesco Franz von Liszt. Un ente, come è intuitivo, non è dotato di una propria fisicità, né di un coefficiente psicologico – quello da cui trae normalmente abbrivio la funzione rieducativa della pena (art. 27, co. 3, Cost.). È chiaro, dunque, che la colpa dell’ente, non potendosi desumere naturalisticamente, non può che essere ricostruita sotto il profilo normativo.

Il reato attribuito all’ente è necessariamente commesso da una persona fisica che, con esso, abbia una relazione qualificata. L’art. 5 del d.lgs. 231/2001 individua un parametro oggettivo di imputazione del fatto criminoso all’ente: l’aver, il soggetto posto in posizione apicale, ovvero il dipendente, commesso il fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso. Tale interesse va valutato sulla scorta dei prevedibili vantaggi che possono derivare, all’ente, dalla condotta criminosa, indipendentemente dagli intendimenti, talvolta imperscrutabili, dell’autore del reato.

Sebbene la dottrina abbia, inizialmente, ritenuto sussistente l’interesse dell’ente tutte le volte in cui l’azione criminosa si esplichi nell’ambito delle sue attività istituzionali, questa soluzione interpretativa è stata poi abbandonata. Invero, le Sezioni Unite, nella celebre sentenza Thyssenkrupp del 2014, hanno suggerito una diversa lettura, stabilendo che nei reati colposi di evento è necessario guardare alla condotta, prescindendo, dunque, dall’evento lesivo, che pure potrebbe non realizzarsi in concreto; si parla, pertanto, del potenziale vantaggio economico derivante all’ente (si pensi, a titolo esemplificativo, alla riduzione dei costi d’impresa o dei tempi di lavorazione, alla riduzione delle fasi dello sviluppo produttivo, finalizzata alla massimizzazione dei proventi dell’attività svolta).

Giova ricordare come l’ente possa sottrarsi alla responsabilità penale qualora dimostri di aver adottato un modello organizzativo o di gestione idoneo a prevenire la condotta criminosa verificatasi in concreto, ovvero qualora dimostri la sussistenza di una elusione fraudolenta del modello organizzativo di prevenzione da parte dell’autore del reato.

Una peculiare tipologia di reato colposo di evento imputabile all’ente può, oggi, dirsi configurabile nel caso in cui il datore di lavoro, per violazione di regole cautelari, abbia determinato il contagio del Covid-19 a scapito di uno dei suoi dipendenti. È indubbio che, anche nei luoghi di lavoro, occorre adottare un sistema di misure protettive volte a evitare la propagazione del contagio e salvaguardare l’incolumità dei dipendenti. Il mancato rispetto di queste misure anti-contagio può determinare una responsabilità a carico del datore; si tratta di un reato inquadrabile nello schema di cui agli artt. 589 e 590 c.p.: omicidio colposo, nel caso di decesso del dipendente, o lesioni colpose, in caso di sopravvivenza.

Affinché sia possibile configurare la responsabilità individuale del datore di lavoro, è necessario, anzitutto, fornire la prova di una condotta colposa dello stesso. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una condotta omissiva, che normalmente si sostanzia nella mancata adozione delle cautele funzionali ad evitare il contagio all’interno degli ambienti di lavoro. In secondo luogo, occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e l’evento. In particolare, in presenza di condotta omissiva del datore di lavoro, è indispensabile dimostrare che il contagio sia effettivamente avvenuto in ambito lavorativo. Tale profilo deve essere acclarato seguendo il criterio dell’elevata probabilità logica stabilito dalla sentenza Franzese delle Sezioni Unite. È necessario, dunque, escludere che, nella vita quotidiana del lavoratore, ci possano essere state serie occasioni di contagio, alternative rispetto a quelle manifestatesi nei luoghi di lavoro. Ancora. Occorre acclarare la sussistenza del duplice nesso normativo: l’evento lesivo in danno del dipendente – il contagio – deve rappresentare la concretizzazione del rischio che si intendeva prevenire attraverso le regole cautelari anti-contagio violate; l’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito (la condotta doverosa conforme alle regole cautelari).

