La revocabilità dell’atto istitutivo del trust

La revocabilità dell’atto istitutivo del trust

Cass. Civ., sez. III, 6 Luglio 2020, n. 13883 

Nel caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto poi seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l’atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l’esito di inefficacia dell’atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione”. 

Il Trust è un negozio di derivazione anglosassone in forza del quale un soggetto, settlor , trasferisce la proprietà di un bene ad un altro, trustee, affinchè lo amministri e lo gestisca nell’interesse di un terzo beneficiario.

Pur non essendo contemplato dalla legge nazionale, il trust  rinviene il proprio fondamento nella Convenzione dell’Aja del 10 Luglio del 1985 attraverso la quale fa il suo ingresso nell’ordinamento interno.

Il trust produce un duplice effetto: da un lato quello reale, consistente nel trasferimento della proprietà dal settlor al trustee, e dall’altro quello obbligatorio, in quanto il trustee a sua volta assume l’obbligo di gestire ed amministrare i beni nell’interesse di un terzo beneficiario.

Orbene, è possibile comprendere come il trust rappresenti un’ipotesi paradigmatica di proprietà, una proprietà nell’interesse altrui caratterizzata da una scissione tra proprietario formale (trustee) e proprietario sostanziale (terzo beneficiario).

La proprietà trust, inoltre,  costituisce una proprietà separata dal momento che i beni oggetto del trust non confluiscono nel patrimonio del trustee, bensì formano un patrimonio separato.

Ne consegue che ai creditori personali del trustee non è consentito soddisfarsi sui beni oggetto del trust, i quali, invece, costituiscono oggetto di garanzia patrimoniale soltanto per coloro i quali vantino un credito collegato alle ragioni del trust.

Quanto alla struttura di tale negozio, secondo autorevole giurisprudenza lo stesso costituirebbe un negozio a formazione progressiva nascente dalla combinazione tra l’atto istitutivo , a monte,  di tipo programmatico, e quello dispositivo, a valle, traslativo della proprietà.

Con l’atto istitutivo del trust, il settlor individua i beni da destinare al trustee, definisce gli scopi e le finalità perseguite per mezzo del negozio, individua il soggetto beneficiario, stabilisce quali obblighi gravano in capo al trustee.

L’atto dispositivo, invece, fa seguito al primo ed è quello mediante il quale si realizza l’effetto traslativo della proprietà dei beni in capo al trustee.

Soltanto a seguito dell’atto dispositivo, a valle, dunque, si realizza lo spostamento di ricchezza, ossia il passaggio dei beni dalla sfera patrimoniale del settlor a quella del trustee.

Orbene, il trust nella misura in cui produce un effetto traslativo della proprietà può rappresentare un atto pregiudizievole per i creditori personali del settlor i quali, per effetto della fuoriuscita dei beni dal patrimonio del loro debitore, vedrebbero diminuita la loro garanzia patrimoniale.

L’ordinamento, tuttavia, accorda tutela ai creditori predisponendo una serie di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale tra i quali rientra l’azione revocatoria ex art. 2901 cc.

Trattasi di un rimedio di tipo non satisfattorio, bensì conservativo, in forza del quale il creditore, pregiudicato da un atto dispositivo a contenuto patrimoniale compiuto dal debitore, è legittimato ad agire per far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti di quell’atto pregiudizievole.

Solo in seguito alla declaratoria di inefficacia dell’atto, poi il creditore potrà agire per mezzo dell’ azione esecutiva e soddisfare il proprio credito sui beni del debitore.

L’azione revocatoria , ai sensi dell’art. 2901 cc, postula due presupposti: uno di tipo oggettivo consistente nell’eventus damni, ossia nel compimento da parte del debitore  di un atto dispositivo a contenuto patrimoniale lesivo delle ragioni creditorie, l’altro di tipo soggettivo , cd. animus nocendi, ossia la consapevolezza del debitore di ledere le pretese creditorie.

Tale consapevolezza, inoltre, in caso di atto a titolo oneroso, va accertata non solo con riferimento al debitore, ma anche con riguardo al terzo avente causa.

Ne consegue che laddove si accerti l’assenza di un effettivo pregiudizio arrecato ai creditori dall’atto dispositivo, l’azione revocatoria non sarà esperibile, non risultando compromessa la garanzia patrimoniale debitoria.

Orbene, con riferimento al trust, in quanto negozio a formazione progressiva, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale potenzialmente idoneo in astratto a ledere le pretese creditorie è rappresentato dall’atto dispositivo a valle, in quanto solo per mezzo di quest’ultimo si realizza l’uscita dei beni dal patrimonio del settlor, e dunque, si concretizza l’eventus damni.

L’atto istitutivo a monte, invece, avendo soltanto una funzione programmatica è inidoneo a produrre alcun effetto modificativo della sfera patrimoniale del disponente.

A rigor di logica, pertanto, l’azione revocatoria ex art. 2901 cc dovrebbe dirsi esperibile soltanto con riferimento all’atto dispositivo.

Tuttavia, in recenti arresti la giurisprudenza di Cassazione è giunta a riconoscere l’esperibilità dell’azione revocatoria avverso l’atto dispositivo del trust a condizione che a questo abbia fatto seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee.

La giurisprudenza proprio valorizzando il rapporto di stretta consequenzialità e dipendenza che intercorre tra l’atto dispositivo e quello istitutivo sostiene la possibilità che l’azione revocatoria abbia ad oggetto il solo atto istitutivo del trust evidenziando che  l’effetto finale che ne conseguirebbe sarebbe comunque quello di inefficacia dell’atto dispositivo.

Invero, secondo tale orientamento, l’atto istitutivo dichiarato inefficace per effetto dell’esito vittorioso dell’azione revocatoria, recherebbe con sè anche l’inefficacia derivata dell’atto dispositivo, in quanto la domanda revocatoria andrebbe a colpire il fenomeno del trust sin dalla sua radice.

Laddove, invece, non sia stato posto in essere alcun atto dispositivo, l’azione revocatoria non potrebbe avere ad oggetto l’atto istitutivo in quanto da se solo  idoneo a cagionare l’eventus damni  quale presupposto oggettivo dell’azione revocatoria.


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