La responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19
La responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 è stata oggetto di un’accesa discussione nelle aule del Parlamento, in particolare in vista della conversione del Decreto 8 aprile 2020 n. 23, detto anche Decreto Liquidità.
Il testo del Decreto Liquidità, coordinato con legge di conversione 5 giugno 2020 n. 40, prevede, all’art. 29 bis, che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiano “all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste”.
Ciò implica che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all’ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.
Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni – continua il testo dell’articolo – “rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
E’ evidente che l’articolo sopra citato viene ad avere quindi una duplice valenza. Se da un lato determina una presunzione circa la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 2087 c.c. laddove non fossero osservate le disposizioni contenuti nei protocolli, nonché nei D.P.C.M. e nelle Ordinanze Regionali, dall’altro nulla aggiunge rispetto ai principi generali in tema di responsabilità per colpa, in particolare in relazione ai reati di cui agli articoli 589 c.p. e art. 590 c.p.
L’imprevedibilità di un evento quale il contagio da Covid-19 rende difficoltoso accertare il nesso di causalità, che in ogni caso dovrà essere verificato sulla base dei requisiti di legge per l’attribuzione della responsabilità penale.
In tale contesto si colloca anche la Circolare dell’INAIL n. 13 del 3 aprile 2020, la quale ha riconosciuto il contagio da Covid-19 quale infortunio sul lavoro, e il Protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020, il quale ha fornito indicazioni utili alle imprese circa le misure di sicurezza ad adottare ai fini di evitare il contagio, o comunque, diminuire il rischio. Da ultimo, infine, la Circolare INAIL n. 20 del 13 maggio 2020 ha illustrato i criteri per l’individuazione del nesso causale quali la presunzione semplice di causalità e l’onere della prova,
A tale ultima circolare è poi seguita, in data 15 maggio 2020, una nota con la quale è stato precisato che l’infortunio sul lavoro causa Covid-19 non comporta automaticamente l’accertamento della responsabilità in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la responsabilità per dolo o colpa.
In ogni caso, il regime previsto dall’INAIL non trova piena applicazione in ambito penale, bensì offre una tutela più ampia in termini assicurativi. Il contagio da Covid-19, infatti, non viene considerato dall’Istituto come un fatto di reato.
Peraltro, le circolari INAIL pongono l’attenzione su un altro tema: la riduzione del rischio, così come definito dal D.lgs. 81/2008. In tal caso, l’aggiornamento del Modello ex D.Lgs. 231/201 e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in adozione ai fini di adeguamento di protocolli e alle disposizioni dei D.P.C.M. e dei decreti legge del Governo da parte del datore di lavoro diviene fondamentale al fine di stabilire il rispetto delle norme comportamentali da parte di tutti i dipendenti, evitando al contempo di incorrere in sanzioni, in particolare nel caso i cui venissero a connotarsi reati presupposto quali l’omicidio colposo e le lesioni personali colpose.
Ciò premesso, è necessario per le imprese compiere un passo ulteriore al fine di adeguarsi alle rigorose disposizioni normative emanate in questi ultimi mesi onde evitare di incorrere nella responsabilità penale.
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Nicolò Bottura
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