Si tratta, indubbiamente, di un’operazione è complessa, atteso che le regole cautelari anti-contagio Covid-19 presentano una natura impropria. Invero, tali regole non sono finalizzate a impedire l’evento, poiché, nell’ambiente lavorativo, l’unica regola precauzionale dotata di una forza tale da azzerare completamente il rischio del contagio dovrebbe consistere nella chiusura del luogo di lavoro.

Ogni altra norma cautelare, come quelle imposte dai protocolli governativi-regionali ai datori di lavoro (l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale, la limitazione delle presenze all’interno di luoghi di lavoro chiuso), non sono che mere prescrizioni, inidonee ad azzerare il rischio dell’evento lesivo, ma capaci, semplicemente, di limitarlo.

Risulta, pertanto, piuttosto complesso dimostrare che, in caso di violazione di una regola cautelare, la sua osservanza avrebbe impedito in toto l’evento. La natura impropria delle regole cautelari in parola rende, quindi, impossibile garantire la formazione di una prova certa e incontrovertibile in merito all’efficacia impeditiva del suo rispetto.

Tuttavia, non è impossibile giungere a riconoscere la responsabilità e, dunque, ad ottenere la condanna del datore di lavoro. La singolarità della materia ha destato l’interesse della giurisprudenza. Degna di nota è la sentenza del 16 marzo 2020, n. 10175 della Sezione Quarta della Cassazione.

In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che il giudizio controfattuale non può basarsi solo sul mero dato statistico astratto, ma deve considerare il caso concreto. Il medico deve sempre valutare il caso concreto per decidere se optare per una terapia diversa rispetto a quella prevista dalle linee guida. Esse, infatti, essendo elaborate in via astratta, non possono esaurire tutte le situazioni concrete.

Pertanto, applicandosi il predetto principio di diritto, è possibile affermare che l’omissione della condotta doverosa non può essere valutata solo in astratto; per cui, anche  sulla scorta della prova di circostanze del caso concreto e dell’esclusione della sussistenza di fattori alternativi, tale condotta omissiva potrà dirsi punibile laddove sia possibile dimostrare, con elevata probabilità razionale, che la patologia avrebbe avuto un andamento diverso qualora fosse stata tenuta la condotta conforme alle regole cautelari.

Sotto il profilo sostanziale, il legislatore ha espressamente qualificato il contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 42, comma 2, del d.l. 18/2020, convertito in Legge 27/2020. Si tratta, quindi, di una vera e propria condizione patologica, ove la causa virulenta è equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio. Pertanto, la violazione delle regole cautelari che tendono a prevenire il contagio integra un reato colposo di evento, qualificabile ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. e come fattispecie rilevante ai sensi del 25-septies, del d.lgs. n. 231/2001.

Resta da considerare quanto l’attuale condizione di incertezza scientifica in materia di Covid-19 possa incidere sulla esigibilità della condotta doverosa e, ancor prima, sulla predisposizione di un idoneo modello organizzativo da parte dell’ente. E, invero, non può che definirsi estremamente delicato il rapporto tra sapere scientifico e regole cautelari. In presenza di un sapere scientifico ancora incompleto, ancora oggi non esaustivo, sono le regole cautelari anti-contagio, regole precauzionali, a dominare gli scenari.

Una conoscenza incompleta del pericolo non può che spingere il legislatore e l’interprete, attraverso l’adozione delle regole cautelari, verso una strada solcata dal principio precauzionale, dominata da pochissime certezze, ma che, allo stato dell’arte, rappresenta l’unico metodo ancora valido per fronteggiare lo stato emergenziale che l’umanità intera si è ritrovata improvvisamente a vivere.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Alessia Nicodemo

Ha conseguito la laurea magsitrale in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria Penale, incentrata sulle prospettive di tutela dei diritti fondamentali della persona. Ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore penale e ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73, d.l. 69/2013, presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Napoli.

Articoli inerenti